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Il ballo delle debuttanti

Il ballo delle debuttanti

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Come governa il nuovo regime: divide et impera

(16 Luglio 2008)

Mentre l'opposizione parlamentare e di piazza si concentra (a torto) solo sui temi della (in)giustizia e delle leggi ad personam, mentre il Pdci e il Prc sono dilaniati dalle lotte intestine e dalla spartizione interna delle poltrone in inutili e vergognosi congressi di partito, il regime del neoduce, il cavaliere nero di Arcore Al Tappone, ha approvato in pochi giorni alcuni provvedimenti di legge di natura vessatoria che la compagine del ragionier Fracchia-don Abbondio-Prodi non è riuscita a varare in due anni di governo.
L’aspetto più triste e inquietante della vicenda è che la manovra sta passando in sordina, senza una parola o un gesto di opposizione politica e sociale, sia in Parlamento che in piazza. Forse ora si spiega anche perché sarà adottato l’uso delle forze armate nelle città definite "a rischio". Perché gli interventi del prossimo autunno "caldo", che sono anticipati da questa manovra estiva, lasciano presagire un clima quantomeno rovente di tensione sociale, un conflitto esplosivo che sarà represso con l’ausilio dell’esercito, e non solo.
La sinistra ex-parlamentare è impotente e tace, impegnata a dissanguarsi in faide congressuali, mentre il governo più pericoloso, razzista e destabilizzante del dopoguerra sta facendo ciò che vuole e farà ciò che vorrà (il suo capo), almeno finché non intendiamo capire cosa vogliamo fare noi compagni, ossia se continuare a trastullarci e perdere tempo in inutili congressi di spartizione di poltrone a beneficio esclusivo dei burocrati e funzionari forchettoni, oppure lottare per il ripristino e la riaffermazione piena di quei diritti che saranno calpestati e devastati dal governo di destra, appoggiato dal governo ombra veltroniano.
In tutto ciò, se aggiungiamo il fatto che viene abolita anche la scorta per chi si batte contro la mafia, allora non si sa cosa altro bisogna attendere per scuotersi. Forse serve un "colpo di stato militare", che in effetti si sta già verificando, seppure in una forma solo apparentemente morbida e indolore?
Riporto di seguito alcuni articoli del D.L. 25 giugno 2008, che caratterizzano la manovra finanziaria estiva e devono essere noti a tutti.

Apprendistato (articolo 23). Modifiche alla disciplina dell’apprendistato. Si stabilisce che, in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determineranno, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. Confermato il tetto massimo di sei anni per l’apprendistato, ma si supera il tetto minimo dei due anni, lasciando alle parti sociali la possibilità di determinare periodi anche inferiori, se funzionali alle esigenze del settore o alle caratteristiche di ciascun percorso formativo.

Assenze per malattie e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 71). Stretta sulle assenze per malattia per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche: nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento di carattere fisso o continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. Se l’assenza per malattia di protrae oltre i 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza si giustifica solo con certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. Viene ampliato l’orario dei controlli: le fasce di reperibilità vanno dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, festivi e non lavorativi compresi. La disposizione introduce alcune modifiche in materia di disciplina dei permessi retribuiti: in particolare, viene stabilito che i permessi per particolari motivi familiari o personali introdotti dalla contrattazione collettiva, nonché quelli previsti dalla normativa a tutela delle persone portatrici di handicap grave, attualmente fruiti alternativamente in giorni o in ore, possano essere fruiti soltanto a ore, fermi restando i tetti massimi già previsti dalle normative di settore.

Contratti occasionali di tipo accessorio (articolo 22). Semplificato il regime giuridico dei buoni lavoro previsti dalla legge Biagi del 2003, ma mai entrati a regime. Confermato l’utilizzo del lavoro accessorio per attività di natura occasionale rese a favore della impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, o nell’ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell’insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, di attività agricole di carattere stagionale. Consentito l’utilizzo dei buoni lavoro anche periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Si eliminano i requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro occasionale. Si semplificano le modalità di selezione del concessionario rinviando a un regolamento del ministro del Lavoro che individua il concessionario del servizio e disciplina con proprio regolamento criteri e modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell’Inps e nelle agenzie per il lavoro.

Contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 21). Con l’intervento sul contratto di lavoro a tempo determinato si consente alle parti sociali comparativamente più rappresentative, a ogni livello di contrattazione (nazionale, territoriale, aziendale), di introdurre una disciplina ad hoc, anche in deroga alla normativa di legge, in tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro decorsi 36 mesi e in relazione ai regimi di precedenza dei lavoratori a termine in caso di nuove assunzioni. Sempre in tema di lavoro a termine, pur confermando che il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la regola, si chiarisce che il ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo non deve rispondere ad esigenze di carattere eccezionale, ma ad esigenze oggettive, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Insegnanti e Ata (articolo 64). La disposizione ha lo scopo di ridurre, nel triennio 2009-2011, di un punto il gap esistente tra il rapporto medio alunni-docente esistente in Italia e il corrispondente rapporto medio degli altri paesi europei. Previsto il decremento delle dotazioni organiche del personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) nella misura complessiva del 17 per cento. Gli obiettivi, dovranno realizzarsi nel triennio 2009-2011, mediante l’adozione di un piano triennale (2009-2011) che preveda interventi strutturali finalizzati al conseguimento delle economie non inferiori a 456 milioni nel 2009, 1.650 milioni nel 2010, 2.538 milioni nel 2011 e 3.188 milioni a decorrere dal 2012.

Istituzioni scolastiche (articolo 63, comma 3). Integrazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per consentire l’acquisto di beni e servizi indispensabili per il mantenimento di un livello minimo di efficienza delle funzioni amministrative e tecniche di dette istituzioni

Lavoro flessibile nella Pubblica amministrazione (articolo 49). Linee guida per le Pubbliche amministrazioni sull’utilizzo del lavoro flessibile. Per esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti

Missioni di pace (articolo 63, comma 1). Integrazione di 90 milioni di euro dell’apposito fondo per il rifinanziamento fino al 31 dicembre 2008 della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace in scadenza nel mese di agosto.

Orario di lavoro (articolo 41). Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro. Semplificati molti adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Abrogazione dell’obbligo del lavoratore di consegnare le dimissioni volontarie presso il ministero del lavoro, nonché l’abrogazione del libro matricola. Istituito il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori (subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, i lavoratori in somministrazione e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo). Una norma semplifica la tenuta dei documenti di lavoro che consente, in certi casi espressamente previsti, che i documenti dei datori di lavoro possano essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri soggetti tassativamente individuati.

Part time (articolo 73). Due modifiche alla disciplina del part time nel pubblico impiego. Viene modificata la disciplina relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, che viene subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, effettuata in relazione alle esigenze dei servizi. L’amministrazione potrà respingere la domanda del dipendente quando la trasformazione arrechi pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione e non più, com’è attualmente, nella ristretta ipotesi del grave pregiudizio. Cambia la destinazione delle economie derivanti dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro in part time, che sarà destinata all’incentivazione della mobilità del personale solo per le amministrazioni che dimostrino di aver adottato piani di mobilità e di riallocazione, tramite trasferimento di personale da una sede all’altra. Le disposizioni introdotte non sono derogabili dagli accordi e contratti collettivi.

Rapporti di lavoro (articolo 39). Misure di semplificazione in materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Prevista l’ istituzione del libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori e annotate tutte le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro. Introdotte sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro unico, nonché dell’omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro stesso.

Reclutamento del personale delle società pubbliche (articolo 18). La norma consente alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Analoga previsione viene stabilita per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, prevedendo che le stesse adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. Escluse dal campo di applicazione della norma le società quotate su mercati regolamentati.

Spesa sanitaria (articolo 79). Disposizione sulla programmazione delle risorse per la spesa sanitaria, che prevedono il concorso del settore alla realizzazione della complessiva manovra di finanza pubblica. Per l’anno 2009 conferma del livello di finanziamento già previsto dalla legislazione vigente, mentre viene fissato per il periodo 2010 e 2011 un livello di finanziamento che sconta una manovra rispettivamente di 2.000 e 3.000 milioni di euro.

Spese di giustizia (articolo 52). Disposizioni per il contenimento delle spese di giustizia. Ai fini della quantificazione dell’importo di applica la norma che stabilisce che il funzionario addetto quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo.

Studi di settore (articolo 83, comma 19). In funzione dell’attuazione del federalismo fiscale dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale, ove compatibile.

Tav (articolo 12). Abrogati gli effetti delle revoche delle concessioni rilasciate alla Tav con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992, consentendo la prosecuzione dei rapporti convenzionali stipulati da Tav con Rfi.

Turn over (articolo 66). Misure per contenere ulteriormente le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le Agenzie, fatte salvi gli specifici programmi di assunzioni già previsti dalla normativa vigente (in particolare per quanto riguarda i corpi di polizia il corpo nazionale dei vigili del fuoco e le agenzie fiscali), le procedure di mobilità e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato: per l’anno 2009 nel limite del 10% delle cessazioni verificatesi nell’anno precedente (rispetto al 20% previsto dall’art. 1 comma 523 della legge 296/2006). Nel 2009 potranno essere disposte stabilizzazioni di personale nel limite del 10% del turn-over dell’anno precedente, in luogo del 40% previsto dall’articolo 1, comma 526 della legge 296/2006. Per gli anni 2010 e 2011 nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (rispetto al 60% ed al 100% previsti, rispettivamente per il 2010 e per il 2011, dalla precedente normativa). Per l’anno 2012 nel limite del 50% del turn over (rispetto al 100% previsto dalla precedente normativa). A decorrere dall’anno 2013 al fine di dare carattere strutturale alle economie conseguite le assunzioni potranno avvenire nei limiti delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (e non dei posti vacanti in organico). Le disposizioni riguardano anche il personale in regime di diritto pubblico. Soppressione dei fondi per le assunzioni in deroga già previsti per gli anni 2009 e 2010. Le disposizioni di contenimento trovano applicazione, nel rispetto della specifica autonomia anche nei confronti delle università. Per gli enti di ricerca, in relazione alla valenza strategica del settore per l’innovazione e lo sviluppo le assunzioni sono consentite nel limite delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Università (articolo 16). Le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’ateneo. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Lucio Garofalo

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