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USI: costretti a revocare lo sciopero del 9 marzo, denunciamo l'uso della cultura dell'emergenza

(4 Marzo 2020)

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U.S.I. - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912
Confederazione di sindacati nazionali e di federazioni locali intercategoriali Segr. Gen. Naz.
Largo Veratti 25, 00146 Roma Fax 06/77201444 e mail usiait1@virgilio.it
Udine Via G. Marchetti 46 33100 tel. 0432 1503360 e mail usiudine@gmail.com
Milano Via Ricciarelli 37 tel. 02/54107087 fax 02/54107095 e mail milano@usiait.it
Sito nazionale www.usiait.it Archivio storico www.usistoriaememoria.blogspot.com
PEC milanosede@pec.usiait.it e PEC unionesindacaleitaliana@postecert.it

Roma, 3 Marzo 2020 pagine 2 totali ore 14.30

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Al Min. del Lavoro e delle Pol. Sociali - Alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro Via Fornovo 8 Roma DgTutelaLavoroDiv6@lavoro.gov.it
Al MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca Viale Trastevere 76/a – 00153 ROMA
Ufficio Rel. sindacali fax 06 58493893 -2230 e mail gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Coord. Amm.vo
Piazza Colonna n° 370 Palazzo Chigi - 00187 Roma fax 06 67793543
usg@mailbox.governo.it
Al Dipartimento Funzione Pubblica fax 06 68997188 segreteria.urspa@funzionepubblica.it
Alla Commissione di Garanzia (applicazione L. 146/90 e s.m.i.) fax
06 94539680 E mail segreteria@cgsse.it
Min. Infrastrutture e dei Trasporti Osservatorio sindacale osservat.sindacale@mit.gov.it
p.c. Presidente del Senato della Repubblica e Presidenza della Camera dei Deputati fax

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ADEGUAMENTO E OTTEMPERANZA, AI SENSI ART. 13 COMMA 1 LETT. D) L. 146/90 e ss.mm.ii., da segreteria nazionale Confederazione sindacale Usi (fondata nel 1912) a nota prot. 0003121/GEN del 28/2/2018 Settore GEN, della Commissione di Garanzia Scioperi, pos. 258/2020, CON SOSPENSIONE SCIOPERO GENERALE NAZIONALE INTERA GIORNATA per tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici e privati, proclamato in data 4 febbraio 2020, per il giorno 9 MARZO 2020 e motivazioni ex art. 21 Costituzione, a seguito ns. nota di osservazioni, richiesta di chiarimenti e richiesta di AUDIZIONE (negata e rifiutata da CdG), inoltrata in data 1° marzo 2020.

La Confederazione sindacale Unione Sindacale Italiana in sigla USI (fondata nel 1912), segreteria generale nazionale, con la presente nota è costretta a dare OTTEMPERANZA A QUANTO INDICATO NELLA NOTA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA SCIOPERI, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. D) della L. 146/90 e 83/2000, con la comunicazione prot. 0003121/GEN del 28/2/2018 Settore GEN, della Commissione di Garanzia Scioperi, pos. 258/2020 (successivamente indicata in modo specifico solo in data 2 marzo 2020), CON LA CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE INTERA GIORNATA per tutti i lavoratori e le lavoratrici dei settori pubblici e privati, proclamato in data 4 febbraio 2020, per il giorno 9 MARZO 2020 e con motivazioni, a seguito ns. nota di osservazioni, richiesta di chiarimenti e richiesta di AUDIZIONE (negata e rifiutata da CdG), inoltrata in data 1° marzo 2020.
Pertanto, come già fatto da altri sindacati proclamanti lo sciopero del 9 marzo, anche la Usi fondata nel 1912, al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli e sanzioni a lavoratrici e lavoratori e alla stessa libertà e agibilità sindacale di Usi e delle sue strutture di categoria, comparto, a livello nazionale e locali, SOSPENDE LO SCIOPERO DEL 9 MARZO, proclamato come ASTENSIONE COLLETTIVA DAL LAVORO, in concomitanza con la giornata mondiale di lotta contro le discriminazioni e le violenze alle donne del giorno 8 marzo e all’appello fatto in Italia, di dare copertura con lo sciopero generale di rilevanza politica e di solidarietà, alle manifestazioni che si terranno nei giorni 8 e 9 marzo sul territorio nazionale e a livello mondiale.
Si invitano gli organismi istituzionali e la stessa CdG, a dare informazione e notizia di tale SOSPENSIONE e revoca dello sciopero del 9 marzo 2020, come buona prassi e come adempimenti di legge, secondo gli stessi accordi nazionali di settore e le procedure previste in caso similare di ottemperanza all’indicazione e di fatto imposizione, con motivazione pretestuosa rispetto ai diritti e alle libertà costituzionali, posta dalla CdG e come ottemperanza della Confederazione sindacale Usi fondata nel 1912, ex art. 13 comma 1 lettera D) della 146/90 e ss.mm.ii. e agli accordi nazionali di settore.
E’ doveroso rilevare, anche in questa sede in base a quanto garantito e previsto all’articolo 21 della vigente Costituzione repubblicana e antifascista e all’articolo 1 della Legge 300 1970, come già espresso in modo esplicito con la nostra nota del 1° marzo 2020, di richiesta chiarimenti, osservazioni e con una fondata e legittima richiesta di audizione urgente, negata e solo verbalmente da esponenti della CdG, la considerazione che utilizzare come pretesto una presunta “emergenza” e ipotizzare in modo non corretto, l’applicazione e l’invocazione da parte della stessa CdG, di una fattispecie non prevista all’articolo 13 comma 1 lettera d9 della legge 146 90,richiamando indirettamente accordi di settore, di “eventi di eccezionale gravità”, come un virus influenzale, per ottenere l’effetto di comprimere, lesionare fino a sospendere per cittadini-e lavoratori e lavoratrici, esercizio di un diritto costituzionale come quello di sciopero ex art. 40 Cost., tutelato giuridicamente dagli articoli 1, 14, 15 L. 300 1970 e dalla convenzione n°87 OIL, ratificata in Italia dalla legge 367 1958, nonché comprimere e affievolire fino alla sospensione, la prerogativa e le libertà sindacali attribuite per la proclamazione di astensioni collettive dal lavoro, alle OO.SS., per la copertura e l’esercizio individuale di un diritto fondamentale e collettivo, come quello di sciopero e come quello proclamato per il 9 marzo 2020, è un grave atto e una responsabilità che la stessa CdG ha preso, andando oltre i compiti, le prerogative e le funzioni di cui alla legge 146 90 art. 12, non facendo la necessaria, opportuna e doverosa attività di cui all’articolo 1, coma 2 della legge 146 90 applicativa dell’articolo 40 della Carta Costituzionale, di equo contemperamento degli interessi. Interessi meritevoli di tutela, rappresentanti dall’attività delle OO.SS. tra le quali a pieno titolo la Confederazione sindacale Usi fondata nel 1912 (tra gli altri anche da Giuseppe Di Vittorio), che erano chiaramente indicati nel documento di proclamazione di astensione collettiva dal lavoro con sciopero generale a fini politici e di solidarietà internazionale, del 4 febbraio 2020, in concomitanza con le manifestazioni indette a livello mondiale e in Italia nei giorni 8 e 9 marzo di quest’anno. Interessi, quelli di cittadine e cittadini lavoratori e lavoratrici, che sono stati lesionati, compressi, affievoliti e di fatto annullati, utilizzando la “cultura dell’emergenza” e utilizzando in modo non corretto dal punto di vista della correttezza giuridico tecnica, fattispecie non corrispondenti alla realtà scientifica e alle modalità razionali di condotta di persone che hanno responsabilità istituzionali, tra le quali quella di tutelare in modo pieno, efficace e di contemperare gli interessi in gioco.
Un atto grave, che si auspica non sia foriero di una stagione che il nostro Paese ha già vissuto nel passato, durante un regime che dei diritti e delle libertà compresse e annullate, ha fatto il suo modus operandi durato un ventennio, da considerarsi questo sì, un evento eccezionale.
Tanto era dovuto, come motivazione e argomentazione anche in sede di sospensione e revoca dello sciopero generale del 9 marzo 2020, da parte della Confederazione sindacale Usi fondata nel 1912 e a nome e per conto di tutti i sindacati di categoria, comparto, delle strutture locali intercategoriali, nonché in rappresentanza degli interessi generali e degli interessi collettivi diffusi, di tutela di lavoratori e lavoratrici aderenti e non al sindacato.
IL RISPETTO DEI DIRITTI DI FONTE COSTITUZIONALE, DELLA LEGALITA’ E REGOLARITA’ DELLE PROCEDURE, formali e con effetti sostanziali, va fatta rispettare nei confronti di TUTTI i soggetti tenuti agli adempimenti di cui alla Legge 146/90 e ss.mm.ii., in applicazione dell’articolo 40 della vigente Costituzione repubblicana e delle leggi sul-del lavoro, anche di rilievo internazionale.
Si ringrazia per l’attenzione, si augura un buon lavoro, distinti saluti.

Per UNIONE SINDACALE ITALIANA Usi fondata nel 1912
E per la segr. generale naz. collegiale Confederazione USI (Udine/Milano/Roma/Caserta), per i sindacati nazionali di categoria e comparto aderenti a Usi
Inoltra e trasmette il Prof. Giuseppe Martelli – responsabile organizzativo nazionale p.t.

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