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L’ASL non ha garantito il trasporto scolastico al minore diversamente abile? La Corte d’Appello di Lecce la condanna a risarcire i genitori per le spese sostenute

Esemplare sentenza che bacchetta l’ente che non aveva predisposto il servizio di trasporto per la condotta discriminatoria rispetto agli altri studenti

(14 Luglio 2018)

Tribunale di Lecce

Una sentenza che farà scuola e che fa giustizia nei confronti dei genitori di un bambino diversamente abile, costretti a sobbarcarsi le spese di trasporto scolastico, arriva in data di ieri dalla Corte d’Appello di Lecce che ha condannato la ASL di Lecce al rimborso di quanto pagato da mamma e papà di un ragazzo affetto da grave disabilità, invalido al 100 % e beneficiario dei diritti della L. 104/92, nel periodo in cui l’ente non aveva garantito il dovuto servizio di trasporto per tutta la durata dell’anno scolastico. Questo comportamento aveva, quindi, costretto gli ascendenti a sobbarcarsi notevoli costi per una accompagnatrice all’uopo assunta e per gli spostamenti verso l’istituto scolastico e gli aveva spinti, assistiti dall’avvocato Donato Maruccia, ad adire il tribunale civile di Lecce in proprio, citando l’ASL Lecce per il risarcimento dei danni patiti dagli stessi in conseguenza della condotta discriminatoria ai sensi della Legge 67/2006 che sarebbe stata tenuta dall’ente, riconosciuta con autonoma sentenza già innanzi al Tribunale di Lecce in funzione del Giudice del Lavoro. In primo grado, il tribunale civile aveva rigettato la domanda ritenendola assorbita nella richiesta già formulata dal minore nel suddetto procedimento innanzi alla sezione del Lavoro mentre, per la Corte d’Appello, sussiste un autonomo diritto ad agire da parte dei genitori per i danni causati dal comportamento dell’ente, una volta confermata la condotta discriminatoria. Osservano, in tal senso, i giudici di seconde cure che l’ASL «non solo ha messo in una condizione di svantaggio il giovane Francesco rispetto agli altri studenti, liberi di raggiungere la scuola nel modo con cui farlo integrando così la fattispecie della condotta discriminatoria di cui all’art. 2 co. III della L. 67/2006 (come già stabilito in maniera definitiva dal Tribunale del Lavoro nel procedimento riguardante direttamente Francesco), ma ha coinvolto inevitabilmente la famiglia di Francesco, che ha dovuto attivarsi a proprie spese per garantire il trasporto scolastico, altrimenti dovuto dall’ASL di Lecce…». Spese che i giudici della corte leccese hanno ritenuto rimborsabili condannando l’ente sanitario al risarcimento in favore dei genitori. In definitiva, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , si tratta di un precedente importantissimo a livello nazionale che imporrà agli enti deputati a garantire i sacrosanti servizi in favore dei disabili, non solo quello del trasporto scolastico, di adottare tutte le misure solidaristiche e assistenziali necessarie a termine di legge, pena il risarcimento dei danni causati ai potenziali beneficiari ed anche ai nuclei familiari di appartenenza.

Lecce, 14 luglio 2018

Giovanni D’AGATA

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