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IL PANE E LE ROSE - classe capitale e partito
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IL CONTRATTO DEI PADRONI

(31 Dicembre 2012)

patronderuse

L'accordo sottoscritto il 5 dicembre del 2012 riguarda 1 milione e seicentomila metalmeccanici, i quali hanno appreso della firma e dei suoi contenuti dal sistema mediatico e per quanto riguarda la sua presentazione e illustrazione la quasi totalità di loro non avrà il privilegio di ascoltarla da chi l'ha firmato.

I sindacati complici che l'hanno firmato non lo presenteranno se non in poche realtà e tantomeno lo sottoporranno al giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori. E' bastato loro un rapido giudizio dei loro iscritti raggiungibili.

Si parte quindi dalla democrazia e dalla rappresentanza, rapresentata dal fatto che lavoratori/trici non hanno alcuna titolarità sul contratto e che la FIOM come sindacato più rappresentativo sia escluso. Che risponderà presentando l'accordo dei padroni e le sue proposte per contrastarlo a partire dal mese di gennaio dopo la riunione del comitato direttivo (7 gennaio) e l'assemblea statutaria dei "500" (10-11 gennaio) che discuterà e approverà la linea contrattuale e indirà le assemblee in tutti i luoghi di lavoro.

Risulta importante entrare nel merito di questo contratto, perché non è solo l'ennesimo atto restitutivo, ma si tratta della completa riscrittura dei rapporti di lavoro nel settore metalmeccanico sia nella sua parte economica (salario) che normativa.

Questo contratto recepisce l'accordo separato del 2009 (quello sulle regole non firmato dalla CGIL), applica l'art. 8 e l'accordo separato sulla produttività (non firmato da CGIL) e la legge Fornero; questo contratto completa il quadro e ne esplicita le applicazioni.
Salario
€130 euro di aumento così suddivisi: €35 (1/1/2013); €80 (45) gennaio 2014; €130 (50) da gennaio 2015; parametrati al 5° livello.

La 2°e la 3° trance possono essere posticipate di 1 anno con accordo aziendale; l'accordo, di conseguenza, può durare 4 anni. Inoltre il valore della 2° e 3° trance possono essere inserite nel premio di risultato (PDR) in sede aziendale all'interno del salario variabile.

Quindi dai minimi tabellari al PDR aziendale, rottura dell'unità della categoria e applicazione dell'accordo sulla produttività del 2012. Inutile sottolineare che i minimi concorrono su tutti gli istituti contrattuali ma il salario variabile NO, e qui scatta la differenza di trattamento salariale da azienda e azienda sul piano strutturale.

Viene definitivamente abbandonato nel calcolo degli incrementi salariali il valore punto, legato all'inflazione reale, e viene adottato l'indice IPCA (depurato dall'inflazione importata) oltre alla riduzione del salario strutturale che in questo modo si ottiene, infine viene meno la trasparenza degli indici.

Aumentano le maggiorazioni: +8% dopo le 42 ore ;+5% al lavoro notturno; +10% per chi lavora su 3 turni. Risulta chiaro, ti riduco il salario strutturale, ma se lavori di più e se mi aumenti le prestazioni aggiuntive, ti do più soldi e alla fine solo questo risulterà il modo per avere un salario che ti permetta di vivere.
Orario
Aumenta l'orario di lavoro: lo straordinario comandato passa da 40 ore a 80 ore; maggior flessibilità comandata che passa a 80 ore totale 160 ore non contrattabili alle quali vanno aggiunti 3 giorni di permessi retribuiti PAR, a disposizione dell'azienda 24 ore e si arriva di fatto a lavorare 43 ore la settimana.

In caso di problemi logistici il lavoratore deve recuperare a parità di salario, mancano i rifornimenti, l'indotto sciopera...; vieni messo in libertà massimo per 15 giorni, li devi recuperare: tutto questo è derivato dall'accordo FIAT; queste norme sono inscindibili fra loro, sono esigibili e quindi sanzionabili.

Ovviamente il limite delle 40 ore della legge 66 art. 5 formalmente non viene modificato, in tutti i casi normati non è previsto l'accordo con la RSU. IL nastro orario viene flessibilizato senza accordo sindacale.
Contratti a termine
La malattia (periodo di comparto superato il quale vieni licenziato) viene proporzionata alla durata del contratto: ad esempio, contratto di 1 anno - 2 mesi massimo.

Si possono assumere il 6% di contratti a termine senza causale quindi non vanno comunicati e hanno la caratteristica di non essere legalmente impugnabili.

I contratti stagionali non concorrono al raggiungimento dei 44 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato, come limite per somma oltre alle deroghe già esistenti.

Salta il legame economico fra i somministrati e i tempi indeterminati: la somministrazione è priva di motivazione.
Part-time
Viene liberalizzato l'orario supplementare: es. da 4 a 6 ore o da 6 a 7 ore, si può cambiare la collocazione della prestazione dentro la giornata lavorativa, il part-time misto si può applicare nel lavoro di fine settimana (sabato-domenica) e naturalmente questo è a disposizione dell'azienda senza alcun accordo.

Da tutto questo deriverà un aumento della disoccupazione.
Inquadramento
Vengono create due nuove categorie: la 3° super e la 4° super.

Quest'ultima con profili e declaratorie entro il 2014: entro tale data verranno rivisti e armonizzati gli automatismi per il passaggio tra il primo livello e il secondo e tra il secondo e il terzo: in pratica verranno aboliti; mentre viene istituita l'8°categoria quadri.

L'aumento delle categorie, ormai 9 accessibili, crea una ulteriore disparità di trattamento salariale fra i lavoratori e li divide.
Apprendistato
Modifica della legge: ora 48 mesi di durata, mentre prima erano 36; calano le ore di formazione da 120 a 80; si viene assunti con un inquadramento di 2 livelli categoriali in meno rispetto allo sbocco finale; viene stabilizzato - cioè assunto a tempo indeterminato - il 50%, mentre prima era il 70%. L'apprendistato in somministrazione non viene ammesso al tempo indeterminato.
Malattia
Viene migliorata in termini di conservazione del posto di lavoro la malattia lunga sia sotto il profilo della durata del periodo, durante il quale vieni pagato al 50% sia sotto il profilo del salario: il 50% passa all'80%.

Lo scambio a favore delle aziende viene sulle malattie brevi fino a 5 giorni: si interviene sulla carenza (i primi tre giorni pagati dall'azienda), dopo il 4° evento la retribuzione cala al 66% viene quindi pagato un giorno in meno, dopo il 5° evento al 50% un giorno e mezzo in meno su 3.
PDR
Nel premio di risultato aziendale variabile vengono inserite le prestazioni individuali, cioè tutto quello in più delle 40 ore che svolgi: flessibilità, straordinari, ecc. In sostanza il premio viene legato alla presenza e alle prestazioni aggiuntive.

Per finire, il testo verrà in fase di riscrittura "armonizzato" alla luce dell'accordo del 28/6/2011 (derogabilità e rappresentanza) e dell'accordo del 21/11/2012 sulla produttività.

Naturalmente la valenza, il peso del contratto dei metalmeccanici è noto: con il contratto del 2009 avevano distrutto il salario, con quello del 2012 la parte normativa e nel mezzo ci sta l'operazione fatta - che si può definire di orientamento - dalla FIAT.

Complessivamente si tratta dell'applicazione delle esigenze delle aziende, dell'accettazione della competitività e quindi del mercato. I lavoratori risultano una variabile dipendente privati della possibilità di far valere la loro posizione; il contratto nei fatti non esiste: ora è solo un regolamento imposto dai padroni.

24 dicembre 2012

Viap

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