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    (Capitale e lavoro)

    Contro la legge 30

    5 schede sull’attacco di questa legge a diritti e salari

    (10 Maggio 2004)

    LA LEGGE 30 SIGNIFICA... FINE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

    I contratti aziendali (di secondo livello) potranno essere peggiorativi rispetto ai contratti nazionali di categoria. Si colpisce al cuore il sistema contrattuale basato sui 2 livelli: uno nazionale di garanzia per tutti e uno aziendale o territoriale. Su molte materie, gli accordi nazionali che diranno quando e perché ricorrere alle nuove tipologie di lavoro potranno infatti essere sempre sostituiti da eventuali accordi peggiorativi territoriali o aziendali.

    In caso di mancato accordo tra le parti sociali il ministro del lavoro potrà intervenire con un decreto. Se nel corso della trattativa non ci dovesse essere un accordo tra le parti sociali (anche separato, che la legge legittima), il ministro del Lavoro potrà regolare tutto con un decreto, sostituendosi ai sindacati.

    I sindacati dovranno adeguarsi o rinunciare alla difesa dei lavoratori. I contenuti della legge delega pongono le organizzazioni sindacali di fronte ad un vero e proprio ricatto: secondo la legge le OO.SS. dovrebbero assumere il ruolo di soggetti attivi di questa controriforma che ha come obiettivo dichiarato il contenimento della lotta sindacale.
    Ad esempio le OO.SS. dovrebbero far parte delle Commissioni di certificazione dei nuovi contratti individuali, ma se rinunciamo a partecipare non potranno piu' impugnare il contratto individuale “certificato”.

    Spezzatini aziendali. La legge 30 modifica l’art. 2112 del codice civile che tutelava i lavoratori nel caso di cessione dell’azienda, garantendo loro il passaggio, a condizioni invariate, alle dipendenze dell’acquirente.
    Con questa modifica vengono rimossi gli ultimi ostacoli ai meccanismi di scorporo aziendale: esternalizzazioni, outsourcig ecc. e sempre più lavoratori si troveranno a passare alle dipendenze di piccole imprese, prive dei requisiti numerici per la tutela contro i licenziamenti illegittimi.

    LA LEGGE 30 SIGNIFICA... OGNI LAVORATORE SARA' SOLO DI FRONTE AL PROPRIO PADRONE

    Il lavoratore potrà essere assunto con un contratto individuale in cui rinuncia ai propri diritti e questo contratto avrà valore legale (ad esempio nei confronti dell'Inps). Le parti (datore di lavoro e lavoratore) prima di instaurare un rapporto potranno comparire avanti apposite Commissioni di certificazione per dichiarare la vera natura del rapporto che andrà a costituirsi; le commissioni attesteranno la definitività e genuinità delle rinunzie e transazioni ai fini di precluderne in maniera definitiva e tombale l’impugnativa.
    La procedura ha carattere volontario: ma non è ben chiaro come potrebbe il lavoratore disoccupato, cui venga offerta un’occasione di lavoro, rifiutarsi di aderire a questa richiesta “volontaria”.

    Le cause di lavoro non saranno più discusse di fronte ad un giudice ma in appositi "collegi arbitrali". La legge delega “al fine di ridurre il contenzioso in materia di controversie individuali di lavoro” introduce Collegi o Camere Arbitrali stabili su tutto il territorio nazionale, con il compito di decidere, in sostituzione dei giudici del lavoro, le controversie che abbiano ad oggetto diritti dei lavoratori. I Collegi Arbitrali non sono tenuti all’applicazione e al rispetto di norme di legge o di contratto collettivo, ma solo a decidere “secondo criteri di equità ed efficienza”; la decisione non sarà appellabile, ma solo impugnabile per vizi procedurali.

    Il lavoro diventa una merce a tutti gli effetti.
    La legge 30 stravolge il principio base del diritto del lavoro (lavoratori e datori non sono ugualmente forti), trasformando il rapporto di lavoro in un rapporto meramente commerciale, dove il lavoratore e il datore sono dotati di eguale potere e possono quindi “liberamente” accordarsi tra loro, senza una cornice di tutele collettive come i contratti nazionali.

    LA LEGGE 30 SIGNIFICA... IL RITORNO DEL CAPORALATO

    Dal collocamento pubblico all'intermediazione privata. La legge interviene ancora una volta sul collocamento confermando e ribadendo il principio dell’assunzione diretta generalizzata, abrogando definitivamente ogni norma residua sul collocamento pubblico e affidando ogni attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro a soggetti privati

    Abrogazione della legge 1369/60 (Divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro). La legge che vietava il caporalato viene abrogata e sostituita con una disciplina che riconosce e autorizza la somministrazione di mano d’opera.
    Il lavoratore diviene una merce liberamente commerciabile (il contratto di somministrazione infatti è stato pensato e viene normalmente utilizzato per la fornitura periodica di beni o servizi), e si riconosce la liceità del trarre profitto dal lavoro altrui attraverso un'attività di interposizione, che non sarà necessariamente temporanea, come avviene per il lavoro interinale, ma addirittura teoricamente permanente.

    Il caporale sarà il tuo unico padrone/1. Per tutte le questioni negoziali attinenti al rapporto di lavoro i lavoratori ed i sindacati non dovranno più rivolgersi all’azienda committente - quella in cui e per cui il lavoratore o la lavoratrice effettivamente presta la sua manodopera - ma invece all’azienda cui i lavoratori sono in organico e che svolge funzione di somministrazione di personale (caporalato).

    Il caporale sarà il tuo unico padrone/2. Ai fini poi di precludere o rendere difficoltoso da parte dei lavoratori la rivendicazione della dipendenza diretta dalla reale utilizzatrice delle loro prestazioni, la legge prevede che la genuinità dell’appalto venga certificata da parte di enti bilaterali intersindacali o di strutture pubbliche o università che dovranno attestare i requisiti di organizzazione di mezzi e di assunzione di rischio di impresa del “somministratore di personale”.

    LA LEGGE 30 SIGNIFICA... 44 NUOVE POSSIBILITA DI ESSERE PRECARIO

    44 Nuove tipologie contrattuali, senza tutele, malattie ed infortuni.
    L’impresa potrà scegliere tra più di 40 contratti di lavoro con meno tutele e senza un reale diritto alla retribuzione in caso di malattia e infortunio, senza una copertura previdenziale dignitosa, con il lavoratore sempre a disposizione dell’impresa.
    Per ora tutto questo riguarda il privato, ma è pronto un tavolo specifico per l’estensione delle nuove norme anche alla pubblica amministrazione.

    Lavoro a chiamata (o lavoro intermittente).
    Un’impresa potrà impiegare, con un preavviso di un giorno un lavoratore, retribuendolo solo per le ore di lavoro effettivamente svolte, più un’indennità di disponibilità.

    Buoni – lavoro. Viene prevista l’ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa. Nasce così anche la professione del negoziante che vende ore di lavoro altrui!

    Lavoro ripartito (job – sharing).
    Viene introdotta la ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti del datore di lavoro, per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa

    Lavoro interinale e contratti a termine anche per i disabili.
    Per la copertura delle quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabilivarranno amche le assunzioni tramite agenzia interinale i contratti a termine.

    LA LEGGE 30 SIGNIFICA...PIU' PRECARIETA' NELLA FORMAZIONE E NEL PART-TIME

    Apprendisti... Precari. Il nuovo contratto di apprendistato potrà durare fino a 6 anni, l’apprendista essere inquadrato 2 livelli sotto rispetto alla qualifica finale e addirittura potrà cominciare a 15 anni.
    Per gli apprendisti non sarà prevista l’indennità di malattia. Sparisce anche l’obbligo ad almeno 120 ore anno di formazione da fare fuori dall’azienda.

    La formazione? Un optional. I Contratti di formazione lavoro saranno sostituiti dal nuovo contratto di inserimento: i lavoratori saranno inquadrati 2 livelli sotto, con la possibilità - eventuale e non certa - di essere formati. Spariscono i vincoli che permettevano all'azienda di assumere nuovi lavoratori in formazione solo dopo aver confermato in servizio almeno il 60% dei vecchi contrattisti.

    Misure di inserimento al lavoro non costituenti rapporto di lavoro! Si prevede che si possano inserire al lavoro, per periodi da un mese a un anno, persone che dovranno lavorare normalmente, ma nei cui confronti non potrà applicarsi alcuna norma di tutela, non essendo essi titolari di un rapporto di lavoro. Anche la retribuzione è aleatoria in queste ipotesi: si stabilisce infatti che possa essere prevista “la eventuale corresponsione di un sussidio”.

    Part-time: sempre peggio. Con la legge 30 l’impresa potrà imporre al lavoratore part-time lavoro supplementare o spostamenti di giornate senza più l’obbligo di avere il suo consenso. Se il lavoratore rifiuterà le variazioni richieste dall’impresa potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari. Sparisce anche il diritto del lavoratore al ripensamento.

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