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(6 Novembre 2010) Enzo Apicella
Esplode la Eureco di Paderno Dugnano: sette operai feriti, quattro rischiano la vita. In Puglia tre morti sul lavoro nell'ultima settimana

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    3 domande sulla precettazione

    (28 Febbraio 2004)

    Abbiamo rivolto all’avvocato Silvia Manderino di Mestre 3 domande sulla precettazione.
    - In che cosa consiste la precettazione?
    - Cosa comporta?
    - Quali sono le conseguenze in caso di mancato rispetto?


    La precettazione - introdotta dalla legge 146/90 nell’ambito della disciplina del diritto di sciopero (art. 8) - è un provvedimento amministrativo adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un ministro da questi delegato, o dal Prefetto, in base al quale, sotto forma di ordinanza (impugnabile avanti al TAR competente per territorio entro 7 giorni dalla comunicazione o affissione della stessa), si prevede il differimento dello sciopero ad altra data o la riduzione della sua durata o ancora l’osservanza da parte di chi ha proclamato lo sciopero o di chi vi aderisce di misure idonee ad assicurare i livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibile con la salvaguardi dal diritto degli utenti.

    I casi posti a fondamento della precettazione sono individuati nel “fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente dei diritti della persona costituzionalmente tutelati...” cagionato “dalla interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici”.

    Ai fini della validità della precettazione l’ordinanza (che è preceduta da una fase di invito a desistere dai comportamenti, dal tentativo di conciliazione e dalla presa d’atto del suo esito negativo) deve essere adeguatamente motivata, deve intervenire non meno di 48 ore prima dell’inizio dell’astensione dal lavoro, deve essere portata a conoscenza dei soggetti proclamanti l’astensione e dell’utenza.

    L’art 9 della legge 146 del 12.6.1990 (modificata e integrata dalla legge 83 dell’11.4.2000) prevede come conseguenza del mancato rispetto della precettazione da parte del lavoratore la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie da un minimo di 258 euro ad un massimo di 516 euro “per ogni giorno di inosservanza”; analoga sanzione è prevista a carico delle organizzazioni sindacali (da un minimo di 5 milioni ad un massimo di 50 milioni di lire); la stessa ordinanza prevede dunque in concreto le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi non rispetta la precettazione; le sanzioni sono inflitte con decreto (impugnabile davanti al Tribunale del luogo in cui è commessa la violazione) dalla stessa autorità precettante.

    Altre sanzioni non sono previste dalla legge che disciplina l’istituto della precettazione, pertanto una conseguenza civilistica come il licenziamento sarebbe da considerarsi illegittima, stante le necessità che esso si applichi per fatti gravissimi.

    Conseguenze diverse, di natura penale, da valutarsi però nei casi concreti, potrebbero essere la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio (il che è avvenuto, per esempio, a Milano dove la Procura della repubblica ha aperti un fascicolo nei riguardi dei lavoratori dell’ATM a seguito dello sciopero dello scorso 1.12.2003) o, come qualcuno ha ipotizzato, la denuncia per l’inosservanza di provvedimenti dell’Autorità.

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