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(2 Aprile 2004)
Lavoro intermittente - Indennità di disponibilità
Con decreto 10 marzo 2004 il Ministero del lavoro ha stabilito, secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 276/2003, la misura mensile dell'indennità di disponibilità nell'ambito del contratto di lavoro intermittente. La misura mensile, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato e, per il calcolo delle quote orarie deve essere assunto come coefficiente il divisore orario del medesimo Ccnl.
(Decreto Ministero lavoro e politiche sociali 10/03/2004, G.U. 22/03/2004, n. 68)
Somministrazione di lavoro - Indennità di disponibilità
L'art. 22 del D.Lgs. n. 276/2003 disciplina l'indennità mensile di disponibilità da corrispondere, nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, dal somministratore al lavoratore per i periodi in cui quest'ultimo rimane in attesa di assegnazione. Inoltre, il medesimo articolo prevede che il Ministero del lavoro definisca e aggiorni periodicamente la misura minima dell'indennità. Pertanto, con decreto 10 marzo 2004 il Ministero ha stabilito che tale misura non può essere inferiore a € 350,00 mensili. Poiché si tratta di una valore minimo garantisce il massimo spazio alla contrattazione collettiva che ha una funzione primaria per la quantificazione più adeguata dell'indennità di disponibilità.
(Decreto Ministero lavoro e politiche sociali 10/03/2004, G.U. 22/03/2004, n. 68)
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