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La colomba della pace

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(4 Settembre 2011) Enzo Apicella

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un'analisi giuridica sulla posizione dell’Italia sul conflitto USA-Iraq (avv. Antonio Lovatini)

(1 Aprile 2003)

La posizione internazionale dell’Italia sul conflitto USA-Iraq decisa dall’Esecutivo e dalla maggioranza dei deputati, viola la Carta Costituzionale, le vigenti leggi ordinarie e le leggi internazionali, sia consuetudinarie che pattizie.

Il Presidente del Consiglio ha affermato che l’Italia è uno Stato non belligerante. Questo termine, che non ha cittadinanza giuridica nel Diritto internazionale, fu usato strumentalmente nel 1939 da Mussolini per mascherare e ritardare la sua scelta di partecipare alla guerra a fianco della Germania nazista.
Il diritto bellico contempla per gli Stati solo due alternative: o essere belligeranti o essere neutrali.

Il diritto internazionale consuetudinario dopo gli accordi dell’AIA del 1907 e quindi già prima della nascita dell’ONU, della Costituzione Repubblicana e della Nato, vietava agli Stati neutrali (pena l’essere definiti belligeranti) la partecipazione o l’assistenza militare indiretta alla guerra attraverso la concessione ai belligeranti del proprio territorio come base funzionale ad operazioni belliche.

Il diritto interno fascista emanò col R.D. 8.7.1938 n. 1415 la legge di neutralità, a tutt’oggi vigente che afferma, fra l’altro, all’art, 2 che “il territorio dello stato non può essere utilizzato come base per operazioni ostili”, e all’art. 3 che “Non può essere consentito il passaggio per via terrestre, attraverso il territorio dello stato, di truppe degli stati belligeranti e di convogli per il trasporto di munizioni o approvvigionamento.
L’art. 13 dispone la neutralità marittima; l’art. 20 impone la partenza delle navi di un belligerante entro 24 ore dall’inizio delle ostilità, e l’art. 23 il divieto di rifornimento delle navi da guerra.
L’art. 29 proibisce il sorvolo del territorio dello Stato da parte di aerei di belligeranti.

Lo stato di neutralità deve essere oggi deliberato dalle Camere e decretato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 35 L.C.).
Il non aver dichiarato lo stato di neutralità e l’aver concesso il transito di materiale bellico, le basi NATO e lo spazio aereo ci parifica a tutti gli effetti ai belligeranti, con violazione del diritto internazionale consuetudinario recepito automaticamente dall’art. 10 della Costituzione.

La Risoluzione n. 3314/74 dell’Assemblea generale dell’ONU, ha considerato come aggressore indiretto e quindi belligerante il paese che concede le basi del proprio territorio, a nazioni in guerra.
Le norme internazionali consuetudinarie vincolanti per l’Italia sono:
- la Convenzione dell’Aia del 1907 sulla neutralità,
- la conferenza di Bandoung del 1955
- le risoluzioni ONU 2131 (XX) del 1965 sulla neutralità, n. 2625 del 1970, n. 3281 del 1974 art, 32; n. 36/103 del 1981, n. 42/22 del 18.11.1997, aventi ad oggetto i principi del non ricorso alla minaccia o all’uso della forza nelle relazioni internazionali e della non ingerenza negli affari interni di un altro Stato.

L’art. 1 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 stabilisce che l’importazione, l’esportazione ed il transito di materiale bellico vengano regolate “dallo Stato secondo i principi della costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.
Il comma 5 dell’art. 1 afferma che: “L’esportazione ed il transito di materiali armamenti sono vietati: a) verso i paesi in stato di conflitto armato in contrasto con i principi dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite; b) verso i paesi la cui politica contrasti con i principi sanciti dall’art. 11 della Costituzione.


Una conferma giurisprudenziale recente ed autorevole della facoltà di sorvolo da parte di aerei alleati solo per scopi difensivi è costituito dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sez. Unite Civili 14 agosto – 3 agosto 2000 n. 530/2000.
La Corte ha affermato che tale sorvolo è legittimo solo se finalizzato a tutelare la sovranità degli Stati appartenenti alla NATO da aggressioni esterne.
Sono illegittime, quindi, le affermazioni del Ministro della Difesa Martino e del Governo sull’esistenza di obblighi internazionali per l’Italia di subire sorvoli e transiti di materiale bellico e truppe, in caso di guerra offensiva, da parte di membri della NATO.

Sia il trattato Nord Atlantico entrato in vigore il 24 Agosto 1949, sia la legge di ratifica dello statuto delle Forze Armate appartenenti alla Nato (art. 15 L. 30 Novembre 1955 n. 1335) sono esclusivamente strumenti di difesa comune.
Essi affermano, quale unico compito dell’alleanza, l’“astenersi nei rapporti internazionali prestati dal ricorrere alla minaccia o all’uso della forza assolutamente incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite”.
L’art. 5 impone all’Italia di intraprendere azioni di belligeranza solo nell’assistenza delle altre parti della Nato da attacchi armati e solo “nell’esercizio del diritto di difesa legittima, individuale e collettivo, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite”.
L’art. 6 definisce come attacco armato solo quello contro il territorio di uno degli stati membri da parte di un altro stato.
L’art. 7 ribadisce “la responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza dell’ONU per il mantenimento della pace e della sicurezza nazionale”.
In forza di tale trattato l’Italia non può avvallare neppure indirettamente l’intervento bellico degli USA nei confronti dell’Iraq. Lo impedisce il fatto di essere membro non solo dell’ONU ma anche dell’U.E. e della U.E.O., organo politico militare della prima.

Il trattato sull’Unione Europea nel Titolo V art. 11 stabilisce che la Politica Estera e di sicurezza (PESC) ha come obiettivi “il rafforzamento dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite”.
E ancora, “ il mantenimento della pace ed il rafforzamento della Sicurezza nazionale devono essere conformi ai principi della Carta delle Nazioni Unite alle Carte di Helsinki, di Parigi, ed ora di Amsterdam”.
L’art. 10 della dichiarazione n. 3 allegata all’atto finale di Amsterdam, ratificata dall’Italia con Legge 16.6.1998 n. 209, afferma che”l’U.E.O. partecipa attivamente alla prevenzione dei conflitti ed alla gestione delle crisi come previsto dalla dichiarazione di Petersberg”.
La dichiarazione dell’U.E. sul ruolo dell’U.E.O. afferma all’art, 17 che “le decisioni su una politica progressiva di difesa comune sono di competenza del Consiglio Europeo. Quest’ultimo le raccomanda ai singoli governi, che agiscono in base alle rispettive norme costituzionali”.

Di recente il Consiglio Europeo non ha aderito alla guerra preventiva degli USA richiamando il ruolo primario del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
A tale decisione l’Italia doveva adeguarsi, non concedendo né le basi né il sorvolo e adottando lo stato di neutralità.
La Francia, che non ha basi militari NATO, ha violato anch’essa il diritto internazionale, concedendo il sorvolo agli anglo-americani.
Parzialmente diverso è il caso della Germania che ha degli accordi particolari post bellici con gli U.S.A..
L’Italia non poteva comunque in base alla sua Costituzione (art. 10-11), agli accordi NATO, al trattato di Amsterdam, allo Statuto dell’ONU, agire unilateralmente. Così facendo ha ulteriormente incrinato la propria credibilità ed affidabilità sia come membro dell’Europa sia come membro delle Nazioni Unite.

Di fronte a queste palesi violazioni da parte del governo e della maggioranza parlamentare della Costituzione, delle leggi, del diritto internazionale, della Convenzione Europea, le azioni pacifiste di resistenza attiva e passiva a tutela della Costituzione Repubblicana, dell’Onu e dell’U.E. sono un legittimo esercizio del diritto di resistenza stabilito dagli art. 1 e 54 della Costituzione.
Le molteplici manifestazioni dei pacifisti sono espressioni della sovranità popolare.
L’art. 1 Cost. afferma che LA SOVRANITA’ APPARTIENE AL POPOLO CHE NE RESTA UNICO TITOLARE.
Gli eletti dal popolo possono agire, anche diversamente o in contrasto con quanto promesso o voluto dagli elettori, sempre e comunque nei limiti della legalità costituzionale. Se le loro scelte purché legittime si rivelassero sbagliate saranno sanzionati, moralmente ed elettoralmente dal popolo.
Quando invece gli organi preposti a difesa dei valori consacrati dalla Costituzione, scientemente violino la legalità o siano manifestamente incapaci di applicare la Costituzione, è compito della collettività ristabilire la legalità costituzionale. (Art. 1 e 54 Cost.)
Al popolo, in questo caso, spetta, come affermò il costituente C. Mortati, il diritto-dovere di resistenza contro gli organi dello Stato.


Le critiche, mosse al popolo della pace da politici e anchormen sedicenti pacifisti (in realtà fiancheggiatori della guerra), di essere un movimento di protesta privo di soluzioni concrete alla crisi Irachena e alleato indiretto di Saddam Hussein sono false e faziose. Chiedere il rispetto della Carta dell’ONU, del diritto alla sovranità territoriale degli Stati, del non uso della forza nella risoluzione delle controversie internazionali, è un obiettivo concretissimo.

Le proteste vogliono tutelare il bene primario dei popoli e cioè la vita dei civili e dei militari.
Ciò è possibile solo impedendo la sostituzione delle consuetudini internazionali vigenti ispirate alla solidarietà e alla pacifica convivenza tra le Nazioni con altra consuetudine fondata sulla legge del più forte.

RICORDIAMOCI CHE FU UN AMERICANO, IL PRESIDENTE ROOSWELT E SUA MOGLIE ELEONORA, PALADINA DEI DIRITTI UMANI CHE FECERO NASCERE LE NAZIONI UNITE CONTRO LA TEORIA DELLA GUERRA PREVENTIVA O MEGLIO DI DOMINIO VOLUTA DA QUELLE FORZE POLITICHE U.S.A. LEGATE AL MITO OTTOCENTESCO DELLA SICUREZZA NAZIONALE.
Se quest’ultima teoria dovesse prevalere, essa legittimerebbe in futuro qualsiasi paese ad intervenire contro un altro Stato in nome di una non definibile né oggettivamente né temporalmente sicurezza nazionale.

Il popolo della pace è quindi l’unico soggetto che difende con pratiche concrete l’art. 11 della Costituzione, norma che, non dimentichiamo, parla di ripudio della guerra.
Nei lavori preparatori (seduta del 24/03/1947) fu scelto tale testo, perché la parola rifiuto della guerra era inidonea ad esprimere la volontà popolare, perché permeata solo da giusti sentimenti morali, ma non giuridici.
L’altro termine proposto “rinuncia alla guerra” fu considerato aberrante perché “la guerra non è né un bene né un diritto e non si può quindi ad essi rinunciare”.
Si scelse così il termine "ripudio della guerra" perché con esso, sia giuridicamente che moralmente, ci si appellava alla sovranità popolare, perché la comprendesse e la applicasse in concreto (seduta del 24/03/1947).

Si insista pertanto durante il conflitto a chiedere la cessazione delle ostilità, esercitando così il diritto e dovere di resistenza e di fedeltà alla Costituzione stabilito dagli artt. 1 e 54 Cost.
Se tale cessazione, come è presumibile, non avverrà, i pacifisti dovranno assumersi un compito gravoso in tutto il mondo, quello di evitare lo smantellamento dell’O.N.U., della U.E., e dei valori costituzionali già fin d’ora propugnato da molti Paesi pronti a saltare, come sempre sul carro dei vincitori.

Padova, 25 marzo 2003

Avv. Antonio Lovatini
antonio.lovatini@libero.it

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