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Richiesta chiarimenti e audizione urgente in seguito a indicazione e nota CdG per sospensione sciopero del 9 marzo 2020

(2 Marzo 2020)

comunicatousi

U.S.I. - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912
Confederazione di sindacati nazionali e di federazioni locali intercategoriali Segr. Gen. Naz.
Largo Veratti 25, 00146 Roma Fax 06/77201444 e mail usiait1@virgilio.it
Udine Via G. Marchetti 46 33100 tel. 0432 1503360 e mail usiudine@gmail.com
Milano Via Ricciarelli 37 tel. 02/54107087 fax 02/54107095 e mail milano@usiait.it
Sito nazionale www.usiait.it Archivio storico www.usistoriaememoria.blogspot.com
PEC milanosede@pec.usiait.it

Roma, 1 marzo 2020 pagine 7 totali (6+1 allegato dal sito ufficiale commissione di garanzia sciopero)
Alla Commissione di Garanzia (applicazione L. 146/90 e s.m.i.) fax 06 94539680
E mail segreteria@cgsse.it c.a. Prof. Santoro Passarelli Presidente
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Coord. Amm.vo
Piazza Colonna n° 370 Palazzo Chigi - 00187 Roma fax 06 67793543
usg@mailbox.governo.it
Min. Infrastrutture e dei Trasporti Osservatorio sindacale osservat.sindacale@mit.gov.it
p.c. Presidente del Senato della Repubblica e Presidenza della Camera dei Deputati fax

OGGETTO: OSSERVAZIONI E RICHIESTA PRELIMINARE DI CHIARIMENTI, CON RICHIESTA DI AUDIZIONE URGENTISSIMA PRESSO CdG, prima della COMUNICAZIONE DI ADEGUAMENTO E OTTEMPERANZA AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 LETT. D) L. 146/90 e ss.mm.ii., da segreteria nazionale Confederazione sindacale Usi (fondata nel 1912), a seguito ricevimento nota prot. 0003121 GEN del 28/2/2020 posizione per USI NON IDENTIFICATA (come evidenziato in allegato, in data 1° marzo 2020 dal sito ufficiale della Commissione di Garanzia sciopero), Settore GEN della Commissione di Garanzia Sciopero, atto inoltrato il 28 febbraio 2020. Mancato invio dalla CdG, mai pervenuto e ricevuto da Confederazione sindacale Usi fondata nel 1912 della nota prot. 2796 del 24 febbraio 2020, di “…fermo invito a tutte le OO.SS.,…affinchè non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020”. Verifica ipotesi di corretta applicazione del disposto di cui all’articolo 13 comma 1 lett. D) della Legge 146 90 (aggiornato dopo Legge 83 2000 e interventi Cort Costituzionale), per interpretazione da parte CdG su presupposto dell’esistenza in concreto, attuale e verificata di “…stato di emergenza epidemiologica dichiarato sul territorio nazionale…dovuto al diffondersi del virus Covid -2019, che integra la fattispecie di avvenimenti eccezionali di particolari gravità”, che giustifichi il provvedimento di sospensione dello SCIOPERO GENERALE PER IL GIORNO 9 MARZO 2020, con SCIOPERO POLITICO LEGATO ALLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE SULLE DONNE DEL GIORNO 8 MARZO 2020, con punti di piattaforma a tutela interessi generali, interessi collettivi diffusi di fonte costituzionale (art. 1, 3, 21 e 40 Cost.) meritevoli di tutela, per equo contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” (art. 1 comma 1 Legge 146 90), in base al testo e documento di proclamazione del 4 febbraio 2020 (ricevuto in pari data da CdG) da parte di Confederazione sindacale nazionale Usi fondata nel 1912.

La Confederazione sindacale Unione Sindacale Italiana in sigla USI (fondata nel 1912), segreteria generale nazionale collegiale, con la presente nota e atto, PRIMA DI DARE ADEGUAMENTO E OTTEMPERANZA AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 LETT. D) L. 146/90 e ss.mm.ii., RICHIEDE AUDIZIONE URGENTISSIMA A CdG, con richiesta di chiarimenti su punti rilevati come non esatti della nota del 28 febbraio 2020, prot. CdG 0003121 GEN, per quanto riferito a comunicazioni a Usi fondata nel 1912, con doverose osservazioni e rilievi di fatto e di diritto, data la gravità dell’atto posto in essere dall’autorevole Presidente della CdG, Prof. Giuseppe Santoro Passarelli, che nei fatti sospende non solo l’astensione collettiva dal lavoro ritualmente proclamata nel rispetto delle regole, secondo buona prassi, correttezza e diligenza per il 9 marzo 2020, ma anche il corretto, efficace e pieno esercizio di diritti e libertà costituzionali (di cui agli articoli 1, 3, 21, 40 Cost., ma anche 32 e 33) e di garanzie e tutele disciplinate da norme imperative di legge e pattizie di rilievo internazionale (tra cui gli articoli 14 e 15 Legge 300 1970 ai dipendenti associati e non associati, nonché dei criteri e principi di cui alla convenzione OIL n° 87, ratificata dalla legge 367/1958), che crea pregiudizio all’esercizio del diritto di sciopero ex art. 40 Cost, come diritto individuale di cittadini-e lavoratori e lavoratrici, esercitato collettivamente trami tele OO.SS., tra le quali anche Usi, con una “astensione collettiva dal lavoro”, come lo sciopero del giorno 9 marzo 2020, finalizzato alla difesa e per la tutela interessi meritevoli di tutela, di fonte costituzionale, delle lavoratrici e dei lavoratori in Italia, interessi rappresentati anche dalla Confederazione sindacale Usi fondata nel 1912 con la copertura e proclamazione di sciopero generale di natura “politica”.
Dal documento della CdG del 28 febbraio 2020, nonché dalla stessa verifica in data odierna 1° marzo 2020, del sito ufficiale della CdG stessa, si rilevano delle inesattezze formali, con effetti pregiudizievoli sostanziali di compressione e lesione concreta, materiale e attuale, dei diritti e delle libertà costituzionali di lavoratori e lavoratrici, i cui interessi si difendono come Confederazione sindacale legalmente costituita e operante con intervento sul territorio nazionale, nonché sulle prerogative e diritti delle stesse OO.SS., come pure garantito da convenzioni OIL sottoscritte, ratificate e applicabili in Italia, sulle libertà e diritti di agibilità sindacale, tra il quale si ricomprende anche il diritto di sciopero e il suo esercizio concreto.
La Cdg afferma di aver rivolto un “FERMO INVITO” a TUTTE LE OO.SS. e alle Associazioni professionali, con nota prot. 2796 del 24 febbraio 2020, “…affinchè non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020”. Alla nostra Confederazione sindacale e alle nostre strutture e recapiti ufficiali di riferimento, tale atto citato e il “fermo invito”, NON E’ MAI PERVENUTO NE’ E’ STATO RICEVUTO.
Inoltre tra i vari settori, non è indicato quello delle cooperative sociali e degli enti del terzo settore, tra quelli colpiti dal provvedimento della CdG, non trovandolo ricompreso o richiamato nemmeno per analogia o assimilazione, tra i vari accordi di settore citati, per i servizi socio assistenziali e di assistenza, orientamento e tutela delle persone con svantaggi fisici e sociali, che non è inserito, a differenza di altre categorie (come le Camere di Commercio, assimilate all’accordo di settore per il comparto Regioni AA.LL.) né è stato assimilato per analogia alla scuola, o alla sanità, ulteriore elemento che crea incertezza e difficoltà in termini applicativi, essendo quasi tutti servizi e attività soggetti di norma alla legge 146 90, a differenza di settori e categorie come l’edilizia e il settore del commercio, turismo e grande distribuzione e settori privati ai quali non si applica in genere la L. 146/90.
Circostanza sulla quale, la Usi fondata nel 1912, richiede un necessario chiarimento da parte della CdG, tra le prerogative spettanti e previste dalla legge, per la situazione dello sciopero del 9 marzo 2020 e della carenza di indicazione specifica, nella nota del 28/2/2020 della CdG.
In secondo luogo, nonostante le citazioni delle posizioni e interventi della CdG, nella nota del 28 febbraio 2020 prot. CdG 0003121, che sono riferibili ad altre OO.SS. citate in indirizzo della nota della CdG e non rintracciabile quella specifica per Usi fondata nel 1912 (da NON confondersi con altra sigla similare, Usi Cit), da VERIFICA FATTA ANCHE IN DATA ODIERNA, DEL SITO UFFICIALE DELLA CDG (in allegato l’estratto), non risulta alcun intervento della CdG, con protocollo e posizione attribuibile alla scrivente confederazione sindacale e alle OO.SS. di categoria di riferimento di Usi, che possa far risalire alla procedura di cui si tratta e a presunte violazioni della legge 146 90, in particolare delle ipotesi e fattispecie indicate dall’articolo 13 comma 1 della legge 146 90, con il rapporto di causalità diretta ed efficacia, che risulterebbe carente e viziato di fatto e in diritto, di presupposti indicati dalla legge (art. 13 comma 1 lettera D L. 146/90 e SS.MM.II.) e delle “…regole contenute nelle discipline di settore…”, CON QUANTO AFFERMATO nella nota di indicazione e richiesta di ottemperanza del 28 febbraio 2020, IN VIA DI URGENZA “…CONSIDERATO…lo stato di emergenza epidemiologica dichiarato sul territorio nazionale…dovuto al diffondersi del virus COVID-2019…che integra la fattispecie di avvenimenti eccezionali di particolare gravità…”.
La dizione letterale dell’articolo 13 comma 1 lettera d) della legge 146 90, testo aggiornato, prevede indicazioni specifiche e fattispecie precise, rigorosamente disciplinate per garantire certezza e chiarezza della finalità prioritaria della legge 146 90, applicativa dell’articolo 40 della vigente Costituzione repubblicana e antifascista, finalità che è espressamente indicata all’articolo 1 comma 2 della Legge 146/90 “… 2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;
EQUO CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI appunto, tra cui il diritto di sciopero, che in questa situazione sarebbe lesionato, compresso e per moltissimi settori e categorie, sospeso e annullato, sulla base di un’interpretazione restrittiva e di considerazioni non supportate da fatti, dati e valutazioni oggettive, della CdG, utilizzando la via d’urgenza e una situazione di presunta “emergenza epidemiologica…sul territorio nazionale”, dalla quale far discendere la giustificazione tecnico giuridica, non confermata e non oggettiva come integrazione di fattispecie se non in modo indiretto, strumentale e pretestuoso, come sarà successivamente argomentato su dati e riferimenti ufficiali dell’Iss e del Ministero della Salute, della CdG, di fattispecie di “ avvenimenti eccezionali di particolare gravità”, che non è esatta, né rispettosa dei compiti previsti all’articolo 12 della Legge 146 90, della finalità di cui all’articolo 1 comma 2 della legge stessa, in applicazioni di un EQUO CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI, ch e non sarebbe stato opportunamente valutato dalla CdG, nè preso in debita considerazione, andando a colpire, lesionare comprimere se non sospendere e annullare, il diritto costituzionale dell’esercizio del diritto di sciopero ex art 40 Cost, ma anche altri principi fondamentali e interessi generali e collettivi diffusi, quelli di cittadini-e lavoratori e lavoratrici (compresi quelli indicati alla legge 300 1970 arttt. 1, 14 15 e 38 in combinato disposto), interessi rappresentati dall’attività sindacale delle OO.SS., compresa la proclamazione e copertura di scioperi come quelli di rilevanza mondiale collegato alle iniziative per l’8 marzo, nonché come un attacco a prerogative diritti e attività con libertà sindacali delle organizzazioni e associazioni sindacali, tutelate dalla legge e da convenzioni OIL.
L’articolo 13 comma 1 lett. D) infatti recita “… indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi
tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e puo' invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformita' alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data”.
Quindi il riferimento è relativo a eventuali violazioni su disposizioni relative al preavviso, alla durata massima dell’astensione collettiva dal lavoro, all’esperimento di eventuali procedure di raffreddamento (NON PREVISTE PER GLI SCIOPERO GENERALI), ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi, a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente l’astensione collettiva (ndr per Confederazione Usi la proclamazione è data 4 febbraio 2020).
NESSUNA DI QUESTE IPOTESI E FATTISPECIE RIGOROSAMENTE DISCIPLINATE IN MODO PRECISO ALL’ARTICOLO 13 COMMA 1 LETT. D), IN BASE AL DOCUMENTO USI DI PROCLAMAZIONE del 4 febbraio 2020, E’ STATO VIOLATO O POTREBBE ESSERE SUSCETTIBILE DI EVENTUALE VIOLAZIONE.
Lo stesso riferimento che fa da presupposto a tale applicazione della legge, in modo non rigoroso e che determina minore chiarezza e incertezza, è il collegamento che la CdG vorrebbe far discendere in modo meccanico e “automatico”, quando si rileva una carenza del nesso di causalità diretta, tra le ipotesi e fattispecie di cui all’articolo 13 comma 1 lettera d) della legge, sopra richiamata, con l’invocazione e ipotesi di integrazione, che si contesta come applicazione certa, rigorosa ed efficace in termini vincolanti e sanzionatori contro sindacati e cittadini-e lavoratori lavoratrici, della fattispecie “…avvenimenti eccezionali di particolare gravità …”, come espresso nella nota del 28 febbraio 2020 della CdG, per utilizzare in via indiretta, tale fattispecie come giustificazione per l’applicazione per i vari settori e categorie, delle regole delle discipline di settore. Operazione questa, che dal punto di vista della certezza, chiarezza, rigorosità nell’applicazione corretta di criteri e di rispetto di buone prassi, non è uno degli esempi più trasparenti e cristallini dell’autorevole organismo della CdG per l’applicazione della legge in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che sarebbe andato per eccesso di zelo, oltre le competenze tipiche dell’articolo 12 della legge 146 90 e non avrebbe dato, nel caso specifico, ottemperanza all’EQUO CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI, che è la finalità prioritaria della legge come indicato all’articolo 1 comma 2, in applicazione del diritto costituzionale di cu all’articolo 40 Cost., dell’esercizio concreto, materiale, effettivo ed efficace di tale diritto, nonché dell’equo apprezzamento di interessi meritevoli di tutela, rappresentati dai punti di piattaforma di copertura in occasione delle manifestazioni per la giornata mondiale contro le violenze e le discriminazioni ai danni delle donne dell’8 marzo che quest’anno cade di domenica, come è chiaramente indicato nel testo di proclamazione per il giorno 9 marzo 2020. Interessi alla tutela della vita, della salute, delle pari opportunità, al lavoro, allo sviluppo nel settore dell’istruzione e accesso al sapere, dell’integrità psico fisica e morale, della dignità personale delle donne e degli uomini solidali con il superamento di ostacoli e barriere di vario tipo, compito fondamentale per lo Stato italiano e di TUTTE le sue istituzioni, come obiettivo programmatico ancora in fase di applicazione e sviluppo, di fonte costituzionale, come espressamente garantito e da tutelare all’articolo 3 della vigente Carta Costituzionale. Che vi sia una notevole discriminazione e disparità di trattamento, con episodi di femminicidio e di violenze di vario genere che colpiscono le donne, fisiche, psicologiche e che ne minano il progresso civile sociale e di condizione lavorativa dell’intero corpo sociale anche in Italia, è un fatto oggettivo e pacifico, che ogni anno, porta in tutto il mondo e nel nostro Paese, le OO.SS. compresa USI fondata nel1912, alla proclamazione di copertura di sciopero e con manifestazioni, anche a sostegno delle associazioni e coordinamenti di donne, come per quello del giorno 9 marzo 2020.
Che dalla stessa valutazione indicata nella premessa, sulla fattispecie di “evento eccezionale di particolare gravità” integrata da una situazione di “emergenza epidemiologica” connessa al virus definito dalla CdG COVID-2019, fatta dalla CdG con la nota del 28 febbraio 2020, con l’effetto di chiedere alle OO.SS, compresa la scrivente, di sospendere lo sciopero del 9 marzo 2020, con la compressione e lesione sostanziale dell’esercizio del diritto di sciopero e delle prerogative e agibilità, libertà sindacali, fino ad annullarne gli effetti, invocando come sopra osservato e rilevato, un’interpretazione della legge non conforme e rispettosa dell’equo contemperamento degli interessi in gioco, non si ritrovi un riscontro, è evidenziato dagli stessi dati e indicazioni del Ministero della Salute in collaborazione con L’Istituto Superiore di Sanità Iss, attraverso il portale Epicentro e i dati forniti annualmente da InfluNet (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, coordinato dal Min. della Salute in collaborazione con l’Iss), che qui sotto si riporta. Da tali dati e valutazioni oggettive, si rileva a titolo di osservazione e per SOLLECITARE UN RIPENSAMENTO DELLA CDG IN TERMINI DIALETTICI E COSTRUTTIVI, che l’ipotesi e le fattispecie invocate dalla CdG nella nota del 28 febbraio 2020, non è efficacemente dimostrata, per una coerente invocazione della fattispecie “evento eccezionale di particolare gravità”, di utilizzo dell’urgenza e della “ cultura dell’emergenza” , con l’applicazione delle regole delle discipline di settore, dove tale ipotesi è richiamata, con l’indicazione su altre fattispecie espressamente indicate all’articolo 13 comma 1 lettera d) della Legge 146 90, che tale fattispecie NON PREVEDE NE’ DISCIPLINA, per comprimere, lesionare e annullare l’esercizio del diritto di sciopero il 9 marzo 2020. Infatti, esponiamo le seguenti argomentazioni supportate da dati oggettivi e da orientamenti di esponenti autorevoli della comunità scientifica, per evidenziare che allo stato, non vi è una fattispecie di evento di eccezionale e particolare gravità, rispetto a condizioni sullo stato di salute della popolazione italiana e dei settori lavorativi e produttivi, generate da fenomeni influenzali e di malattie presenti normalmente in Italia.
Secondo i dati più aggiornati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), al 18 febbraio i casi confermati di contagio da nuovo coronavirus erano oltre 73.300 in 25 Paesi del mondo. Di questi, il 98,9 per cento era in Cina, dove a causa del virus si stima siano morte 1.870 persone, mentre sono stati tre i decessi fuori dai confini cinesi. Si parte dal concetto di influenza stagionale: "L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo", ha scritto il Ministero della Salute nel rapporto “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2018-2019”. "È tra le poche malattie infettive che di fatto ogni uomo sperimenta più volte nel corso della propria esistenza indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive".
Da un punto di vista clinico, come spiega Epicentro (il portale dell’epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità), l’influenza "è una malattia respiratoria acuta causata da virus influenzali". È definita "stagionale" perché si presenta generalmente durante il periodo invernale.
Dal 1933 – data del primo isolamento – sono stati individuati quattro tipi di virus influenzali (A, B, C e D, tutti della famiglia Orthomixoviridae), ma sappiamo con certezza che solo i primi tre possono colpire gli esseri umani. Tra questi, quelli di tipo A e B sono ritenuti i responsabili dei sintomi – come febbre, mal di testa, mal di gola e tosse – della classica influenza (i virus di tipo C generano al più un raffreddore). Per comprendere l’epidemiologia dell’influenza stagionale bisogna sottolineare un aspetto centrale. Tutti i virus influenzali hanno una "marcata tendenza" a variare, spiega l’Iss, "cioè ad acquisire cambiamenti nelle proteine di superficie che permettono loro di aggirare la barriera costituita dalla immunità presente nella popolazione che in passato ha subito l’infezione influenzale". In parole povere: questi virus mutano in modo da evitare che gli anticorpi creati dalle precedenti versioni del virus siano ancora efficaci. Questa peculiarità ha due conseguenze dirette: da un lato la composizione dei vaccini influenzali va aggiornata ogni anno; dall’altro è fondamentale l’attività di sorveglianza per monitorare stagionalmente la diffusione della malattia e le sue caratteristiche, come il numero dei contagiati. Ogni stagione invernale, InfluNet (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, coordinato dal Ministero della Salute con la collaborazione dell’Iss) pubblica settimanalmente sul suo sito i risultati del monitoraggio a partire dalla settimana n. 42 di un anno (metà ottobre) alla settimana n. 17 dell’anno seguente (fine aprile).
In base ai dati più aggiornati, dal 14 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 – dunque a quasi i due terzi del periodo monitorato – il numero di casi simil-influenzali è stato di 5.018.000 (il rapporto completo è consultabile nel link in fondo alla pagina).
Ad oggi le regioni maggiormente colpite sono la Val D’Aosta, l’Umbria, le Marche, il Lazio, l’Abruzzo, il Molise e la Basilicata. Il picco stagionale è stato raggiunto nella quinta settimana del 2020.
Al termine della stagione influenzale 2018-2019, i casi erano stati 8.104.000, tra il 2017 e il 2018 8.677.000 e tra il 2016 e il 2017 5.441.000. I numeri danno un’idea della portata del fenomeno, ma non riguardano tutti i reali casi di contagio. "Si sottolinea che l’incidenza dell'influenza è spesso sottostimata poiché la malattia può essere confusa con altre malattie virali e molte persone con sindrome simil-influenzale non cercano assistenza medica", ha scritto il Ministero della Salute nelle sue raccomandazioni.
Secondo i dati dell’Iss, è possibile dire che ogni anno le sindromi simil-influenzali coinvolgono circa il 9 per cento dell’intera popolazione italiana, "con un minimo del 4 per cento, osservato nella stagione 2005-06, e un massimo del 15 per cento registrato nella stagione 2017-18".
Le fasce più colpite della popolazione sono quelle in età pediatrica (0-4 anni e 5-14 anni) e con 65 anni e oltre. Secondo il Ministero della Salute, che riporta i dati del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), ogni anno in Europa si stimano circa 50 milioni di casi sintomatici di influenza, e fino a un miliardo nel mondo, secondo dati dell’Oms. I numeri sui morti: "In Italia i virus influenzali causano direttamente all’incirca 300-400 morti ogni anno, con circa 200 morti per polmonite virale primaria", ha spiegato anche il Dott. Fabrizio Pregliasco, virologo e ricercatore all’Università degli Studi di Milano. "A seconda delle stime dei diversi studi, vanno poi aggiunti tra le 4 mila e le 10 mila morti “indirette”, dovute a complicanze polmonari o cardiovascolari, legate all’influenza". I virus influenzali possono infatti creare delle complicazioni – soprattutto in adulti e bambini con malattie gravi, persone con più di 65 anni, donne in gravidanza e alcune categorie professionali, come gli operatori sanitari – che aumentano il rischio di morte.
"L’influenza fa crescere la temperatura corporea, aumenta la gittata cardiaca, rende più difficile la respirazione, e gli studi mostrano che questo, per esempio, ha una correlazione con un rischio di infarto maggiore", ha spiegato a Pagella Politica Pregliasco. "Chi respira già male può prendersi la polmonite per colpa dell’influenza, per esempio quella batterica secondaria".
In generale, spiega l’Iss, si stima comunque che il tasso di letalità dell’influenza stagionale (ossia il rapporto tra morti e contagiati) sia inferiore all’uno per mille.
E’ quindi una valutazione corretta, dire che l’influenza stagionale è più pericolosa del nuovo coronavirus (ora chiamato SARS-CoV-2, che causa la malattia ribattezzata dall’Oms COVID-19), considerato che solo in Italia i morti per la prima sono ogni stagione più alti di quelli registrati finora in Cina a causa del secondo? A livello generale la risposta, che come vedremo si basa per ora su dati provvisori, è “no”. Per quanto riguarda l’Italia, invece, la risposta è positiva.
"L’influenza stagionale, in questo momento in Italia, è un problema ed è l’unico problema che c’è perché il nuovo coronavirus non ce lo abbiamo", ha sottolineato Pregliasco. Ma questo dipende dal fatto che in Italia non si è diffuso il nuovo coronavirus. Se guardiamo ai numeri, provvisori, le cose cambiano. Abbiamo visto nell’introduzione che su oltre 73.300 contagiati da SARS-CoV-2, i morti per COVID-19 sono stati 1.870. Questo lascerebbe suggerire che il tasso di letalità del nuovo coronavirus sia del 2,5 per cento circa, dunque 25 volte più alto di quello dell’influenza. Tuttavia è ancora decisamente troppo presto per trarre conclusioni in proposito. I dati alla base di questo calcolo sono infatti non definitivi e, secondo gli esperti, probabilmente incompleti.
"Si parla di numeri altamente provvisori", ha sottolineato ancora Pregliasco. "Per esempio, in Cina non abbiamo l’esatto valore del denominatore, ossia dei contagiati, che potrebbero essere molti di più. Quella che si ha adesso sulla mortalità è quasi sicuramente una sovrastima". Insomma non si può escludere che il tasso di letalità del coronavirus, alla fine, non sia poco più alto da quello di una comune influenza stagionale. La differenza però è che mentre il primo non è diffuso in Italia – ci sono solo pochissimi casi e attentamente monitorati – la seconda sì.
Ad oggi, dunque, il nuovo coronavirus in Italia non è pericoloso, e come spiega l’Iss, sebbene i sintomi lievi del COVID-19 siano molto simili a quelli dell’influenza stagionale, nel nostro Paese non c’è bisogno di fare allarmismo. Anche se la situazione resta grave e come tale va affrontata a livello internazionale, per quanto riguarda il controllo e la prevenzione, in Italia sintomi come febbre e tosse sono attribuibili nella stragrande maggioranza dei casi all’influenza, e nella restante parte ad altre malattie.
"Il problema che pone il nuovo coronavirus è di tipo potenziale perché uno scenario possibile per il futuro è quello pandemico – ha sottolineato Pregliasco – in cui venga contagiata una buona parte della popolazione". Ma questo, appunto, è una eventualità, evitabile se per esempio si riuscirà a contenere il contagio, concentrato attualmente in Cina.
Secondo le stime del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della sanità, in Italia ogni anno circa il 9 cento della popolazione è colpito da sindromi simil-influenzali, con un numero di morti che oscilla tra i 300 e i 400 decessi diretti dovuti all’influenza, e tra i 4 mila e i 10 mila decessi tra chi sviluppa complicanze gravi a causa dei virus influenzali. Il tasso di letalità (ossia il rapporto tra morti e contagiati) si attesterebbe quindi intorno allo 0,1 per cento (l’uno per mille), mentre un discorso diverso vale per il nuovo coronavirus, che ad oggi non è presente in Italia.
Per quanto ne sappiamo finora, i dati sul SARS-CoV-2 ci dicono che il suo tasso di letalità potrebbe aggirarsi intorno al 2,5 per cento, ma è ancora troppo presto per avere conclusioni epidemiologiche solide, dal momento che non è soprattutto chiaro quanti effettivamente siano i contagiati totali. Potrebbe infatti esserci un numero molto elevato di persone che non si sono recate negli ospedali, avendo accusato solo dei sintomi lievi e facendo affidamento a rimedi tradizionali, soprattutto nelle prime fasi di diffusione del virus.
Ad oggi, in Italia la pericolosità del nuovo coronavirus è comunque solo potenziale, mentre quella dell’influenza stagionale (seppure con numeri sulla letalità più bassi) è reale. Per questo motivo, soprattutto per le categorie più a rischio, sono raccomandate le vaccinazioni.
Se si considera che in Italia, sono accertati in media ogni giorno 3 morti sul lavoro, 1 femminicidio al giorno, più morti per patologie influenzali e polmoniti virali rispetto al potenziale del corona virus (pure non intendendo assolutamente sottovalutare il fattore di rischio e pericolo, ci mancherebbe), che non determinano alcuna “emergenza” né sono qualificati come “avvenimenti eccezionali di particolare gravità”, tali da bloccare licenziamenti, cassa integrazioni, precarietà e lavoro al nero, e che per contrastare questi fenomeni e ottenere interventi statali, istituzionali, internazionali, di superamento di tali ostacoli, per la piena ed efficace tutela di interessi, diritti, libertà e prerogative, si è proclamato a tutela di quegli interessi, altrettanto meritevoli di tutela, lo sciopero generale il 9 marzo, ben si comprende il tenore delle nostre osservazioni, rilievi critici, argomentazioni e anche chiarimenti alla CdG e al suo autorevole Presidente e ai componenti la Commissione stessa sui punti rimasti oscuri della nota del 28 febbraio 2020 e le altre questioni poste nel presente documento e nota, CHIEDENDO ANCHE DI ESSERE SENTITI IN AUDIZIONE URGENTE, in termini di confronto dialettico tra le parti sociali e gli organismi di intervento, nonché di avere un riscontro scritto, prima di dare l’ottemperanza all’indicazione di cui all’articolo 13 comma 1 lettera d) della Legge 300 1970, con una pur minima dilazione del termine normale di buona prassi per l’ottemperanza, seguito in condizioni di normalità anche dalla scrivente confederazione sindacale e dalle OO.SS. di categoria.
IL RISPETTO DEI DIRITTI DI FONTE COSTITUZIONALE, DELLA LEGALITA’ E REGOLARITA’ DELLE PROCEDURE, formali e con effetti sostanziali, va fatta rispettare nei confronti di TUTTI i soggetti tenuti agli adempimenti di cui alla Legge 146/90 e ss.mm.ii., in applicazione dell’articolo 40 della vigente Costituzione repubblicana, delle leggi sul-del lavoro, per le normali agibilità e libertà sindacali, nonché per un contemperamento degli interessi pubblici, collettivi diffusi, compreso il diritto di sciopero e la libertà di organizzazione sindacale, di fonte costituzionale, rispetto ad interessi privati come quelli delle imprese e delle associazioni professionali e datoriali.
Le preoccupazioni e le osservazioni espresse e le argomentazioni, sono anche per evitare il fattore di rischio che, con argomentazioni strumentali e in periodi di ulteriori crisi strutturali, si utilizzi questo precedente, come elemento per eliminare qualsiasi forma di tutela e difesa legale, lecita, giustificabile, di protesta con lo strumento dello sciopero e dello sciopero “politico” generale, per contrastare in un ipotetico futuro, rischi di attacco all’ordine costituzionale, alle istituzioni democratiche, ai diritti e alle libertà dei singoli, sui quali si basa la nostra vigente Carta Costituzionale, anche riducendo e comprimendo fortemente, le agibilità e prerogative delle OO.SS., quali “formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità dell’individuo”, come recita l’articolo 3 della Costituzione e il superamento delle barriere e ostacoli a questo progresso civile, sociale dei singoli cittadini e cittadine e nella società italiana.
Si ringrazia per l’attenzione, si augura un buon lavoro, si attende cortese cenno di riscontro, anche in merito alla richiesta di chiarimenti e alla richiesta di audizione urgente, ai recapiti di e mail della Confederazione Usi: usiait1@virgilio.it, usiudine@gmail.com. milano@usiait.it
Distinti saluti.

Per UNIONE SINDACALE ITALIANA Usi fondata nel 1912
E d’ordine della segr. generale naz. collegiale Confederazione USI (Udine/Milano/Roma/Caserta)
Inoltra e trasmette il Prof. Giuseppe Martelli – responsabile organizzativo nazionale p.t.

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