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Le ferie obbligate sono illegittime

Telecom condannata a reintegrare 13 giorni di ferie ad un lavoratore.

(1 Aprile 2010)

Il 3 marzo la Corte d’Appello di Firenze, ribaltando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il comportamento della Telecom che aveva collocato unilateralmente e forzatamente in ferie un lavoratore di Montecatini (Pistoia) per 13 giorni nel 2005.

All’epoca il lavoratore aveva più volte fatto presente la sua necessità di utilizzare 13 giorni di ferie nel mese di febbraio dell’anno successivo, in quanto doveva affrontare un lungo viaggio all’estero con un’associazione di volontariato O.N.G.. L’azienda aveva sollecitato il lavoratore ad esaurire le ferie entro l’anno e poi lo aveva messo in ferie obbligate gli ultimi giorni del 2005.

Il lavoratore aveva fatto causa con gli avvocati della CUB ma il giudice del tribunale di Pistoia, in primo grado, aveva respinto l’istanza del lavoratore che, tenacemente, è ricorso in appello. Adesso la sentenza di secondo grado da ragione al dipendente e lo risarcisce, obbligando Telecom a reintegrare 13 giorni di ferie al lavoratore.

Una sentenza molto importante che riafferma il principio in base al quale le aziende non possono unilateralmente stabilire le ferie, ma devono tenere in conto delle esigenze manifestate dal lavoratore e dimostrare esigenze di servizio reali e non generiche “esigenze di ottimizzazione del budget”.

Infatti, secondo la Corte d’Appello “tutte le operazioni di bilanciamento fra le contrapposte esigenze”, del datore di lavoro e del lavoratore, “non possono ridursi alla sola emersione del profilo organizzativo concernente la mera convenienza del datore di lavoro, là dove appunto si discuta della piena realizzazione di un diritto fondamentale della persona inerente alla sfera della personalità del lavoratore in quanto essere umano”.

Una sentenza che condanna la prassi di obbligare i lavoratori ad esaurire le ferie entro l’anno che Telecom ha introdotto da un po’ di tempo a questa parte, per meri fini di riduzione dei costi a bilancio.

Una sentenza che restituisce ai lavoratori la dignità di manifestare le proprie esigenze per le ferie e contro lo strapotere e la prepotenza aziendale.

Ricordiamo che in caso di collocazione in ferie forzate è opportuno che il lavoratore invii una comunicazione scritta all'azienda, a questo proposito la Cub e’ a disposizione dei lavoratori per il fac-simile da inviare all’azienda e per assistenza sindacale e legale.

Firenze, 31 marzo 2010

FLMUniti-CUB

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