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(4 Dicembre 2018)
“La trattenuta del 2,5% sullo stipendio dei dipendenti pubblici in regime di TFR è legittima”. A stabilirlo, il 22 novembre 2018, è stata la Consulta con sentenza n. 213, respingendo la questione di legittimità costituzionale della legge 448/1998 sollevata dal Tribunale di Perugia.
E' questa una sentenza di forte impatto che colpisce i lavoratori pubblici assunti dopo il 31/12/2000 ai quali, pur trovandosi in regime di TFR (che nel settore privato è totalmente a carico del datore di lavoro), viene applicata la trattenuta del 2,5% sull'80% dello stipendio mensile, prevista per i colleghi assunti prima del 31/12/2000 che si trovano in regime TFS (trattamento di fine servizio).
Numerosi ricorsi erano stati promossi davanti al Giudice del lavoro per chiedere l'interruzione della trattenuta e la restituzione delle somme sottratte a questo titolo dalla busta paga dei lavoratori, ottenendo diverse sentenze favorevoli alla tesi dei ricorrenti.
Colpiscono in particolare due passaggi delle motivazioni della Corte Costituzionale, di natura eminentemente politica, alla base della sentenza.
- Grande considerazione per l'intervento dall'Avvocatura dello Stato che, in rappresentanza del Governo, ha messo in risalto l’impatto economico per l’aumento dei costi di circa 600 milioni di euro l’anno, via via crescente del 6% annuo, e per la restituzione degli arretrati, costo stimato in 3,5 miliardi.
Argomenti “di peso”: «il principio del pareggio tra entrate e uscite» determinerebbe «effetti finanziari negativi di rilevante entità, suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica». Ancora una volta i diritti dei lavoratori devono soccombere alle “superiori” istanze della finanza pubblica (leggasi: “superiori” interessi di banche, speculatori finanziari, ecc..).
- Primaria importanza attribuita al ruolo delle Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL, Confsal, Confedir e UGL che, con l’accordo quadro sottoscritto con l’Aran il 29 luglio 1999, hanno ritenuto di “contemperare la tutela dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici con la salvaguardia della sostenibilità del sistema complessivamente considerato”.
Ai sindacati firmatari di questo accordo viene quindi riconosciuto il ruolo di “stampella” di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni. “Sentinelle” della sostenibilità del sistema al cui altare hanno sacrificato non solo le buste paga dei lavoratori assunti dopo il 31.12.2000, ma i diritti retributivi e previdenziali di tutti i lavoratori pubblici.
La sentenza afferma tra l’altro che la trattenuta del 2,5% salvaguarderebbe il “principio dell’invarianza della retribuzione” e “l’equità della retribuzione” tra chi è in regime TFS e chi è in regime TFR, ma non è così. Il TFR lordo, leggermente superiore a quello del TFS di circa il 4%, subisce imposte sull’intero importo. Il TFS prevede un diverso calcolo della base imponibile e delle imposte. L’importo netto del TFR risulta così inferiore all’importo netto del TFS di circa l’11%. Il lavoratore in regime TFR (assunto dopo il 31/12/2000) incasserà quindi un importo sensibilmente inferiore, pur avendo subito una trattenuta del 2,5% come i suoi colleghi in regime TFS (assunti entro il 31/12/2000). Milano, 30 novembre 2018
PER QUESTA ENNESIMA DISCRIMINAZIONE I LAVORATORI RINGRAZIANO DATORI DI LAVORO E SINDACATI FIRMATARI
CUB Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base
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