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Per i tre operai della Fiat

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(25 Agosto 2010) Enzo Apicella
Melfi. La Fiat licenzia tre operai, il giudice del lavoro li reintegra, la Fiat li invita a rimanere a casa!

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Fs. Le motivazioni sentenza De Angelis: i lavoratori hanno diritto di parola e di critica

(24 Gennaio 2010)

Sono state emesse in questi giorni le motivazioni della sentenza con la quale il Giudice Conte del Tribunale del Lavoro di Roma aveva dichiarato illegittimo il licenziamento eseguito dalle Ferrovie il 15 agosto 2008 nei confronti del macchinista e delegato alla sicurezza Dante De Angelis. Già al pronunciamento della sentenza, il 26 ottobre scorso, si era parlato di una vittoria di tutti i lavoratori, ed ancora di più possiamo dirlo oggi leggendo le motivazioni. Infatti si stabilisce che esercitare il diritto di critica, nella fattispecie ipotizzando – come fatto da De Angelis – problemi relativi a manutenzione e controlli all’indomani degli spezzamenti agli Etr avvenuti nel luglio 2008 (e anche successivamente), rientra a pieno nelle funzioni stabilite dall’articolo 21 della Costituzione, che riconosce a tutti il “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Diritto sancito anche dall’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (“Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”) e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda (articolo 10).

Pertanto, spiega il giudice Conte nelle motivazioni, “una lettura costituzionalmente orientata di tali regole non può infatti tollerare l’idea che, accettando un rapporto di lavoro, il prestatore si precluda radicalmente il diritto di criticare anche pubblicamente comportamenti aziendali, a ragione del fatto così facendo egli lede l’immagine dell’impresa anche sul mercato”. Ovviamente tale diritto deve essere esercitato, come fatto dal macchinista, nei termini della continenza verbale, della pertinenza ed interesse pubblico dei fatti: “(…) poiché la sicurezza dell’esercizio ferroviario è questione di pubblico rilevantissimo interesse, è del tutto lecito che ogni forma di ipotesi non palesemente a prima facie arbitraria e pretestuosa sia sottoposta all’attenzione dell’opinione pubblica (...)". Anzi, aggiunge il giudice, le stesse ipotesi avanzate da De Angelis sulle possibili cause degli spezzamenti non solo non sono lesive dell’azienda, ma tanto meno gratuite: “è infatti solo formulando ipotesi sulle cause di eventi che l’uomo accresce le sue conoscenze sui fatti astrattamente idonei a produrre danni, e quindi può adottare le misure per prevenirli”.

Insomma, nelle ipotesi e critiche di De Angelis nulla di falso, di arbitrario, e nulla che abbia i caratteri di lesione dell’immagine dell’azienda o violazione dell’obbligo di fedeltà del lavoratore.

Ma le motivazioni, che non possiamo riportare integralmente, dicono ancora di più, entrando nel merito dell’esercizio della funzione di Rls (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) svolta da De Angelis e delle sue ipotesi e critiche avanzate proprio nello svolgimento di un ruolo di carattere sindacale. “Il De Angelis è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, promotore dell’Assemblea nazionale dei ferrovieri, e persona fortemente impegnata sui temi della sicurezza sul lavoro, e come tale regolare interlocutore dell’azienda su problematiche di tipo sindacale in materia. Sebbene ciò non costituisca di per sé una scriminante riguardo alla violazione dei limiti del diritto di critica, si deve ammettere, (…) che la natura intrinsecamente dialettica delle relazioni di tipo sindacale, consentite dall’ordinamento come tali, e quali implicanti, del tutto fisiologicamente, il ricorso alle tecniche della rivendicazione e della protesta, richieda un adeguato e ragionevole metro di tolleranza rispetto ai fenomeni, spesso determinati da eccesso di vigore polemico (…)”. A parere di chi scrive, tale passaggio risulta particolarmente importante perché riconosce alla figura del delegato alla sicurezza un ruolo per svolgere il quale egli può, anzi in alcuni casi deve, criticare l’azienda, sollecitare ipotesi, usando anche i toni “tollerati” in un confronto che è senza dubbio di carattere sindacale, e quindi con gli accenti della contrapposizione che spesso lo contraddistinguono. Criterio, tra l’altro, applicato anche nella stampa e nell’informazione in genere. Con tale motivazione si restituisce “coraggio” agli Rls nel svolgere il loro compito, senza paure di censure o punizioni da parte dell’azienda, che con il licenziamento di De Angelis aveva tentato in qualche modo di mostrare i muscoli, come esempio verso tutti i lavoratori.

Dalle motivazioni della sentenza si ha un risultato utile e positivo per tutti i lavoratori: ogni lavoratore ha diritto di parola e di critica, diritto che non può essere subordinato ad un contratto di lavoro, soprattutto quando in gioco ci sono interessi generali, come nel nostro caso, la sicurezza di chi viaggia e lavora sui treni.

Sabato 23 Gennaio 2010

Alessandra Valentini
(DirittiDistorti)

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