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Collegato lavoro: una legge contro i precari

(16 Novembre 2010)

Il 9 novembre 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il Disegno di legge 19 ottobre 2010, n. 1441-quater, “collegato lavoro”, che quindi entrerà in vigore il 24 novembre p.v. .

LAVORATORI PRECARI
Fino ad ora, era possibile impugnare dal Giudice i contratti di lavoro precario di qualsiasi tipo (a termine, a somministrazione o interinale, a progetto ecc.), che presentassero illegittimità formali e sostanziali e chiederne la trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in qualsiasi tempo successivo alla data di scadenza del contratto stesso.

Unico limite era quello della normale prescrizione, tra l'altro neppure invocabile nel caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, secondo i principi generali del nostro ordinamento che escludono la prescrizione per le azioni di nullità, anche se va detto che in questi casi la giurisprudenza individuava, in genere, nella mancata attivazione del diritto di impugnazione nell'arco di tre o quattro anni a partire dalla fine del contratto, una sorta di accettazione della sua risoluzione per “mutuo consenso”.

Ora con l’introduzione della nuova legge, se non si impugnano i contratti da precari entro 60 giorni dalla fine del lavoro, non è più possibile chiederne la trasformazione, da tempo determinato a indeterminato.

Oltre a questa decadenza, la nuova legge, ne pone, poi, una ulteriore: decorsi i 60 giorni dalla impugnazione, essa perderà effetto se entro i successivi 270 giorni non verrà depositato il ricorso davanti al giudice.

Questo può apparire un lasso di tempo sufficiente, ma può non esserlo quando risulti difficile raccogliere gli elementi necessari ad impugnare ad esempio falsi trasferimenti di rami d'azienda, o conoscere comunque tutte le circostanze utili ad una piena difesa. Ciò è tanto vero che, in precedenza, la legge consentiva, persino nel caso di licenziamento per il quale doveva esser fatta l'impugnazione nei 60 giorni, di iniziare poi la causa nell'arco dei 5 anni successivi.

LA PENALE PER NULLITA’ DEL TERMINE
Altro regalo del Governo ai padroni è quello che mentre oggi quando il giudice accertava la nullità del termine o della somministrazione e ordinava al padrone di lavoro, di riammettere il lavoratore in servizio, liquidava a favore del dipendente anche le retribuzioni maturate dalla data di procedura del ricorso legale, sino a quella della sentenza.

Adesso il danno è prefissato dalla legge da un minimo di 2,5 mesi ad un massimo di 12, importo che può anche essere ridotto ad un massimo di 6 mesi in caso di accordo sindacale che preveda la stabilizzazione del rapporto.

Questa norma è retroattiva e si applica a tutti i giudizi in essere anche se pendenti in Appello e in Cassazione, con il risultato pratico che un lavoratore potrà vedere confermata la decisione di primo grado sulla trasformazione del rapporto di lavoro, ma dovrà restituire le somme eccedenti le 6 (o le 12) mensilità liquidate i primo grado.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL PASSATO
La legge ha poi previsto che la sua applicazione ha valore anche a tutti i contratti già cessati prima della data di entrata in vigore. Quindi per tutti i contratti a termine, di somministrazione, di trasferimento, di lavoro a progetto, di trasferimento d'azienda, che si siano conclusi prima dell'entrata in vigore della legge (24 novembre 2010) è infatti previsto un termine per impugnare di 60 giorni, e quindi entro il 23 gennaio 2011, trascorso il quale le cause non si potranno più fare.

Siamo quindi di fronte ad un gigantesco colpo di spugna, su tutte le irregolarità del passato poste in essere dai padroni, che ricevono questo gradito regalo da parte del Governo, anche per i livelli di informazione in essere e la scarsa sindacalizzazione, è assai difficile che i lavoratori siano informati ed in grado di reagire tempestivamente.

Numerosi lavoratori infatti alla scadenza del contratto di lavoro a termine, gli viene chiesto di aspettare qualche settimana che poi verranno richiamati al lavoro con un altro contratto a termine. Con questa manovra passati 60 giorni, non potranno più fare nulla.

Cosi come quei lavoratori che sono da anni precari, ed aspettano di essere confermati con un contratto a tempo indeterminato, ed ora se non impugnano, entro il 23 gennaio, tutti i contratti fino ad ora ricevuti, non potranno più farlo, e di conseguenza sarà come se lavorano da pochi mesi.

AlCobas-Cub

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