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Rinnovo del contratto poste

Documento SLP-CISL SLC-CGIL UILPOST Bergamo

(10 Dicembre 2002)

CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTRATTUALE

Si invia in allegato la scheda riepilogativa dei dati relativi alla consultazione dei lavoratori nel corso delle assemblee sul posto di lavoro.

Di seguito riportiamo una sintesi dei punti che sono emersi e ampiamente discussi nelle assemblee, e che costituiscono parte integrante dell’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto votata dai lavoratori.

1) riportare certezza e rispetto dell’orario di lavoro in tutti i settori dell’azienda con la rilevazione automatica delle presenze e introducendo vincoli di relazioni industriali (contrattazione decentrata anche per le variazioni di orari e/o turni) su questa materia;

2) certezza del diritto alle ferie estendendo la garanzia di fruizione anche di quelle non estive, per esempio:

2.a) modificare l’attuale periodo di due settimane a tre settimane per l’arco di tempo che va dal 15 giugno al 15 settembre;

2.b) introdurre un meccanismo che consenta al lavoratore, dopo il secondo rifiuto delle ferie richieste, di darne irrevocabile comunicazione con un preavviso di tre giorni;

2.c) in caso di ferie residue, ovvero non utilizzate entro l’anno di maturazione, il vincolo della comunicazione irrevocabile si attiva dopo il primo rifiuto;

2.d) l’Azienda entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di ferie, da parte del lavoratore, deve darne riscontro in assenza del quale il periodo di ferie si intende tacitamente autorizzato;

2.e) entro un mese dalla data di inizio delle ferie, le stesse non possono essere revocate dall’Azienda, senza il consenso scritto del lavoratore;

3) prevedere e regolamentare l’uso dei distacchi (trasferte) di personale per incarichi operativi in altri uffici, per esempio: i distacchi non possono avere una durata superiore al mese;

eliminare il vincolo dei 10 Km in riferimento al pagamento della relativa indennità (che deve remunerare il disagio e disincentivare all’utilizzo l’azienda);

il tempo trascorso per la percorrenza (andata e ritorno) per raggiungere la destinazione è da considerare orario di lavoro a tutti i conseguenti effetti;
va inoltre regolamentato il numero dei distacchi collocabili in un arco di tempo predefinito nonchè le distanze massime e le garanzie di equità/rotazione;

4) limitazione al ricorso dello straordinario.
va specificato meglio che il soggetto delegato all’autorizzazione è il capo dell’ ufficio di applicazione del lavoratore e quindi:

4.a) limite annuale 150 ore;

4.b) limite trimestrale 40 ore;

4.c) non si può utilizzare lo straordinario per oltre due giorni consecutivi sempre che l’esigenza eccezionale sia riconducibile alla stessa circostanza, e salvo diversa disponibilità avanzata volontariamente dal lavoratore;

4.d) va sancito il superamento dell’ istituto dell’abbinamento con una dicitura nell’art. sullo straordinario del tipo ...”non potranno essere richieste prestazioni aggiuntive fuori dall’ambito dell’orario ordinario con forme diverse dallo straordinario”...

5) definizione di un adeguato inquadramento che ricollochi il personale all’interno delle aree su posizioni professionali e retributive differenziate, prevedendo specifici percorsi professionali per i passaggi da un livello a quello superiore;
tener conto delle nuove figure professionali, dei responsabili di ufficio ove non è prevista la figura del Quadro;

6) porre limiti certi ai trasferimenti individuali: si possono attuare solo in presenza di revisione degli organici dell’ufficio/i e dopo aver esperito la mobilità volontaria;

7) criteri per la determinazione degli organici e delle prestazioni di lavoro: la determinazione dei parametri per la determinazione dei carichi di lavoro e quindi degli organici deve diventare materia oggetto di contrattazione nazionale e regionale e comunque trasparenti;

8) più autonomia contrattuale al territorio e più ruolo alla rsu: dare concreta attuazione alla contrattazione di secondo livello e rendere operativa la contrattazione sui premi di produttività decentrando al territorio la maggior parte delle risorse disponibili;

9) più determinazione e valorizzazione della figura del Quadro: reintrodurre la figura del delegato, quale figura intermedia fra il responsabile dell’ufficio e gli operatori, soprattutto negli uffici che operano a doppio turno con la presenza di un solo Quadro;

10) più certezza nella esigibilità del part-time modificando, se occorre, anche l’organizzazione del lavoro in atto; (es.: articolazione ridotta della prestazione del portalettere con ripartizione proporzionata delle attuali zone);

11) garantire la tutela della salute migliorando l’igiene, la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli addetti esposti ad atti malavitosi;

12) diritto allo studio: prevedere un contingente di otto giornate di permesso retribuito oltre i benefici di cui all’art.10 della legge 300;

13) individuare un riconoscimento economico (magari come indennizzo della reperibilità o alle necessità di presenza nell’o.d.l. qualora ne limita diritti quali rotazione turni, ferie ecc.), per quei lavoratori che sono stati inseriti, loro malgrado, nelle squadre d’emergenza.

Bergamo, 6 dicembre 2002

DATI VOTAZIONE ALLA BOZZA CONTRATTUALE 2002-2005 POSTE ITALIANE
FILIALE 1- FILIALE 2 – C.P.O. BERGAMO

PARTECIPANTI ALLE ASSEMBLEE N. 640 DIPENDENTI

APPROVATA DAL 92% DEI PARTECIPANTI AL VOTO
CONTRARI 3% ASTENUTI 5%

SLP-CISL SLC-CGIL UILPOST BERGAMO

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