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(4 Gennaio 2019)
Da anni ai lavoratori aeroportuali italiani è nella sostanza impedito il diritto di sciopero.
Le aziende infatti, non rispettano neppure una regolamentazione nazionale già molto restrittiva del diritto costituzionale di ogni lavoratore di poter scioperare.
Ed è per questo, che come Cub-trasporti, purtroppo unico sindacato, abbiamo deciso di denunciare Airport Handling, principale gestore dei servizi di terra di Malpensa e Linate, per attività antisindacale.
Oggi con una importante sentenza il Giudice del lavoro dott.ssa LaRussa, ha accolto le nostre richieste, con queste conclusioni.
P.Q.M.
dichiara l’antisindacalità della condotta denunciata e ordina alla società resistente Airport Handling s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, la cessazione di tale comportamento, ordinando, anche per il futuro:
a) di consultare il sindacato ricorrente in merito al contingente e ai nominativi dei dipendenti da comandare in caso di sciopero entro il termine tassativo di 5 giorni dall'inizio dell'astensione o, in caso di ritardo da parte dell’Enac nella comunicazione dei voli da garantire, immediatamente dopo detta comunicazione;
b) di comandare in servizio solo la quota di lavoratori strettamente necessaria all'erogazione dei servizi minimi individuati dalla vigente regolamentazione provvisoria e, quindi, solo la quota indispensabile a garantire le prestazioni connesse a questa mansione per i voli individuati da Enac come voli da garantire;
c) di includere nelle quote dei comandati, a rotazione, anche i lavoratori somministrati;
d) di astenersi dal mantenere in comando i lavoratori che manifestano la volontà di aderire allo sciopero nel caso già risultino al lavoro un numero sufficiente di lavoratori atti a garantire le prestazioni indispensabili previste dalla Regolamentazione provvisoria in vigore;
e) di astenersi dal comandare lavoratori che si sono dichiarati scioperanti allo svolgimento di servizi non connessi con le prestazioni indispensabili e, quindi, non connessi all'assistenza ai voli garantiti individuati dall’Enac;
f) di revocare tutte le sanzioni disciplinari disposte come sanzione della indisponibilità del lavoratore comandato a svolgere prestazioni diverse da quelle direttamente o indirettamente o, comunque, funzionalmente collegate alle attività essenziali da garantire e, in particolare, quelle inflitte in data 6.4.2018 ai lavoratori …………………………….
dispone l’affissione nella bacheca aziendale di copia del provvedimento giudiziale;
Malpensa 2019-01-03
Cub Trasporti Linate-Malpensa
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