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Sanzioni disciplinari

 

Le norme che riguardano i provvedimenti disciplinari sono dettate dai contratti collettivi nazionali, e possono quindi variare non solo in funzione del contratto nazionale di categoria ma anche di quello aziendale. Il datore di lavoro che intende esercitare il potere disciplinare, in presenza di un comportamento del lavoratore censurabile sotto il profilo disciplinare, deve rispettare il procedimento contemplato dall’art. 7, L . n. 300/1970, diretto a garantire la difesa dell’interessato.
Individuazione delle infrazioni

La concreta determinazione dei comportamenti non consentiti si trova generalmente nei contratti collettivi o nei regolamenti aziendali predisposti dal datore di lavoro.

Le norme che dispongono le infrazioni disciplinari, le sanzioni e le procedure di contestazione delle stesse devono essere raccolte in un codice disciplinare e devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Le sanzioni normalmente previste in ordine di gravità sono:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa, per un importo non superiore a 4 quote orarie della retribuzione base;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per un periodo non superiore a 10 giorni;
- trasferimento, a condizione che tale sanzione sia prevista dalla contrattazione collettiva e che le nuove mansioni assegnate al lavoratore siano equivalenti alla precedenti;
- licenziamento.

Le sanzioni disciplinari previste dai principali contratti collettivi nazionali di lavoro

CCNL Sanzioni
Alimentari • ammonizione verbale e scritto
• multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di 3 giorni di effettivo lavoro
• licenziamento senza preavviso, ma con TFR
Autotrasportomerci e logistica • rimprovero verbale e scritto
• multa fino a 3 ore di retribuzione
• sospensione da servizio e retribuzione da 1 a 10 giorni
• licenziamento
Calzature • ammonizione verbale e scritta
• multa non superiore a 2 ore del minimo contrattuale e dell’indennità di contingenza
• sospensione per non più di 3 giorni
• licenziamento
Carta • rimprovero verbale e scritto
• multa fino a 3 ore di normale retribuzione
• sospensione dal lavoro fino a 3 giorni (operai) o 5 giorni (impiegati)
• licenziamento senza preavviso
Chimici • richiamo verbale e ammonizione scritta
• multa
• sospensione
• licenziamento
Gomma/Plastica • richiamo verbale
• multa fino a 3 ore di paga ed indennità di contingenza
• ammonizione scritta
• sospensione dal lavoro fino a 3 giorni
• licenziamento
Grafici/Editoriali • rimprovero verbale e scritto
• multa fino a 3 ore di lavoro normale (operai) o fino a 3 ore di retribuzione (impiegati)
• sospensione dal lavoro fino a 3 giorni (operai) o 5 giorni (impiegati)
• licenziamento senza preavviso
Legno • rimprovero verbale e scritto
• multa fino a 3 quote orarie della retribuzione base (operai) o 3 ore di retribuzione (intermedi e impiegati)
• sospensione dal lavoro e retribuzione fino a 3 giorni (operai) o 5 giorni (intermedi e impiegati)
• licenziamento (operai) o licenziamento con preavviso e senza preavviso (intermedi e impiegati)
Metalmeccanici • richiamo verbale o ammonizione scritta
• multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare
• sospensione dal lavoro e retribuzione fino a 3 giorni
• licenziamento per mancanze
Terziario • biasimo verbale e scritto (per recidiva)
• multa fino a 4 ore di normale retribuzione
• sospensione da retribuzione e servizio fino a 10 giorni
• licenziamento senza preavviso
Tessili • ammonizione verbale e scritta
• multa fino a 2 ore del minimo contrattuale
• sospensione del lavoro fino a 3 giorni
• licenziamento
Turismo • rimprovero verbale e scritto
• multa fino a 3 ore di lavoro
• sospensione dal lavoro e retribuzione fino a 5 giorni
• licenziamento

Presupposto essenziale per la valida irrogazione di una sanzione disciplinare è l’affissione del “codice disciplinare” e dell’intero contratto collettivo incorporante la normativa disciplinare. L’affissione deve essere in atto al momento della commissione dell’infrazione, non essendo sufficiente che l’affissione si sia protratta per un certo periodo di tempo antecedente l’infrazione. In difetto di valida affissione, il datore di lavoro non può sanzionare disciplinarmente i comportamenti del lavoratore: la sanzione eventualmente irrogata è nulla.

La sanzione affetta da nullità per omessa affissione del codice disciplinare non può essere rinnovata, poiché la previa conoscenza o valida conoscibilità della normativa disciplinare costituisce condizione essenziale per la stessa attivazione del procedimento disciplinare.

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