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(3 Agosto 2012) Enzo Apicella

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Continua la trattativa sull’applicazione della legge 30

Cgil, Cisl e Uil firmano anche l'accordo sui contratti di inserimento

(23 Febbraio 2004)

La CGIL, dopo aver strumentalizzato la protesta e il malcontento dei lavoratori contro il “libro bianco” di Maroni e l'attacco all'art. 18 e dopo aver sbandierato lotte radicali contro la Legge 30 (legge Biagi), nella realtà continua a trattare l’applicazione delle norme che precarizzano ulteriormente il lavoro, non solo quello dei "giovani".

In perfetta sintonia con la “nuova politica dei redditi” approvata nell’ultimo Comitato direttivo nazionale, la CGIL da una parte continua a sostenere che si batterà per non far inserite nei rinnovi contrattuali le norme, previste dalla legge 30, che rendono ancor più precario il lavoro, mentre dall’altra firma accordi con il Governo che smaschera l’ennesima frottola.

Con questo accordo i contratti di inserimento sono già applicabili, con le nuove norme, fino alla contrattazione nazionale. Ciò significa che, anche se non si inseriscono direttamente nei contratti nazionali, i contratti di inserimento sono già in vigore !

L’effetto nefasto di questo accordo è l’immediato inquadramento di lavoratori e lavoratrici in due livelli inferiori a quelli previsti dal contratto nazionale.

I contenuti dell’accordo, siglato l’11 febbraio 2004 tra CGIL, CISL e UIL e padronato (confindustria, confcommercio, legacoop, ecc…), definiscono l’applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03 (decreto attuativo della Legge 30) e avrà validità fino a diversa disciplina stabilita nei contratti collettivi di settore.

I contenuti principali dell’accordo:

- possono essere assunti con contratto di inserimento i disoccupati da oltre 12 mesi (definendo così la disoccupazione di lunga durata) fino a 32 anni di età. A questi si aggiungono, come definisce la legge, i “giovani” tra i 18 e i 29 anni, chi ha più di 45 anni, chi non lavora da più di 2 anni, le donne nelle zone con disoccupazione femminile superiore al 10% di quella maschile o con occupazione femminile inferiore del 20% a quella maschile, e infine i disabili psico-fisici;

- l’inquadramento “potrà” essere inferiore di due livelli rispetto all’effettivo lavoro svolto;

- la durata minima è di 9 mesi e massima di 18 mesi, con l'eccezione dei disabili con una durata massima di 36 mesi;

- il progetto deve prevedere una formazione teorica anche di solo 16 ore (prevenzione antinfortunistica, rapporto di lavoro, ecc…);

- il periodo di inserimento/reinserimento, in caso di passaggio a tempo indeterminato, non ha valore per gli scatti di anzianità o di carriera.

DIAMO UNA FORTE RISPOSTA A QUESTO SCEMPIO DI DIRITTI CON LO SCIOPERO GENERALE DEL 12 MARZO 2004 - indetto dalla CUB

MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO LA GUERRA IL 20 MARZO 2004

RdB CUB

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