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CARGO MALPENSA: ALTRA CONDANNA ALLA COOP. NCL, per antisindacalità e lite temeraria!

(7 Dicembre 2016)

cubcastrasp

Importante sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che condanna la Coop NCL per la mancata reintegrazione in servizio di 5 soci lavoratori ingiustamente licenziati e mai riammessi al lavoro

Dopo che nel mese di aprile dello scorso anno 2015 il tribunale di Busto aveva dichiarato antisindacale il licenziamento del delegato sindacale CUB Trasporti da parte di SLTM la cooperativa si era ben guardata dall'eseguire la sentenza nonostante il provvedimento fosse stato confermato in sede di opposizione.
Nel frattempo tutti i compagni di lavoro del delegato erano stati assunti dalla coop NCL (partecipante allo stesso consorzio Logico) e il delegato aveva quindi ottenuto anche un ordine di reintegrazione (confermato nel reclamo) con il quale il tribunale aveva ordinato a NCL la reintegrazione presso la nuovo coop. appaltatrice del servizio Alha.
Anche questo provvedimento giudiziale non veniva assolutamente eseguito.
Nel corso del 2016, poi, ben tre Giudici del Lavoro, avevano dato torto alla coop NCL, imponendoLe di reintegrare i 4 lavoratori stranieri, tutti iscritti alla CUB Trasporti, licenziati con il pretesto della loro scarsa conoscenza della lingua italiana, ma in realtà per la loro iscrizione e attività sindacale, ed anche in questo caso, anche a distanza di mesi, NCL non eseguiva gli ordini emessi a suo carico.
In questa situazione CUB Trasporti ha agito per far dichiarare antisindacale i comportamenti di NCL e il 1° dicembre 2106 il tribunale di Busto ha accolto il ricorso dichiarando che questa ostinata e proterva inadempienza agli ordini dei giudici costituisce anche comportamento antisindacale e lo è anche se, come nel caso del delegato, alla fine e -per fame- lo si costringe ad accettare pochi euro in cambio della rinuncia ai suoi diritti di lavoratore e di sindacalista.
Il giudice del lavoro infatti ha ritenuto che la mancata esecuzione da parte di NCL degli ordini giudiziali oltre a costituire grave inadempimento sul piano individuale si configura anche quale attività contro il sindacato che produce una “.... evidente lesione all'immagine ed alla credibilità della CUB Trasporti” che merita di essere censurata e riparata anche con una condanna per lite temeraria.
Sconfiggere l’arroganza!
Con il mancato rispetto delle sentenze, degli accertamenti ispettivi e delle nome di legge, le cooperative del consorzio Logico, con il tacito assenso della committente Alha, vogliono far passare la logica che comunque loro fanno e disfano quello che vogliono, infischiandosene delle sentenze.
Con questa importante decisione il tribunale di Busto Arsizio ha ribadito che chi pensa che con questo illegittimo atteggiamento, possa alla fine farla franca, si sbaglia.
La violazione degli ordini emessi in sede di procedimento ex art. 28 è sanzionata anche penalmente e vedremo se questo protervo e arrogante atteggiamento possa andare impunito anche sotto quel profilo.
Noi continueremo a lottare ed a chiedere il rispetto delle regole minime del vivere civile dove non compete certo al datore di lavoro farsi giustizia da se!


Gallarate 6/12/2016

Cub Trasporti

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