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Capitale e lavoro:: Altre notizie

Sul pagamento della malattia in periodo Cigs/Fis

(28 Aprile 2020)

si cobas pugno

La circolare INPS n° 47 del 28-3-2020 (prima dello schema riassuntivo) cita:
Infine, si richiama l’articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Il richiamo di questa nuova circolare, di fatto rimanda alle disposizioni di una vecchia circolare INPS la n° 197 del 2 / 12 / 2015 che stabilisce un chiarimento preciso su come viene pagata la malattia in periodo di CIG o FIS, che cita:
“OGGETTO: Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (G.U. del 23 settembre 2015) recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Punto 1.8 CIG e malattia

L’art. 3, comma 7 della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.

In considerazione delle diverse fattispecie che in concreto possono verificarsi si ritiene di poter confermare quanto già disciplinato in via amministrativa dall’Istituto e che di seguito si riporta.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
- e l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.

In conclusione: il datore di lavoro dovrà pagare la malattia compresa la carenza e
l’integrazione al 100% fin dal primo giorno dell’evento qualora il ricorso alla CIG/FIS
interessa una rotazione e una riduzione oraria del personale.

CARI DATORI DI LAVORO, NON FATE I FURBI, NON SIAMO SCEMI!

S.I. Cobas nazionale

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