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Rileggiamo il punto 6 della 194

La Corte di Strasburgo e la legge 40

(30 Agosto 2012)


In attesa delle motivazioni della sentenza di Strasburgo che ha dato ragione ai due genitori italiani ricorrenti contro le imposizioni della legge 40, leggo su tutti i giornali che la Corte avrebbe trovato una contraddizione tra l’aborto consentito nella Legge 194/78 per la malformazione del feto e il divieto a un’analisi preventiva degli embrioni contemplato nella legge 40.

Viene ventilato dai sostenitori della legge 40 lo spettro della “selezione della specie” che si riaffaccerebbe se il governo italiano non muovesse ricorso contro la sentenza.

Vale la pena di rileggere il punto 6 della 194.

“L’interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.

Non mi pare che si consenta l’aborto tout court a causa di malformazioni del feto!

Mi pare piuttosto che la 194 , partorita in anni in cui l’autodeterminazione delle donne cominciava ad affermarsi come un diritto non negoziabile, affermi come imprescindibile la disponibilità della madre ad affrontare un percorso difficile, doloroso quanti altri mai, inserito in un contesto economico sociale di cui lei sola è in grado di valutare la portata. E basta frequentare un centro di riabilitazione per constatare l’enorme numero di bambini affetti da sindromi gravissime, sostenuti dalle cure amorevoli di genitori e familiari....

La legge 40 - avendo la ricerca scientifica anticipato la possibilità della presa d’atto di questo terribile problema da parte della madre a un’analisi dell’embrione al momento antecedente l’impianto - colpisce il diritto all’autodeterminazione della donna di servirsi di questa nuova conquista della scienza (si tratterebbe soltanto di un anticipo rispetto ai tempi previsti nella 194...).

Questo mi pare l’aspetto grave della legge 40 e qui sta la sua contraddizione con la 194.

30|08|12

Antonia Sani - il paese delle donne on line

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