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Caporalato?

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Rinnovo del CCNL tessili-abbigliamento

perché chiediamo ai lavoratori di respingere l’ipotesi di accordo

(8 Maggio 2004)

Il 24 aprile è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale tessili e abbigliamento. Oltre i temi contenuti nella piattaforma, il confronto ha riguardato anche tutte le leggi emanate dall’attuale maggioranza sui temi dell’orario e del tempo determinato e del mercato del lavoro. Ritenendo che aumentassero le condizioni di precarietà dei lavoratori, la CGIL ha aspramente criticato tali leggi, decidendo di contrastare, contenere e controllare contrattualmente i loro effetti negativi. Proprio questa è la parte che presenta il risultato più deludente e che ci induce a dare un giudizio negativo sull’ipotedi di rinnovo contrattuale.

Di seguito riportiamo i punti negativi contenuti nell’ipotesi di accordo.

Art 30 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

E’ stato interamente recepito il contenuto del decreto legislativo 368/01 che a suo tempo la CGIL non condivise. Si consente alle aziende di assumere lavoratori a tempo determinato senza alcun limite e controllo. Quindi una diminuzione delle assunzioni a tempo indeterminato a favore di un aumento di quelle a tempo determinato. Nella sostanza le basi per un aumento di lavoratori e lavoratrici precari.
Le quattro ipotesi in cui le aziende sono obbligate a rispettare le percentuali di assunzione a tempo determinato sono quasi impossibili a verificarsi, rendendo inutile l’introduzione del limite, per tali casistiche, anche per i contratti inferiori a sette mesi.
Stabilito inoltre un periodo di conservazione del posto di lavoro a seguito per malattia inferiore rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, aggiungendo così minori tutela ai precari.

Art. 32 – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

La durata del periodo di apprendistato, già lunga per le mansioni da svolgere particolarmente nei livelli più bassi, è stata ulteriormente aumentata, giungendo a 42 mesi per il secondo livello e 54 per il terzo. Si tratta di un consistente beneficio economico per le aziende, visto il costo irrisorio della contribuzione obbligatoria per gli apprendisti.
Il trattamento di malattia a carico delle aziende è stato portato tutto al 50% solo per il terzo periodo: si tratta di costi in realtà modesti per le aziende, sia perchè gli apprendisti sono meno logori e meno soggetti ad ammalarsi, sia perché il maggior impegno economico delle aziende, rispetto a quanto previsto dal precedente contratto è modesto (è aumentato del 4% dal quarto al ventesimo giorno e del 21% dal ventunesimo al centottantesimo, tutto, come già detto, solo per il terzo periodo di apprendistato.
Inoltre la decisione di non riconoscere il secondo e terzo livello super come livelli autonomi, comporterà per molti apprendisti una retribuzione iniziale più bassa, con conseguente risparmio per le aziende.

Art. 34 – ORARIO DI LAVORO
Art. 35 e 36 – FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO
Art. 37 - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 39 – LAVORO A SQUADRE
Art 40 – LAVORO NOTTURNO

Questi articoli debbono essere valutati complessivamente perché riguardano la gestione ed il controllo degli orari nelle aziende.
Il mantenimento delle otto ore giornaliere sui primi cinque giorni della settimana, è fortemente compromesso:
dall’introduzione della norma, nell’art. 37, che l’orario medio settimanale, previsto in 48 ore, sarà calcolato su 12 mesi;
dalle deroghe, peggiorative della stessa legge, previste ai limiti minimi di riposi compensativi di 11 ore e di 35 ore ogni sette giorni, contenute negli art. 35, 36 e 39;
dalla deroga, anch’essa peggiorativa della legge, per consentire il calcolo delle otto ore di lavoro notturno non più sulle otto ore di media sulle 24, ma come media su un arco di tempo di 12 mesi;
dallo straordinario che sarà considerato solo dopo le 40 ore settimanali e non più dopo le 8 ore giornaliere (con risparmio anche economico per le aziende).
Tutto ciò mette a repentaglio tutto l’impianto contrattuale dell’orario di lavoro, che rischia di essere portato, sostanzialmente, a 48 ore la settimana, anche perché l’aumento della precarietà, quindi della ricattabilità, causerà una progressiva perdita di controllo degli orari.

Art. 41 – REGIME DI ORARIO A TEMPO PARZIALE

Con nota del Dipartimento Politiche Attive del Lavoro della CGIL, datata 23/3/04, veniva “…riconfermata la necessità, per la contrattazione collettiva, di non lasciare alcun rinnovo contrattuale senza aver introdotto, modifica o confermato in esplicito le normative sul part-time, proprio per asciugare ogni spazio giustificativo di accordi individuali senza una copertura contrattuale collettiva di riferimento”. Il risultato del rinnovo lascia invece all’accordo individuale la regolamentazione delle clausole elastiche e flessibili. Facilmente immaginabili le conseguenze per le lavoratrici assunte con contratto part-time.
Per i part-time verticali ridotto il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia che sarà ridotto in proporzione all’orario.

Art. 42 – JOB SHARING

Già presente nel precedente testo contrattuale, rimasto invariato. Non è stata stabilita la indennità economica di malattia a carico dell’azienda, che pure la legge prevede come proporzionalmente dovuta. Fortunatamente esistono rarissimi casi di lavoratori assunti con la forma del lavoro ripartito.

Art. 43 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Pochi sono stati i casi di utilizzazione di lavoro interinale. Positivo il mnantenimento della percentuale all’8%, ma l’articolo già presente nel contratto nazionale è stato ugualmente peggiorato con il calcolo della media dell’8% su 12 mesi anziché su sei come precedentemente previsto.

Art. XX – CONTRATTO DI INSERIMENTO

La erogazione di tutte le voci retributive previste a livello aziendale è rinviata a livello aziendale.
Inoltre la decisione di non riconoscere il secondo e terzo livello super come livelli autonomi, comporterà, anche per i lavoratori e le lavoratrici assunte con contratto di inserimento, come per gli apprendisti, una retribuzione iniziale più bassa.

PARTE ECONOMICA

Il risultato raggiunto dall’importo degli aumenti è vanificato sia dalla perdita dei primi tre mesi di retribuzione, sia dalla erogazione in tre trances. Si riduce notevolmente quanto complessivamente erogato nei due anni di valenza economica del contratto e quindi non viene recuperato interamente l’aumento del costo della vita.

CONCLUSIONE

L’intreccio pericoloso delle varie tipologie di assunzione, previste dalle varie leggi e non adeguatamente contrastate, contenute e controllate nell’ipotesi di accordo, comporterà inevitabilmente un aumento della precarietà e della peggior flessibilità. Il mantenimento dell’orario di lavoro di otto ore al giorno è vanificato dall’introduzione dell’orario medio di 48 ore calcolato su 12 mesi e dalle deroghe alla legge sui riposo minimo giornaliero e settimanale di 35 ore.

Riteniamo che si poteva e si doveva ottenere di più. La scelta di non proclamare una sola ora di sciopero nel corso di una trattativa, indubbiamente difficile, è stata sbagliata. In tal modo si è rinunciato a creare diverse condizioni di forza chiamando lavoratrici e lavoratori ad iniziative di lotta, che consentissero una difesa efficace dalla precarietà e dall’aumento della peggiore flessibilità.

Su queste motivazioni è basato il nostro giudizio negativo e la convinzione che l’ipotesi di accordo debba essere respinta dalle lavoratrici e dai lavoratori.

5 maggio 2004

Il coordinamento nazionale
Area Programmatica Lavoro Società – Cambiare Rotta
FILTEA-CGIL

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