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Il capitalismo spiegato ai bambini

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(17 Novembre 2011) Enzo Apicella

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La parola alla corte-l'ostinazione dei lavoratori

(7 Maggio 2010)

anteprima dell'articolo originale pubblicato in www.culturainlotta.altervista.org

LA PAROLA ALLA CORTE
L'OSTINAZIONE DEI LAVORATORI


Con il rigetto del reclamo presentato dall’ATI Guerriero – Prodest contro l’ordinanza del Tribunale del Lavoro di Venezia depositata il 10 marzo 2010 (ordinanza che aveva dato ragione ai non assunti), gli ex lavoratori dell’appalto di portierato di Ca’ Foscari ottengono l’applicazione della procedura d’urgenza ex art 700 c.p.c. con la quale, in attesa della eventuale pronuncia sul merito, viene stabilito il loro immediato reintegrato sul posto di lavoro.

L'articolo 700 c.p.c. stabilisce che: fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo [Capo III: dei procedimenti cautelari], chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può richiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

La controversia nata a causa di una voluta applicazione dell’art 4. del CCNL al comma b, anziché a del multi servizi trova dopo quasi sei mesi la giusta soluzione. La pretesa di abbassare il costo del lavoro attraverso l’introduzione del lavoro a tempo discontinuo è fallita perché, afferma il giudice:

il servizio di portierato non rientra nell’elencazione di cui all’art. 32 CCNL, né è certo assimilabile alla mansione di “portinaio” di cui al RD 692/1923.

Non lo è né, in generale, tenuto conto della radicale evoluzione subita nel corso degli anni dalla nozione di portierato, né, nello specifico, avuto riguardo al contenuto del servizio come in concreto descritto dal capitolato, che ricomprende, infatti, una serie di molteplici e composite attività, tale da escludere tempi di attesa ed intervalli di inoperosità.

Il dispositivo, ora, dovrà essere ottemperato dalla consortile onde evitare conseguenze penali.

Le analisi prodotte dal Coordinamento dei Lavoratori della Cultura in Lotta in merito alla sciagurata vicenda dei 52 dipendenti (vedi: Lavoratori a dignità intermittente) lasciati a casa con la complicità dell’ente committente che si è sempre nascosto malamente dietro la sentenza del Consiglio di Stato sono in più punti suffragate da quanto emerso in sede giudiziale. Non solo sono state violate le più elementari tutele stabilite dall’art 4 del CCNL atte a garantire la continuità di forza lavoro, ma la discontinuità non è applicabile alla categoria stessa poiché le mansioni del portinaio sono, come riportato sopra, cambiate da quel lontano 1923.

La classe operaia, questa volta, si è rifiutata di subire condizioni contrattuali peggiorative e ha trovato almeno una risposta di stretto diritto. Questo non significa che la situazione occupazionale sia in via di guarigione, le armi in possesso del capitale passano anche attraverso vie legali e istituzionali.

L’invito a tutti i lavoratori pertanto non può che essere sempre lo stesso:

Compagni, uniamoci per determinare una società diversa da quella che ci costringono ad accettare a capo chino.

www.culturainlotta.altervista.org

Fonte

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