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Iraq: vi abbiamo portato la libertà... vigilata!

(19 Dicembre 2003)

Un editto del Governatore Bremer mette la società civile irachena e le ONG internazionali in libertà vigilata

L’ordinanza n. 45 del 27 novembre 2003, emanata dal Governatore Bremer, obbliga tutte le nascenti forme della società civile irachena e le Organizzazioni Non Governative internazionali a sottoporsi a forme di registrazione e di controllo che costituiscono una grave limitazione della libertà di associazione.

L’ordinanza:

1. dichiara illegali tutte le attività svolte da organizzazioni che non si registrino secondo la procedura stabilita dalla ordinanza stessa;

2. sottopone a tale regime le organizzazioni che svolgano iniziative nei seguenti campi:

- assistenza umanitaria
- difesa dei diritti umani
- riabilitazione comunitaria
- iniziative caritatevoli
- attività educative, sanitarie ed educative
- conservazione e protezione dell’ambiente
- ricostruzione economica e sviluppo
- promozione di pratiche di democrazia
- sviluppo della società civile
- promozione della uguaglianza della donna
- ogni altra attività no-profit

1. Alcune delle informazioni richieste per la registrazione sono oltremodo intrusive negli affari interni delle organizzazioni e lesive di elementari principi di privacy: oltre a normali dati identificativi sulla organizzazione vengono richieste approfondite informazioni sui finanziamenti degli ultimi tre anni, compresi i nomi dei maggiori finanziatori anche privati, sulle attività intraprese e che si intende intraprendere, sulla composizione del consiglio direttivo e sul lavoro dei membri del consiglio direttivo. Si obbliga le associazioni a produrre rapporti trimestrali sulla attività, rapporti finanziari annuali, a concordare preventivamente i propri programmi con i Ministeri del Governing Council.

2. Viene dato, ad un Ufficio del Ministero della Pianificazione, un larghissimo potere ispettivo sull’operato della associazioni e completa discrezionalità per negare, sospendere o revocare la autorizzazione, in caso di

- "violazione delle leggi dell’Iraq" - senza nessuna ulteriore specificazione e senza la previsione che tale violazione sia accertata da un tribunale

- "Minaccia all’ordine pubblico, alla salute, alla stabilità e alla sicurezza dell’Iraq"

Si può ben comprendere che in questa ultima categoria potrebbero essere compresi tutti i comportamenti di contestazione o di opposizione alla politica della Coalizione Occupante.

Non è indicato l’organo presso il quale ricorrere in caso di negazione, sospensione o revoca della autorizzazione.

Si tratta di una aperta violazione:

1. dei diritti di associazione, in particolare della popolazione irachena, stabiliti dall’art. 22 del "Patto internazionale sui diritti civili e politici"

2. dell’art. 63 della Convenzione di Ginevra che impone alla Potenza Occupante di non ostacolare la attività delle società nazionali della Croce Rossa nonché delle atre società di soccorso che operano per garantire servizi essenziali alla popolazione civile

3. della stessa direttiva ORHA per le operazioni umanitarie in Iraq che formalizza il riconoscimento dei principi umanitari di indipendenza, imparzialità e neutralità

Inoltre la risoluzione 1483 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu attribuisce al Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell’Onu il compito di promuovere la protezione dei diritti umani e di coordinarsi con le organizzazioni nazionali, regionali e con quelle della società civile ai fini della promozione dello sviluppo e del benessere della popolazione irachena.

Le misure introdotte non sono rilevanti ai fini della lotta al terrorismo: non saranno certamente le cellule terroriste a registrarsi presso la CPA e a dare informazioni tali da poter essere individuate come tali.

La finalità è invece evidentemente quella di mettere sotto controllo l’intera, nascente, società civile irachena e precostituire uno strumento per allontanare dall’Iraq le organizzazioni che solidarizzassero con qualsiasi forma di opposizione legittima.

Chiediamo il rispetto dei diritti umani e della libertà di associazione del popolo iracheno.

Chiediamo che le attività umanitarie delle Ong internazionali non siano "ingabbiate" e siano coordinate dalle Nazioni Unite come stabilito dalla Ris. 1483.

Dichiariamo di non essere disponibili ad avallare una tale politica di violazione dei diritti civili e politici.

Dichiariamo di non essere disponibili a fornire informazioni che nel nostro paese sono coperte dalle leggi di tutela della privacy come i nominativi dei donatori privati.

Dichiariamo di non essere disponibili ad accettare l’obbligo di concordare preventivamente le attività da intraprendere.

Proponiamo alle altre Organizzazioni non-governative internazionali presenti in Iraq e in particolare al coordinamento NCCI di rifiutare collettivamente questa direttiva e di prendere le seguenti iniziative:

- inviare un appello al segretario generale dell’Onu perché intervenga a tutela delle prerogative dell’Onu nel coordinamento degli aiuti umanitari

- inviare un appello alla Commissione per i Diritti umani dell’Onu perché intervenga a tutela della libertà di associazione in Iraq

Facciamo appello a tutta la società civile mondiale affinché a favore della libertà di associazione in Iraq si levi una alta a vigorosa protesta.

Roma 16 dicembre 2003

Un ponte per..., ICS, COSV, GVC, Intersos, Terres des Hommes

Fonte

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