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Le donne e le conquiste del ‘900

scheda a cura delle RSU Eaton - Monfalcone

(9 Marzo 2003)

DIRITTO DI VOTO:
Il 2 GIUGNO 1946 l'Italia va alle urne per il referendum istituzionale. Per la prima volta il voto viene esteso alle donne.

PARITA’ SALARIALE:
Art. 37 della Cost., regolato da una legge solo nel ’57 in applicazione di una convenzione internazionale del BIT. Con un accordo interconfederale del 1960 si decide l'eliminazione dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle tabelle remunerative differenti per uomini e donne. Viene così sancita la parità formale e sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le clausole di nubilato vengono definitivamente vietate con la legge n.7 del '63.

DIVORZIO:
L.898 del 1970, approvazione della legge sul divorzio. 12 maggio 1974: vittoria del No al referendum popolare per l'abrogazione della legge.

MATERNITA’:
L. 1204 del 1971; viene estesa la tutela della maternità alle lavoratrici dipendenti. Amplia ed estende i diritti introdotti dalla prima legge (L.860 varata nel 1950) sui diritti e le tutele delle lavoratrici, che definisce per la prima volta le assenze per maternità, ore di allattamento e divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino.

ASILI NIDO:
L. 1044 del 1971; l'obiettivo di questa legge è realizzare un servizio a supporto delle famiglie e soprattutto delle donne, onde favorirne la permanenza nel mondo del lavoro anche dopo la nascita dei figli. Inoltre si è voluto affermare il diritto del bambino alla socializzazione e allo sviluppo armonico della sua personalità.

DIRITTO DI FAMIGLIA:
1975; con la L.151 viene varata la riforma del diritto di famiglia che introduce la parità tra uomini e donne nell'ambito familiare: la potestà sui figli, infatti, spetta a entrambi i coniugi che hanno identici diritti e doveri e non più solo al padre. In attuazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

LEGGE DI PARITA'(in materia di lavoro):
L.903 del 1977; ha rappresentato la più importante svolta culturale nei confronti delle donne. Si passa dal concetto di tutela per la donna lavoratrice al principio del diritto di parità nel campo del lavoro. Vengono introdotte norme più avanzate in materia di maternità e primi elementi di condivisione fra i genitori nella cura dei figli. Nel marzo 2000 con la legge 53 sui "congedi parentali" questa legge ha recepito i nuovi diritti di paternità in materia di assenza facoltativa.

INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA:
L.194 del 1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". La legge ha come scopo principale la prevenzione delle gravidanze indesiderate, oltre che contrastare l'aborto clandestino.

LEGGE PARI OPPORTUNITA’ (Azioni positive):
L.125 del 1991: fortemente voluta dalle donne, questa legge è uno strumento in grado di intervenire e rimuovere le discriminazioni e far avanzare l’idea di uguali opportunità uomo-donna nel lavoro. La L.125 ha rappresentato un importante passo avanti per rendere visibile e valorizzare la presenza e il lavoro delle donne nella società, nel lavoro e nella famiglia. Purtroppo resta ancora sostanzialmente inapplicata. Oltre 400 i progetti approvati in 8 anni. (Nel 2000 L.196 di modifica)

IMPRENDITORIA FEMMINILE:
L. 215 del 1992; l'imprenditoria femminile è in forte sviluppo: il 35% delle nuove imprese giovanili sono guidate da donne. Questa legge (promuove l'uguaglianza sostanziale, pari opportunità economiche e imprenditoriali) favorisce la nascita di imprese composte per il 60% da donne, società di capitali gestiti per almeno 2/3 da donne e imprese individuali, aumentano ogni anno. Le imprese sono tenute a mantenere la prevalenza femminile nella società per almeno cinque anni.

VIOLENZA SESSUALE:
L. 866 del 1996; stabilisce che la violenza sessuale non è più un delitto contro la morale, bensì contro la persona. Una legge di civiltà e dignità che rende giustizia alle donne e premia il lungo e sofferto cammino per affermare il diritto alla sessualità libera e condivisa.

LAVORO NOTTURNO:
legge comunitaria del 1998 per il divieto assoluto delle donne al lavoro notturno durante la maternità sino al compimento di un anno di vita del bambino e il non obbligo fino a che il bambino ha 3 anni, nel caso di genitore unico, fino a 12 anni. Con la legge 903 del '77 il lavoro notturno era vietato alle sole dipendenti delle imprese manifatturiere. Con la legge varata nel '98, si regolamenta il lavoro notturno per tutti i settori pubblici e privati.

ASSEGNO DI MATERNITA' PER CASALINGHE E DISOCCUPATE:
L. 448 del 1999, prevede un'indennità di maternità per le donne che non lavorano, o che svolgono il cosiddetto "lavoro familiare". Con la Finanziaria del 2000 questo diritto viene esteso alle cittadine dell'Ue ed extracomunitarie con carta di soggiorno.

INFORTUNI DOMESTICI:
L.493 del 1999, contiene il riconoscimento del lavoro in ambito domestico. Le persone comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il lavoro domestico, hanno diritto all'Assicurazione contro gli infortuni.

CONGEDI PARENTALI:
L. 53 dell'8 marzo 2000. Questa legge armonizza i tempi di cura , di formazione e di relazione (tempi delle città). Si tratta di una grande conquista sociale: la cura dei figli smette di essere prerogativa delle madri dal punto di vista legislativo e coinvolge anche i padri garantendogli uguali diritti e tutele. Si tratta di una legge in controtendenza rispetto ai datori di lavoro che invocano riduzioni di salari e di diritti. La normativa punta a una maggiore condivisione dei compiti all'interno del nucleo familiare. Si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, pubblici e privati, anche autonomi, apprendisti e soci di cooperative. Prevede la parità tra genitori naturali e adottivi o affidatari. Sia la madre che il padre potranno chiedere anche contemporaneamente l’aspettativa di 6 mesi fino un massimo di 10 mesi, entro gli 8 anni di vita del bambino. Al padre, inoltre, verrà concesso un "bonus" di un altro mese per seguire il figlio nel caso in cui dovesse chiedere un congedo per un periodo superiore a tre mesi. L'età del bambino entro cui si può fruire dei permessi per malattia viene elevata dai 3 agli 8 anni del piccolo. I padri possono usufruire del congedo anche nei casi in cui la madre del bambino non è lavoratrice.

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