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Il Tribunale di Roma condanna Sky per condotta antisindacale!

(25 Agosto 2017)

Il giudice sul ricorso ex art.28: è trasferimento collettivo, violato l’ex art. 57 CCNL

ricorso sky

Altro che “mutamento volontario della sede di lavoro”: l’obiettivo di Sky è un vero e proprio trasferimento collettivo: così si sono pronunciati i giudici del Tribunale di Roma, accogliendo “parzialmente” il ricorso contro il comportamento antisindacale dell’azienda presentato da Ugl, uno dei 4 sindacati firmatari di contratto.

Un ricorso che i Lavoratori Sky in Lotta hanno chiesto in più occasioni di presentare anche ai rappresentanti territoriali delle altre sigle - FNSI compresa - direttamente e attraverso Cdr e Rsu: l’hanno fatto in tutte le assemblee fin dal 17 gennaio, giorno dell’annuncio del piano lacrime e sangue dell’azienda. Ma le risposte erano sempre le stesse: “non è possibile, poi comunque non serve a niente”. Fino alla pantomima più squallida, che vide la CGIL annunciarne la presentazione per poi smentirla con le balle più improbabili. Una su tutte: “È stata Susanna Camusso a ordinarne il ritiro”. Regalando tristemente le prerogative sindacali alla sola Ugl!

Oggi, oltre a un folto gruppo di esperti giuslavoristi, è anche il Tribunale a darci ragione, proprio nella parte fondamentale del ricorso stesso: per il giudice, infatti, Sky ha violato l’ex art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale
- non avendo comunicato ai lavoratori le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” per le quali per legge (art. 2103 c.c.) possono essere disposti i trasferimenti collettivi (tutti quei trasferimenti che riguardano almeno 4 lavoratori entro 4 mesi verso una stessa sede, come quello voluto da Sky)
- non avendo rispettato la procedura sui trasferimenti collettivi ex art 57 CCNL: non comunicando preventivamente tali trasferimenti alle OO.SS, svilendone e negandone le prerogative sindacali, come quella del possibile esame congiunto delle suddette ragioni e l’eventuale presentazione di alternative da parte del sindacato. E impedendo alle OO.SS. stesse di verificare i criteri di scelta dei lavoratori da trasferire imposti dalla legge.

Va da sé che il pieno accoglimento di QUESTI punti da parte del tribunale - che condanna Sky ad attuare la norma violata - rende per noi irrilevante l’aggettivo “parziale”, legato a una parte del ricorso molto meno importante: quel che è certo è che con questa sentenza si riaprono i giochi per i lavoratori, si riaccende la speranza di sconfiggere l’ingiustizia!

Inoltre nella pronuncia della Corte vengono più volte citate le OO.SS – soprattutto CGIL – come parti che non avrebbero affatto avallato il comportamento antisindacale di Sky, ma al contrario avrebbero minacciato di opporvisi con forza. Ma ora non ci sono più alibi, la procedura ex articolo 57 è obbligatoria nei confronti di TUTTE le single sindacali firmatarie del CCNL, non solo di Ugl!

QUINDI? COSA PENSANO DI FARE ORA CGIL E GLI ALTRI SINDACATI FIRMATARI? DA CHE PARTE STANNO? COSA RACCONTERANNO AI LORO ISCRITTI TRASFERITI O LICENZIATI?

USB Lavoro Privato

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