">
il pane e le rose

Font:

Posizione: Home > Archivio notizie > Stato e istituzioni    (Visualizza la Mappa del sito )

No TAV

No TAV

(29 Gennaio 2012) Enzo Apicella

Tutte le vignette di Enzo Apicella

PRIMA PAGINA

costruiamo un arete redazionale per il pane e le rose Libera TV

SITI WEB
(Storie di ordinaria repressione)

  • Senza Censura
    antimperialismo, repressione, controrivoluzione, lotta di classe, ristrutturazione, controllo

Il sano sentimento del popolo non è nella Costituzione.

E’ la traduzione letterale del “gesundes Volksempfinden” nazionalsocialista.

(30 Aprile 2005)

Il Giudice per le indagini preliminari Clementina Forleo ha recentemente motivato i suoi provvedimenti, di rilascio sottoposto a condizioni, di alcuni accusati per terrorismo internazionale, comunemente definiti “terroristi islamici”.

Ricordiamo che la norma, nella sua più recente formulazione, punisce le associazioni “anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale” (270 bis c.p.), con i limiti derivanti da autorevoli interventi della Suprema Corte al riguardo.

Non è questa la sede per esaminare i contenuti di quella motivazione: in sostanza il Giudice, richiamando le pronunce della Suprema Corte e i principi del diritto internazionale, sostiene giustamente e con rilievi di estrema razionalità che la legge va applicata anche – anzi, soprattutto, nei momenti di emergenza quando molti, spinti dalla paura, avvertono la tentazione di forzarla.

Tanto più quando si denominano “prove” quelle che tali non sono.

Ciò che preoccupa è la reazione di coloro (la cui posizione istituzionale consiglierebbe maggiore prudenza) che immediatamente, senza conoscere i fatti ed il percorso giuridico seguito dal magistrato – lo hanno vilipeso, richiamandosi al “comune sentire del popolo”.

Non so se gli attuali sostenitori lo sanno, ma la teoria ha origine nel diritto tedesco nazionalsocialista.

“Ove la legge sia oscura, o taccia addirittura, sarà fonte di diritto penale la volontà del Capo, che è la legge di ogni legge: il capo, beninteso, di un governo totalitario, che non parla attraverso i parlamenti e le loro leggi, ma si esprime rivolgendosi direttamente al popolo, del cui sentimento e dei cui ideali è l’unico interprete. Non è libero ma vincolato e disciplinato da una legge superiore il diritto che il giudice applica interpretando lo spirito della rivoluzione e la volontà del duce: applica e non crea, perché la creazione appartiene al Capo dello Stato, espressione, e al tempo stesso interprete genuino, della volontà del popolo”. Il brano è tratto da un corposo articolo di G. Maggiore, giurista fascista, dal titolo “Diritto penale totalitario nello Stato totalitario” apparso su “Rivista Italiana di Diritto Penale”, a.XI, mar/giu 1939. Alcune brevi annotazioni, apparentemente ovvie ma vale la pena rimarcarle: nel quadro di sedicente “riforma” dello Stato e della giustizia non c’è niente di nuovo. C’è solo l’evidente ruminìo di teorie già scartate dalla Storia e da decenni di civiltà giuridica.

Ma, quel che veramente conta, di teorie scartate dalla nostra Legge fondamentale, la Costituzione, che in questi mesi con più forza siamo chiamati a difendere: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25, 2° co); e “Il giudice è soggetto solo alla legge (art.101, 2° co). Quanto all’applicazione delle regole giuridiche, dottrina e giurisprudenza hanno compiuto al riguardo qualche progresso, ad oltre venti secoli dall’hermeneia aristotelica fondata sul sillogismo e la sussunzione.

Come ognuno può verificare, chi si richiama al “sano sentimento del popolo” (il quale peraltro ha già sperimentato il totalitarismo e certamente non intende ripetere l’esperienza), non si propone di sostituire le regole fondamentali di un ordinamento democratico con regole ispirate ai vangeli, ma riesumando teorie sostenute e applicate durante il nazifascismo. Fortunatamente i documenti stanno negli archivi e “fanno memoria”; gli studiosi li consultano e non sono certo i “comunisti” ad occultarli.

Un’ ultima considerazione, sulla quale riflettere. Le garanzie processuali appaiono sempre più nel nostro sistema “a geometria variabile” e orientabili secondo imputazioni ed imputati: massimo grado per gli imputati eccellenti (politica, finanza, alta criminalità organizzata); e azzerate per la devianza marginale e gli immigrati minori (meglio ancora se accusati di contatti con l’area dell’integralismo islamico).

Come sosteneva Don Milani, “sarai un uomo libero quando conoscerai 1000 parole più del padrone”. Così un popolo sarà libero quando conoscerà più parole del padrone e guarderà finalmente avanti; non avrà allora bisogno che qualcuno si erga al di sopra della legge assumendo d’interpretare il suo sentire.

Padova, 26.4.2005

lettera pubblicata da Il Mattino di Padova

Emanuela Battilana
Membro dell’Associazione Giuristi Democratici “Giorgio Ambrosoli” - Padova

Fonte

Condividi questo articolo su Facebook

Condividi

 

Ultime notizie del dossier «Storie di ordinaria repressione»

Ultime notizie dell'autore «Coordinamento nazionale giuristi democratici»

11583