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Coop. CZ di BAGNOLO CREMASCO A SETTALA: comportamento discriminatorio e antisindacale verso iscritti allo Slai Cobas

(9 Marzo 2013)

Facendo seguito alla lettera di questo Sindacato del 27 febbraio 2013 avente ad oggetto comportamenti antisindacali e discriminatori nei confronti dei lavoratori iscritti al sindacato SLAI COBAS, dobbiamo rilevare che si sono verificati ulteriori episodi di carattere persecutorio, tendenti a costringere i lavoratori a dare la disdetta dell’iscrizione alla nostra organizzazione sindacale.
In particolare, i sig. Zanone Claudio, Liyanage Sarath Chendrasiri, Dizon Arnold e Fumagalli Eros, dal giorno 22 febbraio 2013 alla data odierna, hanno espressamente proferito minacce di licenziamento nei confronti di coloro che non avessero disdettato la predetta iscrizione.
Tali episodi appaiono in linea con la Vostra lettera di riscontro, datata 5/3/2013, dell’Amm.re della CZ SERVIZI SCARL in cui si afferma: “risulta strano pensare di dover riconoscere la presenza di un’altra organizzazione visto che tutti i diritti dei soci sono ampiamente rispettati e garantiti dalla presenza non di una ma di bensì 2 sindacati”.
A tal fine, Vi ricordiamo che all’art. 39 la Costituzione tutela espressamente il pluralismo sindacale, che costituisce una specificazione in tale ambito dei principi di libertà di opinione e libertà di associazione, garantiti anch’essi dalla carta costituzionale.
Della concezione della democrazia sindacale risultante dalla Vostra lettera, traspare con chiarezza il “fastidio” nei confronti di un’altra organizzazione sindacale, visti gli “ottimi” rapporti che Voi vantate con quelle già presenti in azienda (Sicobas e CISL).
Per fortuna, non sono le aziende che scelgono i rappresentanti sindacali, ma tale prerogativa è ancora riservata ai lavoratori.
In merito, rileviamo che, oltre a costituire manifesta violazione dell’art. 28 L. 300, ogni atto discriminatorio diretto od indiretto, fondato sulle convinzioni personali, sia contrario alla direttiva del Consiglio n. 78/2000 CE, che prevede specifiche disposizioni a protezione delle vittime, nonché sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei datori di lavoro, oltre al risarcimento dei danni.
Con la presente, pertanto, Vi invitiamo a revocare le pretestuose contestazioni nei confronti dei lavoratori iscritti allo SLAI COBAS entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della presente.
In mancanza, si darà corso, oltre che al procedimento per la cessazione dell’attività sindacale ex art. 28 L. 300/1970, ad inoltrare formale denuncia all’autorità giudiziaria in relazione agli artt. 38 St. Lav. e 610 c.p.

Distinti saluti

Milano, 7 marzo 2013

Slai Cobas

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