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Un fil di fumo

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(10 Maggio 2010) Enzo Apicella
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Concertazione, conflitto e ruolo dei sindacati negli ultimi decenni

(28 Dicembre 2010)

anteprima dell'articolo originale pubblicato in www.comunistiuniti.it

1990 - Limitazione e repressione del diritto di sciopero con la legge 146, imposta anche a settori che ne dovrebbero stare fuori come per esempio le tlc. In realtà nasce per garantire i servizi di pubblica utilità estendendosi anche ai lavoratori autonomi che gestiscono tali servizi. Le OO.SS. devono comunicare la data dello sciopero con un preavviso di dieci giorni, indicare la durata dello sciopero, motivazioni e modalità di attuazione, il comunicato deve essere messo per iscritto, trasmesso in duplice copia conforme al datore di lavoro e alla commissione italiana di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero. E' obbligatorio un passaggio conciliativo con il datore di lavoro e poi eventualmente in prefettura o al Ministero del Lavoro. Solo dopo si può confermare lo sciopero, con un preavviso di ulteriori dieci giorni. Si può procedere alla precettazione da parte delle autorità. Non si può scioperare dal 17 dic al 7 gen, dal 28 lug al 3 ago, dal 10 ago al 5 nov, 5 gg prima e dopo la Pasqua, la settimana che precede e quella che segue ogni tipo di elezioni. Un nuovo sciopero non prima di venti giorni. Inadempienze o errori sono punibili dalla multa fino all'arresto. E' nei fatti negato il diritto di sciopero. (Governo Andreotti, Min Lavoro Donat Cattin poi morto succede Russo Jervolino). Con i nuovi accordi sottoscritti da CISL, UIL e UGL si sta tentando addirittura una adesione “preventiva” con soglie di accettazione per essere autorizzati a chiedere lo sciopero, da molti considerata anticostituzionale.

1992 - Abolizione della scala mobile, preceduto dal taglio di quattro punti dal governo Craxi nel 1984. Il PCI di Berlinguer promuove referendum abrogativo: 77,9% affluenza alle urne; 45,7 votano SI per cancellare questa norna, 54,3% votano NO per lasciarla. Si conferma la modifica e il 31 luglio 1992 con il Governo Amato e le parti sociali si abroga definitivamente questo importante strumento di recupero salariale automatico. Si raccontano le balle che con la contrattazione diretta si possono avere maggiori incrementi economici, da contrattare di volta in volta. E' l'inizio della fine.

1993 - Accordo 23 luglio Protocollo tra Governo e parti sociali, sulla Politica dei redditi e dell'occupazione, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, in definitiva nel segno della concertazione, le rivendicazioni dei lavoratori devono essere compatibili con gli obiettivi di produttività e di politica economica delle aziende. Presidente del Consiglio Ciampi, Ministro del Lavoro Giugni. Si possono costituire RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nelle aziende con più di 15 addetti tra le OO.SS. firmatarie di contratti oppure con liste alternative presentate dal 5% dei dipendenti previa adesione all'accordo interconfederale. L'art.2 recita che le RSU si compongono per 2/3 da elezione e per 1/3 mediante designazione delle OO.SS stipulanti il contratto di lavoro (quindi “omaggio” cioè non votate dai lavoratori e quindi non elette) che superino almeno la soglia del 18% del consenso elettorale. Restano in carica 3 anni. Nell'accordo intersindacale del 1991 veniva sancito il carattere integralmente elettivo delle RSU, dove il 67% dei seggi veniva assegnato alle liste in modalità proporzionale, mentre il restante 33% veniva ripartito tra tutti i sindacati che avevano concorso alla elezione dei 2/3 con la riserva che la quota attribuita alle OO.SS. Confederali doveva essere ripartita ugualmente tra le tre sigle, indipendentemente dalle percentuali raggiunte da ciascuna di esse. La composizione dell'organismo in base agli accordi del ‘93 deriva ufficialmente da questa motivazione “con l'obiettivo di realizzare il necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti il contratto nazionale e le rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi. In verità nega la volontà di voto dei lavoratori ed elimina pari diritti a tutti i Sindacati, soprattutto viene usata perché il sindacalismo di base, sempre più emergente e sempre più rappresentativo, seppure con limiti significativi, non disturbi le politiche di CGIL-CISL-UIL. Oggi ha fatto notizia che a Pomigliano abbiano impedito alla FIOM, che è il primo sindacato, di convocare una assemblea, facendo valere il principio della maggioranza delle RSU, ma in tutte le categorie questo accade normalmente. Il sindacato di base, che di norma non firma i CCNL perché riducono diritti e potere salariale, pur forte di successi elettorali delle RSU, non può indire assemblee (si sono fatte molte cause e si vincono, ma intanto il tempo passa), non ha diritto alle bacheche, perde anche quando vince perché i confederali più UGL si presentano al tavolo di trattativa sempre con delegazioni nazionali e territoriali, anche nei casi in cui è totale la titolarità delle RSU a trattare. Prevalgono commissioni paritetiche per nomina tra sindacati e aziende, su molti temi che vengono sottratti alle specifiche competenze delle RSU, e si riuniscono come corpi separati, senza comunicazioni ai lavoratori, se non in casi particolari; producono modifiche e accordi senza mandato, codificano gli obiettivi dei premi di risultato, ecc...

Altri temi del protocollo: doppio livello contrattuale nazionale e aziendale, ogni quattro anni, con competenze diverse; aumenti salariali da calcolare in base alla inflazione programmata; introduzione della indennità di vacanza contrattuale dopo tre mesi dalla scadenza del CCNL, più alta dopo sei mesi.

1995 - Referendum abrogativo art.19 dello Statuto dei Lavoratori. Prima: Le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) potevano essere costituite nell'ambito: 1) delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 2) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali. Oggi diventano Rappresentanze Sindacali Aziendali che possono essere costituite in ogni unità produttiva nell'ambito delle OO.SS. che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro.Si chiudono così tutte le strade per l'accesso ai diritti sindacali paritari tra sindacati, in sostanza si è andati in direzione opposta alla richiesta di maggiore democrazia e pluralismo sindacale. In piena concertazione il riconoscimento dei diritti sindacali, foss'anche la trattenuta sulla busta paga della iscrizione, dipende dalla scelta del datore di lavoro insieme ai confederali di siglare accordi con questa o quella sigla sindacale e altrettanto per escluderne altre. Oggi esteso anche alla firma del contratto aziendale.

1997 - Il pacchetto Treu, iniziato nel 1995 quando lo stesso era Ministro del Lavoro con il governo Dini, e concluso quando era nuovamente Ministro del Lavoro ma con il Governo Prodi, con l'approvazione della legge 196/97, volto a trovare misure contro la disoccupazione. Pone profonde e gravi modifiche al mercato del lavoro. La legge contiene, tra l'altro, disposizioni che regolano direttamente determinati istituti come apprendistato, tirocini e lavoro interinale, che era precedentemente vietato dalla legge 1369 del 1960 Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro; inoltre le imprese fornitrici possono assumere l'aspirante lavoratore anche a tempo indeterminato, in tal caso il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice. Oggi sarebbe addirittura un buon obiettivo raggiunto.

Rifondazione era con l'accordo di desistenza al governo e vota a favore con la motivazione che la destra votava contro e affermando di avere imposto paletti importanti (!); Liberazione dell'8/5/97 recita che si stabiliscono i primi passi per l'occupazione.

2000 - I radicali promuovono referendum per abrogazione art.18, vinse l'astensione.

2003 - PRC e sindacati di base indice nuovo referendum per estendere art.18 alle aziende con meno di quindici dipendenti, di nuovo non si raggiunge il quorum.

Esistevano gli uffici di collocamento pubblico, in Italia era lo strumento con il quale lo Stato tendeva a fornire ai cittadini disoccupati o in cerca di nuovo lavoro, pari opportunità di trovare lavoro. Sostituiti nel 1997 con le Agenzie interinali del Pacchetto Treu per fornire attività lavorativa temporanea, (anticipa il concetto di somministrazione di lavoro), a sua volta sostituite con l'ultima e radicale trasformazione del sistema di collocamento con la Riforma Biagi del Governo Berlusconi, che nel 2003 modifica la disciplina degli intermediari del lavoro introducendo le Agenzie per il Lavoro private in concorrenza con i Centri per l'Impiego pubblici (totalmente inutili). Da quel momento anche i privati poterono concorrere con lo Stato per la mediazione del Lavoro, anzi lo Stato non lo fece più di fatto. Nascono gli Enti Bilaterali. E' alto il rischio di trasformare le organizzazioni sindacali in vere e proprie associazioni clientelari: in capo al sindacato che si presta a produrre certificazioni sulla correttezza del rapporto di lavoro per ridurre i contenziosi, gli stessi vengono chiamati insieme alle imprese in apposite commissioni nelle direzioni provinciali del lavoro, nelle università pubbliche e private, promuovono data-base per ricerca/offerta lavoro ed del tutto evidente che chi si iscrive al sindacato avrà pipossibilitdi trovare lavoro. Così il lavoratore si troverà di fronte lo stesso sindacato che da un lato lo assiste (!) nella ricerca di un lavoro e dall'altra lo aiuta (!) a definire il suo rapporto di lavoro!

2003 - Legge 30, iniziata da Marco Biagi e successivamente completata e approvata dal secondo governo Berlusconi, dove il Ministro del Lavoro era Maroni. Piuttosto che chiamarla Legge Biagi, sarebbe meglio chiamarla Legge Maroni. Si stabilisce che la flessibilità e la precarietà sono lo strumento migliore per l'ingresso nel mondo del lavoro, senza prevedere miglioramenti degli ammortizzatori sociali né possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro; predispone i precari, prima ancora della riforma delle pensioni, ad avere pensioni miserrime in seguito a minori versamenti all'INPS e qualcuno già allora pensava ad integrare con i fondi privati come poi accaduto. Naturalmente i lavoratori precari non godono dei benefici delle contrattazioni di secondo livello, non denunciano situazioni di insicurezza, non rivendicano alcun diritto perché perennemente ricattati dalla stabilità lavorativa che non arriva mai.

Di seguito le tipologie di contratto previste:

Somministrazione di lavoro o staff leasing (art. 20 - 28 d.lgs n. 276/2003)
Il contratto concluso tra un soggetto autorizzato (somministratore, es. agenzia per il lavoro) e l'utilizzatore che si avvale della prestazione dei lavoratori. La somministrazione puessere a tempo determinato, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, oppure a tempo indeterminato ammessa, per soltanto in alcune situazioni, quali la consulenza e assistenza nel settore informatico, l'attività di consulenza direzionale e di assistenza alla certificazione, attività di marketing e di analisi del mercato.

Appalto (art. 29 d.lgs n. 276/2003)
Un contratto attraverso cui una parte assume l'esecuzione di un'opera o di un servizio, mantenendo il potere organizzativo e direttivo dei lavoratori, l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione del rischio d'impresa.

Distacco (art. 30 d.lgs n. 276/2003)
Un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, mette uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa e per un periodo temporaneo. Il distacco in un'unità produttiva ubicata oltre i 50 km dalla sede di attività può avvenire soltanto per ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive.

Lavoro intermittente o job on call ( art. 33-40 d.lgs n. 276/2003)
Il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per l'esecuzione di attivita carattere discontinuo e intermittente. I soggetti a cui si potrapplicare tale tipologia contrattuale sono:
- disoccupati con meno di 25 anni
-lavoratori con pidi 45 anni "espulsi" dal ciclo produttivo
- soggetti individuati dai CCNL o dal Ministero del lavoro con decreto ministeriale
I compensi del lavoratore riguardano due momenti distinti :
- i giorni effettivamente lavorati
-i periodi in attesa di chiamata (importo definito dai CCNL)

Lavoro ripartito o job sharing (art. 41-45 d.lgs n. 276/2003)
Questo contratto prevede che due o più lavoratori si vincolino reciprocamente per assolvere ad un'unica e identica obbligazione lavorativa, in cui ciascuno direttamente responsabile dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa. La risoluzione del rapporto con uno dei soggetti comporta l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.

Lavoro part time (art. 46 d.lgs n. 276/2003)
Puessere utilizzato anche per le assunzioni a termine e sono presenti tre tipologie:
-part time di tipo orizzontale (tutti i giorni ad orario ridotto)
-part time di tipo verticale (alcuni giorni a tempo pieno)
-part time misto (tra quello orizzontale e quello verticale)
Il rifiuto da parte del lavoratore alla trasformazione del contratto non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Il lavoro supplementare consentito solo nel part time orizzontale anche a tempo determinato, mentre il lavoro straordinario ammesso solo nel part time verticale o misto e nelle giornate in cui presente il lavoratore.

L'apprendistato (art. 47-53 d.lgs n. 276/2003)
Sono state introdotte tre tipologie:
1. apprendistato finalizzato all'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione. Destinato a giovani tra i 15 e 18 anni, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale e con durata massima di 3 anni
2. apprendistato professionalizzante. Destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che intendano conseguire attraverso il lavoro una qualificazione professionale; la durata del contratto varia dai 2 ai 6 anni a seconda del tipo di qualifica da conseguire (sarà CCNL o la regione a definire la tabelle)
3. apprendistato specializzante, finalizzato all'acquisizione di un diploma o incentrato su percorsi di alta formazione. Riservato ai giovani tra i 18 e i 29 anni che debbano conseguire un titolo di studio universitario o a livello secondario. La durata e la disciplina sarà definita dalle regioni.

Contratto di inserimento ( art. 54 d.lgs n. 276/2003)
Prende il posto del contratto di formazione e lavoro con l'obbiettivo di dare maggiori possibilita categorie di difficile collocazione :
- soggetti di età tra i 18 e 29 anni
-disoccupati di lungo periodo di età tra i 29 e i 32 anni
- lavoratori ultracinquantenni disoccupati
- lavoratori che per due anni non abbiano lavorato e intendano rientrare nel mercato del lavoro
- donne di qualsiasi età residenti in zone ad alta disoccupazione femminile
- persone affette da handicap fisico, mentale o psichico
Le agevolazioni contributive previste dal vecchio CFL vengono applicate per tutte le situazioni eccetto per i soggetti di età tra i 18 e 29 anni. Un'altra novità riguarda l'inquadramento contrattuale, che può essere inferiore, fino ad un massimo di due livelli, di quello previsto dal contratto collettivo. I contratti di formazione e lavoro in essere stipulati prima del 24 ottobre 2003 restano validi come da contratto ma non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto di attuazione (24 ottobre 2004).

Tirocinio estivo di orientamento (art. 60 d.lgs. n. 276/2003)
Sono periodi di orientamento promossi durante il periodo estivo in favore di adolescenti tra i 15 e i 18 anni della durata non superiore a tre mesi con la possibilità di erogare al tirocinante una borsa di studio che non può superare i 600,00 euro mensili. Per garantire un'organizzazione didattica formativa efficiente necessaria la presenza di un tutor.

Contratto a progetto (art. 61-69 d.lgs. 276/2003)
Con la legge Biagi i co.co.co. cambiano forma e dovranno essere riconducibile a uno o più specifici progetti determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il lavoro a progetto costituisce una fattispecie di lavoro autonomo ex art. 2222 ss. CC e per essere stipulato deve contenere una serie di informazioni:
-durata determinata o determinabile della prestazione del lavoro
-indicazione del progetto per cui viene impiegato il collaboratore
-indicazione di un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato
La distinzione con le collaborazioni occasionali rimane invariata, pertanto le collaborazioni occasionali mantengono i vincoli di una durata complessiva non superiore a 30 gg nell'anno solare con lo stesso committente ed un reddito complessivo annuo non superiore a 5000 euro.
Malattia, gravidanza e infortunio non provocano l'estinzione del contratto ma una sospensione senza corrispettivo. Il committente può recedere il contratto se la sospensione dovuta a malattia o infortunio superiore ad un sesto della durata fissata per il contratto; la gravidanza, invece, proroga automaticamente il rapporto per almeno 180 gg. Le collaborazioni in essere stipulate prima del 24 ottobre 2003 restano valide come da contratto ma non oltre un anno dalla entrata in vigore del decreto di attuazione (24 ottobre 2004).

Lavoro occasionale di tipo accessorio (art. 70 - 74 d.lgs. 276/2003)
Con il termine di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese da persona a rischio di esclusione sociale, in procinto di uscirne o non ancora entrati nel mercato del lavoro. La durata massima di 30 gg nell'arco dell'anno solare e con compensi non superiori a 3000 euro . Le persone a cui si applica questa tipologia di contratti costituita da :
- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe, studenti e pensionati;
- disabili e soggetti in comunita' di recupero;
- lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro mentre le attività di natura meramente occasionale riguardano:
- piccoli lavori domestici o giardinaggio o pulizie
- insegnamento privato supplementare
- manifestazione sportive o culturali
Per ricorrere al lavoro accessorio le persone devono acquistare carnet di buoni del valore di 7,5 euro all'ora, di cui :
- 5,8 euro rappresentano il compenso netto per il prestatore
- 1 euro andralla gestione separata dell'INPS
- 0,50 euro andrall'INAIL
-0,20 euro a titolo di rimborso spese.

Certificazione dei rapporti di lavoro (art.75 - 81 d.lgs. 276/2003)
La certificazione una procedura di carattere volontario finalizzata a rendere corretta la qualificazione del rapporto di lavoro fin dalla sua origine. I contratti certificabili sono:
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
-part time
-contratti a progetto
La certificazione ha l'intento di limitare il ricorso al contenzioso in materia di rapporti di lavoro, ha carattere volontario, ossia deve esserci il consenso di entrambe le parti in gioco (datore di lavoro e lavoratore) ed cura di apposite Commissioni che verranno istituite presso enti bilaterali territoriali, direzioni provinciali del lavoro, università pubbliche e private.

2007 - 23 luglio (a volte ritornano) Accordo welfare e controriforma pensioni, Governo Prodi, Ministro del Lavoro Damiano. E' stata aumentata l'età pensionabile in continuità con i governi di centrodestra (scalini e scaloni), sono spariti i lavoratori usuranti che restano solo sulla carta (erano solo cinquemila poi spariti pure quelli), due sole finestre invece di quattro per andare in pensione, revisione automatica dei coefficienti per diminuire continuamente l'entità della pensione che non viene mai rivalutata automaticamente né in altro modo per seguire l'andamento dell'aumento del costo della vita. CGIL, CISL,UIL, che lo sottoscrivono, indicono un referendum farsa nei posti di lavoro che pure, verosimilmente potrebbero aver perso, ma raccontano di avere vinto, come accade quando fanno votare le piattaforme per i rinnovi di contratto. Si introduce la privatizzazione del TFR, in mano a sindacati, assicurazioni e banche; si tenta con ogni mezzo di privatizzare il sistema pensionistico, chi ha optato per i fondi integrativi rischierà di non avere pila pensione, crescono solo le pensioni accantonate all'INPS. Ovunque c'era opposizione il referendum è stato palesemente perso. Risultato ufficiale 82% di favorevoli all'accordo.

2009 - 22 gennaio, Accordo quadro riforma assetti contrattuali, governo Berlusconi, ministro del lavoro Sacconi. Detassazione degli straordinari e dei premi di produttività (che perdiminuiscono), delle voci principali del contratto integrativo, legato a parametri di produttività, qualità, redditività, ed efficienza, quindi neanche più aumenti salariali uguali per tutti; i rinnovi contrattuali diventano così l'occasione per abbassare il valore reale degli stipendi. Sparisce la vacanza contrattuale, si aumentano i periodi in cui non si può scioperare soprattutto durante la fase delle trattative per i rinnovi contrattuali, aumentano gli Enti Bilaterali praticamente per tutto, si aumenta la durata dei contratti di lavoro da quattro a sei anni. Al posto del tasso di inflazione programmata il costo della vita viene calcolato su un nuovo indice dei prezzi al consumo in ambito europeo IPCA privo dei beni energetici importati e quindi volutamente più basso. Trappolone alla CGIL che viene messa di fronte al fatto compiuto e che non firma, CISL, UIL e UGL si, la controparte chiede collaborazione ai sindacati e nascono cosi quelli collaborazionisti con a capo Bonanni e Angeletti. Segue vicenda FIOM, la CGIL applica le linee guida di questo accordo in tutti i contratti di categoria, Epifani prima e la Camusso poi cercano di tornare a firmare e prima o poi è altamente probabile che lo faranno.

2010 - Collegato Lavoro, governo Berlusconi, Ministro del Lavoro Sacconi. Impallidiscono le norme del pacchetto Treu e della Legge 30, si garantiscono nuove tutele per le aziende, sia pubbliche che private, sarà pidifficile vincere cause di lavoro o impugnare licenziamenti ingiusti, meno che mai ottenere risarcimenti. Il tutto ha anche valore retroattivo, che si applica a tutti i contratti anche a quelli giscaduti prima dell'entrata in vigore di questa legge. Anche questi dovranno essere impugnati entro il 23 Gennaio 2011, con la conseguenza che migliaia di precari attualmente al lavoro, pensiamo ai cocopro e ai cococo impiegati negli enti pubblici, dovranno far causa, per i contratti precedenti, alle stesse amministrazioni presso cui prestano servizio. Quanti saranno in grado di opporsi a questo infame ricatto?
Si tratta di un vero e proprio colpo di spugna, perché passati i 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, senza impugnazione tutte le illegittimità passate saranno cancellate, per cui sempre più complicata la vita dei precari, mentre sempre più tutelate le aziende che vi fanno ricorso, un vero schiavismo.

Certificazione dei contratti: introdotta la possibilità di assumere il personale con la previa sottoscrizione di un contratto individuale certificato dove si certifica la libera volontà di accettare deroghe peggiorative a norme di legge e ccnl. In pratica il lavoratore rinuncia preventivamente in caso di controversia o licenziamento ad andare davanti al magistrato, in questo caso il giudice viene sostituito da un collegio arbitrale che può decidere a prescindere dalle leggi e dal CCNL, non previsto appello. Sono previste sanzioni pecuniarie e non penali per eventuali impugnazioni dei licenziamenti (il famoso art. 32).

Si riducono i diritti della legge 104, l'obbligo scolastico può essere assolto lavorando già dall'età di 15 anni con contratti di apprendistato, estensione dei soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di mano d'opera come associazioni, enti bilaterali, e anche gestori di siti internet, previste deroghe a gogò per le sanzioni previste per il lavoro nero.

E' confermata e rafforzata la logica che tramite le ispezioni nei luoghi di lavoro non si deve infierire sul padrone: in caso di accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale o contrattuali (per le quali sono previste sanzioni amministrative) l'Ispettorato diffida l'zienda a regolarizzare entro 30 giorni, i responsabili della violazione potranno pagare la sanzione fino a 1/4 di quanto previsto dalla legge. Questo provvedimento ben si inserisce al quadro complessivo di smantellamento/svuotamento degli organi ispettivi (DPL, INPS, INAIL) che vede la riduzione delle sanzioni, la mancanza di adeguate risorse agli ispettorati, le indicazioni politiche-amministrative a fare da consulenti alle imprese piuttosto che svolgere un ruolo di controllo, repressione e dissuasione dei comportamenti illeciti e dello sfruttamento.

Orario di lavoro: Vengono modificate le sanzioni per le violazioni delle norme sull'orario di lavoro: in relazione alla durata massima dell'orario, al rispetto del riposo, e delle ferie.

In pratica vengono inversamente graduate le sanzioni in relazione alla gravità mentre prima la sanzione era prevista per ogni lavoratore e per ogni singola infrazione adesso, ora man mano che aumenta il numero di lavoratori coinvolti e i periodi, la sanzione diventa inferiore (es.:se prima erano implicati 20 lavoratori, la sanzione era da 2600 a 15.600, ora diventa da 1000 a 5000 euro ).

In via di approvazione - Statuto dei lavori

Il governo Berlusconi, anche se moribondo, tenta l'ultima spallata ai diritti del lavoro con il contributo del Ministro Sacconi. Al comma a) del secondo articolo si chiede razionalizzazione e semplificazione con l'obiettivo di ridurre almeno del 50% la normativa vigente anche mediante abrogazione delle normative risalenti nel tempo , prevedendo un nuovo regime di sanzioni , in particolare di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano la immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita. In verità l'obiettivo principale, oltre a far sparire lo Statuto dei Lavoratori, che tutti i diritti, salvo quelli definiti indisponibili dalla legislazione europea come sciopero, sicurezza, associazione sindacale, riposo, ecc... - siano definibili da accordi tra le parti e non attraverso la legge come accade oggi e che tali accordi possano anche derogare le leggi. Lo stato di allerta e vigilanza deve essere grande perché come abbiamo già visto, nell'alternanza dei governi, c'sempre qualcuno pronto a raccoglierne l'eredità.

Nel tempo sono state presentate proposte di legge sulla nuova scala mobile e sulla rappresentanza sindacale, ma mai tirate fuori dal cassetto. Oggi c'la proposta legislativa della FIOM, ovviamente neanche questa in odore di discussione, ma tutta interna alle proprie esigenze e non indirizzata ad una vera richiesta di democrazia sindacale. Non specifica chi ha la titolarità della richiesta per le assemblee, rinuncia al 33% dei seggi omaggio per le RSU ma lascia uno spazio alle OO.SS. di categoria che dovranno comunque essere rappresentate quindi si riferisce a garantire ancora i plotoni delle delegazioni nazionali e territoriali dei confederali, poi il controllo e la raccolta dei dati elettorali resterebbero in mano ai comitati paritetici, chiede il referendum sugli accordi e questo può essere un bene, ma una sua specifica esigenza, forse la principale. Noi pensiamo che si debbano pretendere elezioni con una testa un voto, rispettare la volontà degli elettori, diritto di indire assemblee per tutte le RSU anche singole e per tutte le OO.SS. magari con una soglia minima di rappresentanza.

La complicità dei sindacati confederali, con la CGIL senza differenza, insieme ai governi di centrosinistra, pone i comunisti di fronte ad una scelta: senza democrazia sindacale che intralcia la costruzione di un vero e indispensabile sindacato di classe, quanto più difficile per dei comunisti rivoluzionari, o anche solo per dei semplici antagonisti, o anche solo banalmente per chiunque volesse rivendicare minimi diritti per gli sfruttati, ricostruire una vera opposizione di classe? E' molto più difficile, appunto tutto questo accaduto. I temi delle alleanze e della concertazione sono poi strettamente connessi, in mano alla stessa oligarchia sindacale e politica, stessi strumenti che consentono di vincere solo ai banchieri e ai capitalisti, aiutandoli e sostenendoli a prelevare incessantemente quote di plusvalore dalle nostre tasche, impoverendo e precarizzando le nostre vite, negando il futuro ai più giovani, realizzando uno stato dittatoriale nei fatti, con i cittadini ormai sudditi, poveri, schiavi, telespettatori e senza futuro. Lo conferma l'ultima vicenda alla Fiat Mirafiori, che estende alla FIOM le negazioni imposte sino ad oggi al Sindacato di Base ma va già oltre impedendo alla FIOM stessa, che non ha firmato l'accordo (sottoscritto invece da FIM e UILM), addirittura il diritto ad avere RSU e ci indica una doppia verità: mai pensare che se si guarda da un'altra parte le discriminazioni riguardino sempre e solo gli altri, e mai pensare che i padroni e la borghesia si accontentino di risultati parziali. Quindi, ovunque collocati sindacalmente, i delegati sindacali comunisti dovrebbero condividere le stesse battaglie per i diritti, da quelli di rappresentanza sui posti di lavoro a quelli economici e normativi.

Oggi si assiste addirittura al paradosso che l'INPS dichiara di non voler causare scompiglio sociale se avvisasse i giovani (e quindi li avvisa) che non avranno pensioni; bene aggiungere che l'INPS solidamente in attivo e quindi, se non accanimento classista, nulla giustificherebbe tutte le operazioni attuate per ridurre e privatizzare le pensioni; anzi è indispensabile sapere e diffondere la notizia che i precari hanno i loro versamenti pensionistici registrati in una scrittura separata contabile dentro l'INPS, e che sono talmente pochi quelli che maturano il diritto a maturare misere pensioni, che avanzano circa 8 mln di euro all'anno di attivo con i quali si pagano le pensioni dei dirigenti pubblici e privati che hanno visto fallire il loro fondo pensioni ex-INPDAI (versavano molto meno del tanto che percepivano), e quindi si pensato di inglobarlo nell'INPS attingendo fluidità di cassa dai contributi dei precari, che quindi non vedono utilizzati i loro contributi per incrementare le loro pensioni, ma bensì quelle dei dirigenti, gli stessi che non li stabilizzano nei posti di lavoro!

E' indecente assistere alle lacrime di coccodrillo di tanta Politica e tanto Sindacato che piangono strumentalmente la condizione di precarietà e di disoccupazione, come se gli stessi non fossero responsabili delle leggi e degli accordi, nazionali e locali, che hanno causato questo disastro, che si tende a far apparire più come un evento naturale dovuto alla sfortuna che non come una scelta di campo per favorire il divario sociale a favore dei più ricchi.

Ce lo hanno ricordato gli studenti e le studentesse in questi giorni che, oltre a lodevoli situazioni di forte resistenza, che pure dobbiamo favorire e/o sostenere con energia, e vista la gravità dell'aggressione alla propria dignità ed alla vita stessa subita dalle classi subalterne, occorre una trasformazione rivoluzionaria della società attraverso l'unità tra categorie, tra sfruttati, tra studenti e lavoratori, per un cambiamento radicale del nostro Paese che rinnovi la politica, la cultura, il welfare per un modello di società senza sfruttamento.

Comunisti Uniti

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