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Slai cobas: sulla sentenza N. 00001/20 della Corte di Cassazione

(6 Gennaio 2020)

slai cobas

“La giurisprudenza prevalente ignora lo sviluppo della normativa nazionale che, su preciso impulso delle direttive europee, ha arricchito il diritto antidiscriminatorio nei luoghi di lavoro”:
CON LA 1° SENTENZA DELL’ANNO (EMESSA SU RICORSO DI SLAI COBAS CONTRO LA MULTINAZIONALE FCA) E DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 GENNAIO 2020 (LA N. 00001/20) LA CORTE DI CASSAZIONE, RAFFORZANDO LE TUTELE DEI LAVORATORI, STABILISCE UN SOSTANZIALE “CAMBIO DI PASSO” IN MERITO ALL’ONERE DELLA PROVA CUI DEVE UNIFORMARSI LA GIURISPRUDENZA DEL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO SUL LAVORO
Il provvedimento, destinato a vincolare l’intera giurisprudenza italiana in materia, è relativo al trasferimento di 316 operai FCA dello stabilimento di Pomigliano d’Arco al Polo Logistico di Nola avvenuto nel 2008 (tra cui l’80% degli iscritti al sindacato nonché i lavoratori con ridotte capacità lavorative per motivi di salute). La sentenza, in accoglimento del ricorso sindacale, ha cassato la precedente sentenza in Appello dei “giudici partenopei” (che, dando ragione a FCA, escludevano l’esistenza delle discriminazioni) e rimandato il ‘giudizio finale’ di nuovo alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione rispetto ai giudici precedenti.
Sulla vicenda, lo scorso 21 febbraio 2019, si era già pronunciata la Procura generale della Cassazione (all. n.1):
…“I giudici di Napoli hanno ignorato la normativa nazionale che, su preciso impulso delle direttive europee, ha arricchito il diritto antidiscriminatorio”… “tale interpretazione limitativa confliggerebbe con i principi del legislatore comunitario”… “per il rilievo e la novità delle questioni prospettate si insiste per la trattazione del processo in pubblica udienza o, in caso contrario, si propone l’accoglimento del ricorso di Slai cobas”!
Le novità della sentenza (all. n. 2) riguardano le tutele della normativa comunitaria nell’ambito di affiliazione sindacale, “libertà ideologica e convinzioni personali” e la sostanziale inversione del cd “onere della prova”.
“Nella giurisprudenza di questa Corte”… recita testualmente, e tra altro, il dispositivo delle recentissima sentenza… “non si rinvengono precedenti specifici”… “nell’ambito della categoria delle convinzioni personali può essere ricompresa, diversamente da quanto sostiene FCA, anche la discriminazione per motivi sindacali, col conseguente divieto di atti o comportamenti idonei a realizzare una diversità di trattamento o un
pregiudizio in ragione dell’affiliazione o della partecipazione del lavoratori all’attività sindacale”…”qualora si è resa plausibile la discriminazione, tocca al datore di lavoro l’onere di dimostrare la prova contraria”.
“In un momento storico di grande debolezza dei lavoratori stiamo ridimensionando lo strapotere padronale nei luoghi di lavoro e riscrivendo lo Statuto dei Lavoratori ”… dichiara Vittorio Granillo, legale rappresentante pro tempore di Slai cobas che annuncia per il prossimo sabato 11 gennaio un attivo operaio a Pomigliano in preparazione delle prossime e conseguenti azioni sindacali e giudiziarie a tutela dei lavoratori. Gli fa eco Mara Malavenda, dell’esecutivo nazionale del sindacato che sottolinea come …”L’iniziativa sindacale ha mandato ‘in uno e a gambe all’aria’ gli insidiosi contenuti normativi di ‘legge Fornero’, jobs act di Renzi e decreto dignità di Di Maio, provvedimenti che consentono di fatto la copertura dei licenziamenti discriminatori sotto il camuffamento dei licenziamenti per motivi economici e/o crisi di azienda, ma di fatto tendenti a colpire le convinzioni personali e/o ideologiche, l’appartenenza sindacale, di genere, di “razza”, le condizioni di salute, handicap, età, tendenze sessuali ecc. Come sindacato stiamo realizzando l’obiettivo dato di ‘rompere le moderne catene del ricatto padronale’ per l’assoggettamento dei lavoratori. E questa è una rilevante questione di civiltà, prima ancora che sindacale e politica”.
Pomigliano d’Arco, 6 gennaio 2020

Slai cobas

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