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Enti locali: permessi, assenze congedi. Vademecum sulle principali novità introdotte dal nuovo contratto nazionale

(21 Settembre 2018)

cubpubblicoimpiego

Con questo breve vademecum la CUB P.I. intende fornire ai lavoratori degli Enti Locali una sintesi di massima dell'attuale normativa contrattuale su permessi, assenze e congedi, focalizzando l'attenzione sulle principali novità introdotte dal nuovo Contratto Nazionale di Lavoro.

Si tratta di uno strumento di conoscenza volutamente snello, il cui scopo è quello di orientare i lavoratori nella complessa disciplina contrattuale di queste materie, a prescindere dalle valutazioni sindacali critiche che abbiamo già esposto in precedenti documenti. I lavoratori potranno poi approfondire gli aspetti di dettaglio consultando direttamente gli articoli del CCNL che disciplinano i diversi istituti contrattuali.

Artt. 28, 29 e 30 - Ferie
Viene quasi integralmente confermata la disciplina contrattuale precedente, con due novità: la fruizione delle ferie a ore (art. 29), consentita però, in via sperimentale, alle sole Regioni ed enti regionali; le ferie solidali (art. 30) ovvero la possibilità di cedere una parte delle proprie ferie ai colleghi che hanno esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti.

Art. 31 – Permessi retribuiti
Sono confermati i permessi per partecipazione a concorsi o esami (8 giorni l’anno, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove), i 15 giorni (consecutivi) per congedo matrimoniale che possono essere usufruiti entro i quarantacinquesimo giorno dalla data del matrimonio, i 3 giorni per lutto da usufruire entro sette giorni lavorativi dalla data dell’evento.

Art. 32 – Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari
Possono essere fruiti sia su base giornaliera che oraria nella misura massima di 18 ore l’anno per i rapporti di lavoro a tempo pieno e riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part-time. Nel caso si usufruisca dell’intera giornata lavorativa l’incidenza sul monte ore totale viene stabilita convenzionalmente in 6 ore. Sono concessi, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Nella richiesta deve essere espressa la motivazione, possono essere utilizzati per qualsiasi necessità personale/familiare, non devono essere documentati o comprovati. Aran precisa che sono concesse le frazioni di permesso orario superiori alla singola ora, mentre non è previsto utilizzo di frazioni orarie inferiori a una sola ora. Non possono essere cumulati nella stessa giornata con altre tipologie di permessi fruibili a ore nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti a ore. Inoltre, in caso di part-time orizzontale caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, vengono riproporzionate anche le 6 ore convenzionali in caso di permessi usufruiti a giornata intera.

Art. 33 – Permessi e congedi previsti dalla legge 104 o altre disposizioni di legge
E' stato introdotto l'obbligo di programmarli mensilmente e comunque, in casi di urgenza, di comunicarne l'utilizzo prima dell'inizio dell'orario di lavoro. Per i permessi retribuiti previsti da altre disposizioni di legge (donazione sangue e midollo osseo, permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente), è necessario un preavviso di tre giorni, salva l'ipotesi di comprovata urgenza in cui la domanda può essere presentata non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si utilizza il permesso stesso.

Art. 33 bis – Permessi brevi
Sono stati confermati i permessi brevi di 36 ore annue, da comunicare non oltre 1 ora dall'inizio dell'orario di lavoro e da recuperare entro il mese successivo alla fruizione. Non possono essere di durata superiore alla metà della prestazione giornaliera. In caso di mancato recupero è prevista la riduzione, in misura proporzionale, della retribuzione.

Art. 34 - Congedi per le donne vittima di violenza
Sono concessi alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, per un periodo massimo, anche frazionabile, di 90 giorni in tre anni.

Art. 35 - Permessi per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici
I lavoratori a tempo pieno hanno diritto a 18 ore di permesso retribuito annuo, riparametrate in caso di part-time. La domanda deve essere presentata almeno 3 giorni prima o, in caso di urgenza comprovata, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro. Tali assenze sono assimilabili alle assenze per malattia e concorrono a determinare il periodo di comporto (ossia il cumulo di assenze per malattia negli ultimi tre anni). Se utilizzati a giornata intera l'incidenza sul monte ore disponibile (18 ore) viene calcolata tenendo conto dell'orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nella giornata dell'assenza. Nel caso di utilizzo su base giornaliera il trattamento economico viene decurtato come previsto per i primi 10 giorni di assenza per malattia. L'assenza deve essere giustificata mediante attestazione del medico. Questi permessi sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore.

Artt. 36/44 – Assenze per malattia, infortuni, aspettative e congedi per genitori
Viene sostanzialmente confermata la previgente normativa contrattuale/legislativa su malattia, infortuni, aspettative.
Rispetto alle assenze dovute a gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (es. emodialisi o chemioterapia) è confermata l'esclusione ai fini della maturazione del periodo di comporto dei relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day–hospital, nonché dei giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie con diritto all’intera retribuzione. Per i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie il nuovo contratto introduce il limite massimo di 4 mesi all'anno.
Per i congedi parentali il Contratto recepisce la disposizione della Legge 228/2012 che ne consente l'utilizzo ad ore, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata.

Art. 45 - Diritto allo studio
Il dettato contrattuale precedente è stato riscritto in modo più stringente, elencando le priorità per la concessione dei permessi nel caso in cui il numero delle richieste superi il limite massimo previsto de 3% del personale in servizio (es. priorità per studenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e abbiano superato gli esami previsti dai programmi degli anni precedenti).

Lavoratori e tempo determinato
Ai lavoratori assunti a tempo determinato con un contratto che superi i 6 mesi vengono riconosciute alcune di tipologie di permessi.
Ai 15 giorni per matrimonio e ad altri 15 giorni non retribuiti per motivate esigenze, si aggiungono le 18 ore di permessi per motivi personali e familiari di cui all’art. 32, i permessi per esami e concorsi di cui all’art 31 comma 1, i permessi per visite mediche di cui all’art 35, il tutto rapportato alla durata del contratto rispetto all’anno intero preso a riferimento.




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Milano, 18 settembre 2018

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