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(1 Maggio 2009) Enzo Apicella

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Pisa. Ancora abusi delle aziende sui test antidroga nei luoghi di lavoro.

Test a tappeto anche a chi non svolge le mansioni pericolose previste dalla legge

(19 Novembre 2010)

Le visite di controllo di cui all'art. 41 dlgs 81/2008 volte all'acceramento degli stati di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope sono obbligatori per quei lavoratori che svolgano mansioni che comportino rischi per la salute, la sicurezza o l'incolumità di terzi. L'elenco della mansioni considerate a rischio si riviene nell'allegato 1 all'Intesa Stato Regioni del 30.10.2007. Le procedure per lo svolgimento di detti accertamenti sono disciplinare dal Protocollo di Intesa Stato Regioni del 18.09.2008, provvedimento recepito dalla Regione Toscana con Delibera della Giunta del 27.10.2008. .

Gli acceratamenti in parola, che il datore di lavoro è obbligato a far eseguire (la violazione è punita con arresto da 2 a 4 mesi o multa da € 5.160 a € 25.822), in fase di pre asse gnazione della manioni rischiose, di visita periodica, in caso di fondati sospetto, dopo sinistro, si svolgono su due livelli. Il primo livello è a cura del medico competente che ricevuti i nominativi dei lavoratori provvede entro 30 giorni a comunicare il calendario delle visite al datore di lavoro che notizierà il lavoratore del giorno ora e luogo dell'accertamento con preavviso massimo di un giorno. Il lavoratore deve presentarsi salvo giustificato e documentato impedimento. In caso di legittimo impedimento l'accertamento verrà effettuato entro i 10 giorni successivi alla cessazione dell'impedimento stesso ma in tal caso il medico competente può eseguire 3 controlli a sopresa nei successivi 30 giorni. In caso di rifiuto del lavoratore lo stesso viene sospeso cautelativamente dalla sanzione ed invitato a ripresentarsi entro i dieci giorni successivi ed il perdurare del rifiuto determina in ogni caso sospensione. Se l'accertamento dà esiti negativo, il lavoratore è dichiarato idoneo alla mansione.

In caso di accertamento positivo, il lavoratore è sospeso cautelativamente dalle mansioni, salva possibilità di essere adibito ad altre mansioni, e quidi avviato agli accertamente di secondo livello presso il SERT.

Se gli accertamenti effettuati dal SERT conducono ad un giudizio di tossicodipendenza il lavoratore ha il diritto di partecipare a percorsi di recupero con sospensione e conservazione del posto di lavoro per massimo 3 anni (ovvio senza retribuzione e senza decorso di anzianità). Nel caso che il SERT acceti una assunzione sporatdica il lavoratore potrà essere reimmesso alle mansioni svolte in precedenza solo dopo ulteriori analisi che diano esito negativo ed è sottoposto a monitoraggio per un periodo di sei mesi.

L'accertamento della tossi codipendeza ovvero la positività dell'accertamento non sono di per sè motivi di licenziamento.

Detto questo , in molte aziende, gli accertamenti avvengono a tappeto e non sono diretti solo a chi fa uso di mezzi ma a tutto il personale e ciò comporta una sorta di controllo di massa che avviene al di fuori della legge e solo per una schedatura del personale che appare coome un vero e proprio abuso che può portare ad atti discriminatori.

Rinnoviamo l'invito alla Asl di vigiliare perchè i test antidroga avvengano solo per le mansioni pericolose e non siano uno strumento di schedatura di massa . In Usa queste schedature hanno portato alla criminalizzazione prima dei lavoratori e poi , dopo averli isolati al licenziamento. Noi non vogliamo che ciò si ripeta

Confederazione Cobas Pisa

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