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Il sogno

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(15 Ottobre 2010) Enzo Apicella
Il 16 ottobre manifestazione nazionale dei metalmeccanici Fiom contro la "medicina Marchionne"

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(Contratto Metalmeccanici)

Contratto Metalmeccanici: Lavoro a tempo determinato, cosa cambia?

un approfondimento della Fiom Cgil Brianza

(24 Maggio 2003)

Con il Contratto Nazionale firmato il 7 maggio Fim e Uilm aboliscono completamente la vecchia normativa contrattuale sul Tempo Determinato (Art. 1 bis lettera B) sostituendola con un impegno a definire successivamente i rinvii che la legge (D.lgs N° 368 del 2001) affida alla contrattazione collettiva.
Gli effetti immediati (dal 1 Giugno di quest’anno) sono molto negativi, infatti:
- Spariscono i casi specifici per i quali era possibile assumere a termine
- Spariscono le percentuali massime (8 o 10 % degli occupati a tempo indeterminato) di utilizzo dei Contratti a Termine di durata fino a 7 mesi.
È stato quindi tolto ogni vincolo alle aziende nell’utilizzo dei Contratti a Termine.
Ricordiamo che la CGIL a suo tempo non firmò l’avviso comune che sta alla base del D.lgs N° 368.

Sintesi del D.lgs. N° 368 del 6-9-01

MOTIVI
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
L’apposizione del termine al contratto di lavoro deve obbligatoriamente risultare da atto scritto (non necessario se la durata non è superiore a 12 giorni), nel quale devono essere indicati i motivi.
Copia dell’atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall’assunzione.

PROROGA
La proroga è ammessa una sola volta, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del Contratto a Termine è inferiore a 3 anni; in questo caso la durata del contratto, compresa la proroga, non potrà essere superiore a 3 anni.
La proroga deve essere giustificata da ragioni oggettive e deve riferirsi alla stessa attività per cui il Contratto a Termine è stato inizialmente stipulato.

DIVIETI
Il lavoro a tempo determinato non è consentito:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- in casi di Contratti di Solidarietà o Cassa Integrazione che riguardano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il Contratto a Termine
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della legge 626
- in aziende dove si sia proceduto entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto a Termine.

SCADENZA DEL TERMINE E SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine l'azienda deve corrispondere una maggiorazione del 20% per ogni giorno fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il 20° giorno (per contratti di durata inferiore a 6 mesi) o oltre il 30° giorno (negli altri casi), il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Se il lavoratore viene riassunto a termine entro 10 giorni (per contratti inferiori a 6 mesi) oppure entro 20 giorni (per gli altri casi), il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Il lavoratore assunto a termine deve ricevere una formazione sufficiente e adeguata al tipo di mansione, al fine di prevenire specifici rischi connessi all’esecuzione del lavoro.
Ai CCNL sono affidate le modalità di informazione ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti disponibili, in modo da garantire loro le stese possibilità di ottenete posti duraturi.

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
I lavoratori a tempo determinato godono degli stessi trattamenti retributivi e normativi dei lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello.

LIMITI QUANTITATIVI
Il numero massimo di Contratti a Termine è determinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Sono però esclusi dai limiti massimi i Contratti a Termine di durata fino a 7 mesi, come pure i Contratti a Termine stipulati nei seguenti casi:
- per ragioni sostitutive o di stagionalità, per l’avvio di nuove attività, per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
- per i giovani dopo un periodo di tirocinio o di stage, e per gli ultra 55enni
- per opere o servizi definiti nel tempo e di carattere straordinario e occasionale

DIRITTO DI PRECEDENZA
L’individuazione del diritto di precedenza è affidata ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
In ogni caso tale diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e per esercitarlo il lavoratore deve manifestare la propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

Sintesi dell’art. 1bis lettera b) del CCNL del 8-6-99, che Fim e Uilm hanno ABOLITO con il loro Contratto firmato il 7 maggio.

MOTIVI
Punte di intensa attività; lavori predeterminati nel tempo; installazione/montaggio con particolari condizioni; commesse particolari con professionalità non presenti; sostituzione lavoratori assenti.

NUMERO MASSIMO
10% del numero di lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive fino a 100 dipendenti (al 31.12 dell'anno precedente); 8% nelle unità con più di 100 dipendenti, nelle quali è comunque consentita l'assunzione di almeno 10 contratti a termine. (Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore)
Gli accordi aziendali possono elevare le percentuali.

INFORMAZIONI
La Direzione comunicherà preventivamente alle RSU il numero di contratti a termine.

DIRITTO DI PRECEDENZA
Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato, le imprese prenderanno in considerazione in via prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori già assunti 2 volte a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.

Maggio 2003

Fiom Cgil Brianza

Commenti (4)

Lavoratori a tempo determinato

sono un lav.a tempo determinato con contratti all'inizio di mese in mese ed ora di anno in anno,lavoro da sei anni e ne ho 52 di eta.
Da due anni il propriet.ha cominciato ad assumere lavoratrici donne,con contratti a tempo determinato,ma che puntualmente chi,dopo sette mesi chi dopo un anno chi dopo due,si sono visti cambiare il contratto con quello a tempo indeterm.
Dunque io sono sei anni che sbocco sangue,mi dicono che sono uno che lavora,ma i miei contratti saranno sempre di anno in anno,le altre le più maliziose,quelle che sanno meglio muoversi vanno avanti,mentre il poveraccio che se lo rompe veramente,ma sul posto di lavoro,rimane sempre a guardare gli altri avanzare.Mi sbagliarono anche un contratto non rispettando i tempi di 10gg,con conseguente assunnzione a tempo ind. nel 2002,ho ancora 4 anni per fare ricorso,che mi è stato sconsigliato da un sindacalista della cisl,(perchè nelle piccole cittadine mangiano tutti).
Che fare?
Aiutatemi.......

(21 Gennaio 2008)

A.C.

antoniocensori@libero.it

da una ditta a l'altra

sono cinque anni che mi cambiano ditte per impedire il diritto al tempo indeterminato sono due le ditte sorelle anzi fratelli stessi uffici stessi capi stessi mezzi stesso lavoro cambia solo il contratto da due mesi e mezzo mi e scaduto il contratto durato nove mesi e sto lavorando con l'altra ditta senza aver firmato il contratto da due mesi e mezzo mi anno offerto un contratto ad un anno cosa faccio.

(15 Dicembre 2008)

sebastianopollini@live.it

rinnovo contratto

vorrei sapere una cosa e dal 8 gennaio ke io continuo a lavorare con la stessa azienda senza avere firmato il rinnovo del nuovo contratto come mi posso tutelare?

(24 Gennaio 2010)

giuseppe ciotola

mastinopeppe@hotmail.it

contratto determinato

Cortesemente ,vorrei dei chiarimenti a riguardo la mia posizione contrattuale.Vi informo che lavoro in una azienda Metalmeccanica assunto il 21/02/07con un contratto a temine il 21/12/07 rinnovato a dicembre 2008 ad ottobre 2008 è arrivata la crisi,l'azienda non rinnova i contratti.Quindi siamo stati fermi fino ad ottobre 2009 il 21/10/09 rientro a lavoro con un contratto fino ad aprile 2010 e successivamente rinnovato a luglio 2010. vorrei sapere per avere il contratto indeterminato quali sono i tempi di attesa? L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

(15 Aprile 2010)

giopiz

giopiz1968@tiscali.it

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