">
il pane e le rose

Font:

Posizione: Home > Archivio notizie > Capitale e lavoro    (Visualizza la Mappa del sito )

Il sogno

Il sogno

(15 Ottobre 2010) Enzo Apicella
Il 16 ottobre manifestazione nazionale dei metalmeccanici Fiom contro la "medicina Marchionne"

Tutte le vignette di Enzo Apicella

PRIMA PAGINA

  • Domenica 21 aprile festa di Primavera a Mola
    Nel pomeriggio Assemblea di Legambiente Arcipelago Toscano
    (18 Aprile 2024)
  • costruiamo un arete redazionale per il pane e le rose Libera TV

    SITI WEB
    (Contratto Metalmeccanici)

    Contratto Metalmeccanici: Lavoro a tempo determinato, cosa cambia?

    un approfondimento della Fiom Cgil Brianza

    (24 Maggio 2003)

    Con il Contratto Nazionale firmato il 7 maggio Fim e Uilm aboliscono completamente la vecchia normativa contrattuale sul Tempo Determinato (Art. 1 bis lettera B) sostituendola con un impegno a definire successivamente i rinvii che la legge (D.lgs N° 368 del 2001) affida alla contrattazione collettiva.
    Gli effetti immediati (dal 1 Giugno di quest’anno) sono molto negativi, infatti:
    - Spariscono i casi specifici per i quali era possibile assumere a termine
    - Spariscono le percentuali massime (8 o 10 % degli occupati a tempo indeterminato) di utilizzo dei Contratti a Termine di durata fino a 7 mesi.
    È stato quindi tolto ogni vincolo alle aziende nell’utilizzo dei Contratti a Termine.
    Ricordiamo che la CGIL a suo tempo non firmò l’avviso comune che sta alla base del D.lgs N° 368.

    Sintesi del D.lgs. N° 368 del 6-9-01

    MOTIVI
    E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
    L’apposizione del termine al contratto di lavoro deve obbligatoriamente risultare da atto scritto (non necessario se la durata non è superiore a 12 giorni), nel quale devono essere indicati i motivi.
    Copia dell’atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall’assunzione.

    PROROGA
    La proroga è ammessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del Contratto a Termine è inferiore a 3 anni; in questo caso la durata del contratto, compresa la proroga, non potrà essere superiore a 3 anni.
    La proroga deve essere giustificata da ragioni oggettive e deve riferirsi alla stessa attività per cui il Contratto a Termine è stato inizialmente stipulato.

    DIVIETI
    Il lavoro a tempo determinato non è consentito:
    - per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
    - in casi di Contratti di Solidarietà o Cassa Integrazione che riguardano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il Contratto a Termine
    - da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della legge 626
    - in aziende dove si sia proceduto entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto a Termine.

    SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DI CONTRATTI
    Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine l'azienda deve corrispondere una maggiorazione del 20% per ogni giorno fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
    Se il rapporto di lavoro continua oltre il 20° giorno (per contratti di durata inferiore a 6 mesi) o oltre il 30° giorno (negli altri casi), il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
    Se il lavoratore viene riassunto a termine entro 10 giorni (per contratti inferiori a 6 mesi) oppure entro 20 giorni (per gli altri casi), il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
    Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

    FORMAZIONE E INFORMAZIONE
    Il lavoratore assunto a termine deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata al tipo di mansione, al fine di prevenire specifici rischi connessi all’esecuzione del lavoro.
    Ai CCNL sono affidate le modalità di informazione ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti disponibili, in modo da garantire loro le stese possibilità di ottenete posti duraturi.

    PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
    I lavoratori a tempo determinato godono degli stessi trattamenti retributivi e normativi dei lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello.

    LIMITI QUANTITATIVI
    Il numero massimo di Contratti a Termine è determinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
    Sono però esclusi dai limiti massimi i Contratti a Termine di durata fino a 7 mesi, come pure i Contratti a Termine stipulati nei seguenti casi:
    - per ragioni sostitutive o di stagionalità, per l’avvio di nuove attività, per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
    - per i giovani dopo un periodo di tirocinio o di stage, e per gli ultra 55enni
    - per opere o servizi definiti nel tempo e di carattere straordinario e occasionale

    DIRITTO DI PRECEDENZA
    L’individuazione del diritto di precedenza è affidata ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
    In ogni caso tale diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e per esercitarlo il lavoratore deve manifestare la propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

    Sintesi dell’art. 1bis lettera b) del CCNL del 8-6-99, che Fim e Uilm hanno ABOLITO con il loro Contratto firmato il 7 maggio.

    MOTIVI
    Punte di intensa attività; lavori predeterminati nel tempo; installazione/montaggio con particolari condizioni; commesse particolari con professionalità non presenti; sostituzione lavoratori assenti.

    NUMERO MASSIMO
    10% del numero di lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive fino a 100 dipendenti (al 31.12 dell'anno precedente); 8% nelle unità con più di 100 dipendenti, nelle quali è comunque consentita l'assunzione di almeno 10 contratti a termine. (Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore)
    Gli accordi aziendali possono elevare le percentuali.

    INFORMAZIONI
    La Direzione comunicherà preventivamente alle RSU il numero di contratti a termine.

    DIRITTO DI PRECEDENZA
    Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, le imprese prenderanno in considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori già assunti 2 volte a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.

    Maggio 2003

    Fiom Cgil Brianza

    48691