">
il pane e le rose

Font:

Posizione: Home > Archivio notizie > Capitale e lavoro    (Visualizza la Mappa del sito )

Mezzogiorno di fuoco

Mezzogiorno di fuoco

(2 Marzo 2011) Enzo Apicella
Gli USA preparano l'invasione della Libia

Tutte le vignette di Enzo Apicella

PRIMA PAGINA

  • Domenica 21 aprile festa di Primavera a Mola
    Nel pomeriggio Assemblea di Legambiente Arcipelago Toscano
    (18 Aprile 2024)
  • costruiamo un arete redazionale per il pane e le rose Libera TV

    SITI WEB
    (Capitale e lavoro)

    Capitale e lavoro:: Altre notizie

    Cisl e Uil ormai pronte all'accordo separato col Governo

    Le proposte del Governo sul mercato del lavoro, su cui è stata dichiarata la disponibilità a firmare da parte di CISL e UIL

    (27 Giugno 2002)

    Nell'articolo 10 è prevista l'esenzione dell'applicazione dell'articolo 18/330 per le aziende che, nei prossimi tre anni, "splaforeranno" il numero dei 15 dipendenti.
    Nelle pieghe del resto del testo anche la previsione di deroga dell'applicabilità dello stesso art 18 anche per le imprese che emergeranno dal sommerso.

    Il Governo porta a casa, con l'accordo di CISL e UIL, quello che aveva in mente sin dall'inizio. L'unica tipologia sulla quale ha accettato di retrocedere (per ora visto che Confindustria già dice che tornerà alla carica anche in parlamento) è quella dei lavoratori per i quali il rapporto di lavoro si trasforma da tempo determinato in tempo indeterminato.

    Il 2 luglio questo accordo sarà formalmente firmato. Dobbiamo fare conoscere a tutti che CISL e UIL hanno cambiato idea e che si apprestano ad avallare la demolizione del "diritto dei Diritti".

    Dobbiamo pretendere che sull'accordo separato si tengano in tutti i luoghi di lavoro assemblee dei lavoratori.

    Tutti i lavoratori devono essere messi in condizione di conoscere, discutere e votare.

    Cisl e Uil devono essere sconfessate dal voto delle fabbriche

    Respingiamo al mittente un accordo che non è stato firmato in nome e per conto dei lavoratori




    Il testo della bozza di accordo

    ROMA - 20 Giugno 2002

    PROPOSTA GOVERNO

    Testo dell'art.10 della delega

    Art.10 (Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali a sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese)

    1 - Ai fini di sostegno della occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese, il Governo è delegato ad emanare in via sperimentale uno o più decreti legislativi, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) ai fini della individuazione del campo di applicazione dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, non computo nel numero dei dipendenti occupati dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, o con contratto di formazione e lavoro, instaurati nell'arco di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

    b) previsione di misure di monitoraggio coerenti con la natura sperimentale del provvedimento;

    c) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà a una verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sulle dimensioni delle imprese, sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento e valutare l'opportunità della proroga della misura ovvero di altre iniziative legislative a sostegno dell’occupazione regolare e della crescita dimensionale delle imprese.

    20 GIUGNO 2002


    Lo Stato Sociale per il lavoro

    1 - Premessa

    Lo Stato Sociale per il lavoro (Welfare to Work) comprende tutti gli strumenti di protezione sociale che sono rivolti a incoraggiare il cittadino nel suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, allo scopo di conseguire gli obiettivi dei Consigli Europei di Lisbona e di Barcellona.

    Il Libro Bianco descrive come in Italia chi cerca un lavoro è nei fatti lasciato a se stesso: inadeguatezza del livello culturale medio della popolazione: il 20% della classe di età 15-65 anni possiede solo la licenza elementare o non ha alcun titolo di studio e meno del 38% possiede solo la licenza media; totale assenza dei servizi di incontro tra domanda e offerta (solo il 4% dei rapporti di lavoro passa oggi per il collocamento);

    insufficienza e inefficacia diffusa della pur consistente spesa per formazione anche a causa del carente monitoraggio dei fabbisogni del mercato del lavoro;

    spesa sociale prossima alla media europea ma integrazioni al reddito del disoccupato disomogenee e scollegate da diritti e doveri per il reinserimento lavorativo. Inoltre, il Piano Nazionale per l'Occupazione per il 2002, accogliendo le indicazioni dell'Unione Europea, individua come azioni prioritarie delle politiche per l'occupazione una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani e degli adulti, in modo da renderne più agevole l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, ribadendo il nesso tra istruzione e formazione da un lato e inclusione sociale e occupabilità dall'altro.

    2. Servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

    Il Governo intende realizzare entro l'anno un diffuso sistema di servizi pubblici e privati tra loro collegati da un sistema informativo per il lavoro (Rete dei Servizi al Lavoro): riordino delle regole del collocamento, mediante rafforzamento dell'anagrafe del lavoratore, definizione dello stato di disoccupazione, dei modi per acquisirlo e per perderlo, e dei connessi diritti e doveri (colloquio di orientamento e proposta di formazione o di lavoro entro tempi certi). Le misure sono contenute nel decreto legislativo prossimo all'esame delParlamento;

    diffusione dei servizi privati e privato-sociali. che potranno svolgere, a determinate condizioni, tutte le tipologie di servizio al mercato del lavoro (incontro tra domanda e offerta, selezione, ricollocazione, formazione, lavoro interinale, ecc.). Le misure sono contenute nel DDL 848 che privilegia e incoraggia la gestione di questi servizi anche a cura delle stesse parti sociali;

    attivazione della Rete dei Servizi al lavoro. inclusa una "borsa" continua del lavoro, collegando Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, enti previdenziali e servizi all'impiego nel territorio (pubblici, privati e privato-sociali), sulla base di un nuovo progetto atto a produrre una banca dati dei lavoratori attivi ed in cerca di lavoro e coerente con le competenze delle Regioni.

    3. L'educazione per I'occupabilità

    L' arricchimento permanente delle risorse umane deve essere promosso mediante la riforma dell'istruzione -fondata su una più elevata preparazione culturale ed un più stretto rapporto tra scuola e lavoro- ed un migliore coordinamento delle risorse pubbliche e private per la formazione permanente, attraverso il negoziato e la collaborazione tra Governo (Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione), Regioni, Province e parti sociali.

    La riforma del sistema educativo deve produrre l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ad una durata di almeno 12 anni, il potenziamento dell'alfabetizzazione informatica, la possibilità ricorrente di alternare scuola e lavoro, la comunicabilità tra percorsi scolastici e formativi. L'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e l'Educazione degli Adulti hanno dimostrato di essere strumenti validi per favorire l'occupabilità. Pertanto, occorre superare il divario rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea, potenziando il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore con l'obiettivo di corrispondere alle richieste espresse dal mondo del lavoro. Ugualmente si pone quale obiettivo prioritario l'acquisizione diffusa di un più alto livello di competenze di base (linguistiche, matematiche, tecnologiche, sociali), mediante iniziative di educazione permanente degli adulti tali da soddisfare le richieste per 700.000 persone l'anno a partire dal 2003. L 'educazione permanente degli adulti rappresenta infatti uno strumento efficace per favorire l'occupabilità e l'adattabilità delle risorse umane e professionali nonché l'inclusione sociale.

    4. Gli obiettivi della riforma dei sostegni al reinserimento nel lavoro

    La riforma del sistema delle "tutele attive", necessariamente graduale e a carattere pluriennale, ha l'obiettivo di incoraggiare e assistere il lavoratore nel processo di reinserimento nel mercato del lavoro. Si deve, pertanto, realizzare un circolo virtuoso tra sostegno al reddito, orientamento e formazione professionale, impiego e auto impiego che rafforzi così la tutela del lavoratore in situazione di disoccupazione involontaria, ne riduca il periodo di disoccupazione, ne incentivi un atteggiamento responsabile ed attivo verso il lavoro. Questo nuovo sistema di "tutele attive"dovrà assicurare:

    una maggiore equità, attraverso una migliore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni;
    un miglioramento complessivo del grado di tutela economica garantita al lavoratore disoccupato involontario, sia sotto il profilo della misura dell'indennità sia della durata della corresponslone;
    una stretta correlazione tra erogazione dei sussidi e diritti-doveri del disoccupato, verificando periodicamente l'effettivo stato di disoccupazione involontaria, l'immediata disponibilità e adesione ad attività di formazione o a occupazioni alternative, prevedendo la perdita di benefici in carenza di queste condizioni;

    una tutela di ultima istanza legata a particolari condizioni di disagio.

    Le iniziative previste da questa riforma saranno coerenti con il nuovo quadro istituzionale definito dal rinnovato Titolo V della Costituzione.

    Gli obiettivi finali della riforma dovranno garantire:

    a) una protezione generalizzata ed omogenea dei disoccupati involontari;

    b) protezioni integrative, aggiuntive o sostitutive, liberamente concordate fra le parti sociali ai più vari livelli, con prestazioni gestite da organismi bilaterali di natura privatistica;

    c) contenimento del costo del lavoro determinato dal prelievo contributivo complessivamente connesso ai vari schemi di sostegno al reddito nei limiti massimi attuali e dalla razionalizzazione dei benefici garantiti dalla protezione di base: ciò anche allo scopo di liberare risorse per il finanziamento della protezione integrativa.

    L 'assetto finale verrà conseguito con un graduale processo di razionalizzazione e di riordino degli strumenti esistenti e compatibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

    5. Le prime misure

    A questo fine un primo intervento consiste nella rapida attuazione, con il concorso delle parti sociali, dei principi contenuti nel DDL 848 volti a razionalizzare gli istituti attuali, superando sprechi ed inefficienze, e a collegare strettamente integrazioni al reddito, servizi di orientamento, formazione come altre misure di inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso gli organismi bilaterali, valutando il possibile concorso di risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo.

    ContestuaImente, l'indennità di disoccupazione ordinaria connessa agli attuali requisiti pieni sarà incrementata nella sua entità e durata prevedendo :

    a. indennità di base che garantisca un sostegno al reddito complessivo per un periodo continuativo massimo di dodici mesi, con un meccanismo a scalare che assicuri al lavoratore il 60% dell'ultima retribuzione nei primi sei mesi, per poi scendere gradualmente al 40% ed al 30% nei due successivi trimestri. A tal fine, il Governo si impegna a garantire la necessaria copertura per una spesa di almeno 700 milioni di euro per anno;

    b. durata massima complessiva dei trattamenti di disoccupazione non superiore ai 24 mesi (30 mesi nel Mezzogiorno );

    c. controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dei soggetti che percepiscono l'indennità;

    d. programmi formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti che percepiscono l’indennità, con la certificazione finale del risultato ottenuto, nel quadro dei piani individuali concordati con i servizi per l'impiego. In tale prospettiva potranno essere sperimentate a livello provinciale prime forme di bilateralità che concorrano a definire l'orientamento formativo;

    e. un tavolo negoziale tra Governo, Regioni Province e parti sociali si riunirà entro 60gg. dal presente accordo per concertare i modi con cui collegare efficacemente il sostegno al reddito dei disoccupati con le attività di formazione e, più in generale, i servizi per l'impiego con i programmi della formazione in alternanza e continua, compresa quella finanziata dall'accantonamento dello 0,30% del monte salari dei lavoratori dipendenti. In questo stesso ambito sarà esaminata la possibilità di uno specifico rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di formazione dei cittadini in stato di disoccupazione involontaria. Oggetto di verifica da parte del tavolo saranno, in particolare, i contenuti e l'entità delle misure finanziarie della riprogrammazione di metà percorso del Fondo sociale europeo (obiettivo 3 ed obiettivo I) nell'ambito del negoziato con la Commissione Europea che si svolgerà nel 2003;

    f. la perdita del diritto al sussidio nel caso di rifiuto della formazione, di occupazione alternativa o di prestazione di lavoro irregolare.

    Questa disciplina sostituirà, quindi, il vigente regime dell'indennità ordinaria di disoccupazione nei settori non agricoli, preservando l'attuale struttura dei requisiti ordinari di accesso. Rimarrà altresì inalterato il periodo di copertura relativo ai contributi "figurativi". Per quanto concerne i benefici concessi sulla base di "requisiti ridotti" appare opportuno un rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e periodo di contribuzione connesso ad effettiva prestazione d'opera che adegui tale istituto alle regole sulla durata massima dei trattamenti sopra definita, anche allo scopo di promuovere l'emersione di lavoro irregolare e di evitare abusi e distorsioni che spesso disincentivano il ricorso a rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

    I rapporti di lavoro a termine partecipano dei benefici sulla base dei requisiti. Essi saranno, peraltro, monitorati per prevenire il prodursi di una condizione di cronica precarietà cui dovrà corrispondere una particolare tutela in termini di servizi reali. Le attuali collaborazioni coordinate e continuative saranno riformate in termini tali da ricondurle o a fattispecie di lavoro autonomo "a progetto" (incrementandone il prelievo contributivo) o a fattispecie di lavoro subordinato sulla base di criteri oggettivi; così ricollocate, esse parteciperanno delle diverse regole generali. Per quanto attiene all'avvio del secondo livello di tutela, integrativo e volontariamente promosso dalle parti sociali, verranno definite forme di incentivazione per i contributi delle imprese.

    Nell'ambito del processo di riforma saranno realizzate forme di contabilità separata per settore produttivo allo scopo di verificare un equilibrio ed un rapporto trasparente tra contribuzioni obbligatorie e prestazioni. Completata la razionalizzazione degli interventi del livello di base e comunque non prima del 10 gennaio 2004, sarà definita una contribuzione di equilibrio per ciascun settore nonché una contribuzione di solidarietà destinata al finanziamento delle gestioni in disavanzo. Il livello di tale contribuzione di solidarietà a carico di ciascun settore sarà fissata anche proporzionalmente alla consistenza numerica degli assicurati. In ogni caso, l'apporto contributivo complessivo dei diversi settori non potrà essere superiore al livello massimo attuale. I settori produttivi, in particolare quelli che non usufruiscono di ammortizzatori sociali integrativi o sostitutivi dell'indennità di disoccupazione, potranno promuovere la gestione, attraverso accordi collettivi e mediante propri organismi bilaterali, di prestazioni integrative o sostitutive del livello di base. Tali settori potranno, sulla base degli accordi tra le parti, richiedere la gestione separata del livello di base, ferma restando la contribuzione di solidarietà. L'accordo definito il 20 maggio 2002 dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle aziende artigiane e dei loro dipendenti costituisce un utile riferimento per l'ulteriore negoziato tra leparti del settore.

    6. Riordino degli incentivi

    Il riordino degli incentivi sarà orientato prioritariamente alla promozione dei contratti a contenuto misto con certificazione dell'attività formativa da parte degli organismi bilaterali, al reinserimento dei disoccupati di lungo periodo, all'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e, più in generale, all'incremento dell'occupazione nel Mezzogiorno.

    7. Il sostegno al reddito di ultima istanza

    Il sistema di sostegno al reddito verrà completato da uno strumento di ultima istanza, caratterizzato da elementi solidaristici e finanziato dalla fiscalità generale. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento ha consentito di verificare l'impraticabilità di individuare attraverso la legge dello Stato soggetti aventi diritto ad entrare in questa rete di sicurezza sociale. Appare perciò preferibile realizzare il cofinanziamento, con una quota delle risorse del Fondo per le politiche sociali, di programmi regionali, approvati dall' amministrazione centrale, finalizzati a garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure di integrazione del reddito ed in condizioni di indigenza da non essere necessariamente risolvibili con l'inclusione nel mercato del lavoro. L 'amministrazione centrale avrà un ruolo di coordinamento e di controllo sull'andamento e sui risultati dei programmi medesimi. La prosecuzione dell'esperimento relativo al reddito minimo di inserimento dovrà essere coerente con le finalità sopra descritte e con gli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa.

    8. Il dialogo sociale

    Il Governo conferma l'obiettivo dichiarato nel Libro Bianco di produrre, a completamento delle riforme in corso, uno Statuto dei Lavori che si configuri come un testo unico sulla legislazione del lavoro e a questo scopo istituisce una Commissione di alto profilo scientifico per predisporne i relativi materiali. Esso assume l'impegno di convocare entro l'anno le parti sociali per avviare il confronto che dovrà accompagnare tutto il processo di elaborazione e di decisione relativo a questo atto fondamentale. Il Governo e le parti sociali si impegnano a verificare congiuntamente i possibili contenuti di riforma del processo del lavoro allo scopo di dare ad esso tempi più certi nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le parti sociali avvieranno altresì un confronto diretto  finalizzato a produrre un avviso comune su forme condivise di conciliazione e arbitrato. Il  Governo s'impegna a tradurre nelle conseguenti iniziative di legge quelle intese per cui proporrà nel frattempo la sospensione dell'articolo 12 del DDL 848bis. Governo e parti sociali, inoltre, concordano di effettuare una ulteriore fase di confronto su temi del lavoro nel momento della redazione dei decreti legislativi conseguenti alle leggi  delega.

    20 GIUGNO 2002

    Fonte

    Condividi questo articolo su Facebook

    Condividi

     

    Notizie sullo stesso argomento

    Ultime notizie dell'autore «Coordinamento Nazionale RSU»

    4067