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Suora Pronobis

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(10 Settembre 2011) Enzo Apicella
Maurizio Sacconi spiega l'articolo 8 della Manovra (quello sui licenziamenti senza giusta causa) con l'esempio delle suore violentate: "basta dire di no"

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    (Diritti sindacali)

    Lo sciopero durante gli scrutini, seppur gravemente limitato, si può fare!

    Mente chi dice il contrario!

    (11 Maggio 2010)

    In questi giorni assistiamo alla messa in scena di sindacalisti, forse poco avvertiti, sullo sciopero degli scrutini: dicono che lo sciopero degli scrutini non si può fare!

    E' falso!

    Lo dicono le norme, lo ritroviamo nei loro vari documenti degli anni passati. Questa menzogna è mal celata e mostra il loro fastidio alla determinazione che, da più parti nel mondo della scuola, sta prendendo piede: la decisione di dire no agli inciuci con il Ministero, di denunciare lo stato di sfascio della scuola causato dal processo di privatizzazione, voluto e sostenuto anche dai sindacati collaborazionisti.

    D'altra parte sono stati proprio loro a limitare e svuotare di senso il significato dello Sciopero anche con l'approvazione della legge n°146 del 1990 all'epoca giustificata con la necessità di garantire i “servizi essenziali”!

    Per rispolverare la memoria di questi signori ma, soprattutto, per una giusta informazione ai lavoratori ricordiamo che:

    E’ legittimo, secondo leggi e contratto vigenti, esercitare il diritto di sciopero durante gli scrutini finali, ai sensi e con i limiti stabiliti dalla L. 146/90 e dalla deliberazione della Commissione di garanzia n. 99/258. Non è lecito scioperare negli scrutini delle classi terminali, essendo propedeutici allo svolgimento di esami conclusivi dei cicli di istruzione.

    Ciascuna azione di sciopero, non può superare i due giorni consecutivi; tra un’azione e l’altra deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore di 7 giorni.

    I Dirigenti Scolastici, dopo la notifica dell’azione di sciopero, non possono modificare in anticipo il calendario delle operazioni di scrutinio, in quanto limita la libertà e le attività sindacali ed in particolare il diritto di sciopero si configura come condotta antisindacale, pertanto sanzionabile ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

    Modalità di esercizio del diritto di sciopero: non occorre essere presenti alla convocazione per poi dichiarare a verbale che si aderisce allo sciopero, né informare preventivamente (oralmente o per iscritto) il DS circa le proprie intenzioni: basta semplicemente non fare nulla e non presentarsi per essere in sciopero.

    Per le elementari: si tratterà, in molti casi, di scioperare durante le altre e diverse attività funzionali programmate.

    Il DS non può sostituire lo scioperante. Se lo sciopero è stato dichiarato legittimo, il DS non può procedere a sostituzioni, e lo scrutinio non si fa perché il “collegio” deve essere “perfetto”.

    Il DS non può chiedere allo scioperante la consegna del registro personale (o l'inserimento “informatico” delle proposte di voto nei data base della scuola) perché comunque il C.d.C. abbia elementi per procedere, anche in sua assenza allo scrutinio. In presenza di anche un solo scioperante, lo scrutinio è immediatamente sospeso.

    Quando “salta” lo scrutinio di una o più classi, deve essere riorganizzato il calendario delle operazioni, gli aggiornamenti delle sedute per le classi non scrutinate vanno in coda al calendario già previsto, in base ad una valutazione ispirata al buon andamento amministrativo, poiché c’è comunque obbligo di comunicazione preventiva.

    La trattenuta sullo stipendio: stiamo aprendo una trattativa con la Commissione di Garanzia per gli scioperi per ottenere uno sciopero breve, in questo caso sarà oraria in base all’ art.

    171 della L. 312/80, la trattenuta è limitata al tempo dello scrutinio o delle altre attività funzionali programmate (elementari); se è di un’ora è pari all’equivalente di un’ora di straordinario senza maggiorazione. Se non verrà riconosciuto questo nostro diritto lo sciopero sarà per l'intera giornata e così la trattenuta. Da questo ne deriverà una diversa organizzazione dello sciopero.

    Precettazione: può farla il Presidente del Consiglio o un suo Ministro con decreto, se lo sciopero è illegittimo, ai sensi degli artt. 8, 9 e10 della L. 146/90, così come modificati dall’art. 7 della L. n. 83/00, cioè “quando vi sia un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati...”, potrebbe essere applicata se si superano i due giorni di sciopero consecutivi deve avviare una procedura di conciliazione e deve darne comunicazione a tutte le parti e alle Camere. Solo nel caso di fallimento della conciliazione i lavoratori e i sindacati che non rispettano la precettazione sono multati (da 250 a 500 euro) e soggetti ad azioni disciplinari “commisurate”. Per questo nessuno può essere licenziato.

    RdB CUB scuola - Unione Sindacale di Base

    Fonte

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    Allegati scaricabili

    • vademecum per lo sciopero degli scrutini: NORME.pdf  (223 Kbyte)

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