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UN COMMENTO AI PUNTI SALIENTI DEL DDL DEL GOVERNO SULLE RIFORME COSTITUZIONALI

(1 Aprile 2014)

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO UN RIASSUNTO PER PUNTI DELLE PROPOSTE DEL GOVERNO IN MATERIA DI RIFORME ISTITUZIONALI CONTENUTE NEL DDL APPROVATO IL 31 MARZO2014 CON UN COMMENTO

Le norme sotto riportate in sintesi segnalano, dal punto di vista dell’analisi politica, due elementi di grande importanza:
1) Risulta segnalato con grande puntualità il concetto di “maggioranza assoluta” per i passaggi in aula dei provvedimenti legislativi e delle eventuali “navette” tra Camera e Senato. Un punto che denota non soltanto l’esasperazione “maggioritaria” presente in tutto il provvedimento ma richiama anche il profilo di incostituzionalità ben presente nel progetto di legge elettorale approvato in prima lettura dalla Camera, in materia di premio di maggioranza. In sostanza una coalizione che raggiungesse il 37% dei voti, ottenendo la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera, disporrebbe della potestà assoluta in materia di procedimento legislativo;
2) Sono mantenuti elementi fondamentali di “bicameralismo perfetto” in particolare in materia di leggi di profilo costituzionale. Ciò avverrebbe in assenza di senatori eletti direttamente dal corpo elettorale e, per di più, in presenza della possibilità che la maggioranza assoluta del Senato sia determinata dai senatori nominati d’imperio dal Presidente della Repubblica (ben 21). Si tratta di un altro punto sul quale si tenta di esercitare una vera e propria “svolta autoritaria”. Se s’intendono mantenere profili così importanti di bicameralismo paritario appare evidente la necessità di una seconda camera elettiva;
3) Rispetto alle modifiche riguardanti il titolo V c’è da segnalare come, intrinsecamente, eliminando le competenze concorrenti si costati – di fatto – il fallimento dell’ipotesi federalista perseguita negli anni all’inseguimento della Lega Nord, senza valutare come andava modificandosi, di fatto, la frattura “centro-periferia” nell’ambito della cessione di sovranità dello Stato-Nazione e la crescita delle contraddizioni a livello di Unione Europea. Non si ha però il coraggio di affrontare il nodo di fondo che riguarda una valutazione oggettiva circa il ruolo delle Regioni oggi che abbisogna di una profonda modificazione che andrebbe realizzata prioritariamente alla presunta cancellazione delle Province. “Presunta cancellazione” perché viene mantenuto ambiguamente un soggetto di governo per l’area vasta di cui però non si determina concretamente la possibile prospettiva istituzionale e amministrativa.
TUTTI ELEMENTI, QUESTI FIN QUI RIASSUNTI IN MANIERA SCHEMATICA, CHE IMPONGONO UNA OPPOSIZIONE NETTA A QUESTO PROGETTO.
Ecco il riassunto dei punti salienti del DDL:

IL NUOVO TITOLO V
1) Scompaiono le materie concorrenti e ritornano sotto l’ombrello statale una serie di competenze “pesanti”: dalla produzione di energia elettrica, agli ordini professionali, alle reti;
2) Il nuovo articolo 117 non lascia solo alle Regioni le competenze che spettano allo Stato, ma ne cita alcune, tra cui pianificazione infrastrutturale e servizi alle imprese;
3) Dagli articoli 114 e seguenti dalla Costituzione scompare il riferimento alle Province. Al tempo stesso compare tra le funzioni riservate allo Stato l’ordinamento degli Enti di area vasta;
4) Su proposta del governo lo Stato può intervenire in materie riservate alle Regioni per tutelare l’unità giuridica o economica della Repubblica o per realizzare programmi economico – sociali di interesse nazionale.
SENATO DELLE AUTONOMIE
Una camera non elettiva, senza indennità, espressione dei territori, estranea al rapporto di fiducia con il Governo. Con potestà legislativa solo per le leggi costituzionali e di revisione della Carta, ma con la facoltà di pronunciarsi e proporre modifiche sui disegni di legge ma limitati alle norme di bilancio. E’ il nuovo Senato nel DDL di riforma approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.
Vi siederanno i Presidenti di Regione e delle province autonome, i sindaci dei comuni capoluogo di Regione e di Trento e Bolzano, due consiglieri regionali e due sindaci per ogni Regione. Ma anche 21 cittadini illustri nominati dal Capo dello Stato (in carica 7 anni) e i senatori a vita. In tutto 148 membri (ora sono 320).
CAMERA DEI DEPUTATI
La Camera resta composta, come oggi, da 630 deputati. Solo a Montecitorio spetterà il compito di votare la fiducia al governo: esercita la funzione di indirizzo politico e quello di controllo dell’esecutivo.
La funzione legislativa sarà esercitata collettivamente (bicameralismo perfetto) da Camera e Senato solo per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.
Le leggi ordinarie sono approvate solo dalla Camera dei deputati.
Il senato ha una funzione di controllo, ma in alcuni ambiti di interesse delle Autonomie territoriali, le proposte di modifica espresse dal Senato possono essere superate solo con la maggioranza assoluta della Camera.
ITER LEGISLATIVO
Ogni disegno d legge ordinaria approvato dalla Camera è trasmesso al Senato che, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
Entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera in venti giorni si pronuncia in via definitiva.
Tuttavia su alcune materie che riguardano le autonomie locali (come l’ordinamento dei comuni o degli enti di area vasta) la camera può opporsi alle modifiche del senato solo a maggioranza assoluta; sulle leggi di bilancio, il Senato può proporre modifiche solo a maggioranza assoluta.
Sempre a maggioranza assoluta, il Senato può richiedere alla Camera di esaminare entro 6 mesi, un disegno di legge.
IL GOVERNO
Si rafforza il ruolo del Governo in Parlamento, ma nel testo della Costituzione entrano anche vincoli ben precisi sul ricorso alla decretazione d’urgenza.
Il testo della riforma costituzionale uscito dal Consiglio dei Ministri prevede l’istituzione del voto “ a data certa”.
L’esecutivo potrà chiedere alla camera di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto al voto finale entro 60 giorni dalla richiesta.
I decreti legge non potranno reiterare le norme adottate con DL non convertiti e ripristinare norme dichiarate illegittime dalla Consulta.
Né potrà esservi “omnibus”: la materia disciplinata dovrà essere specifica e omogenea.
CORTE COSTITUZIONALE
Con la trasformazione di Palazzo Madama in Senato delle Autonomie, si modifica la norma sulla nomina dei componenti della Corte Costituzionale.
Attualmente i 15 giudici delle leggi sono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalle supreme magistrature e per un terzo dal Parlamento in seduta comune.
A partire dalla prossima legislatura le cinque nomine di competenza parlamentare saranno ripartite: tre alla Camera dei Deputati e due al Senato delle Autonomie.
Alla cessazione della carica dei giudici costituzionali le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell’ordine, alla camera e al senato delle autonomie.
COSTI DELLA POLITICA
Sono cancellate dalla Costituzione l’articolo che riguarda il CNEL e ogni riferimento alle Province.
Resta, comunque, il riferimento agli enti di area vasta.
In tema di costi della politica, è sancito nella carta fondamentale che i componenti degli organi elettivi delle Regioni non potranno avere emolumenti superiori a quelli del Sindaco del Comune capoluogo di Regione.
Inoltre, nei parlamenti regionali, non potranno essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nel Consigli Regionali.

Redazione "Perchè la Sinistra"

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