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Richiesta di chiarimenti URGENTI all'INPS, in merito alle tutele previste per i lavoratori fragili così come configurate dall’inizio dell’emergenza sanitaria

(18 Ottobre 2020)

comunicatousi

Roma, 16 ottobre 2020

Alla c.a. Presidente e Organi collegiali INPS via Pec

Spettabile Direzione Generale, Spett.li Organi collegiali,
in merito quanto in oggetto, mi trovo costretta a chiedere chiarimenti sugli istituti previsti a tutela dei lavoratori fragili a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del cosiddetto “Decreto Agosto” al cui art. 26 si legge quanto segue:”… Art. 2) Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Art. 2-bis) A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".
Sono a conoscenza di lavoratori fragili sul territorio nazionale, cui il Datore di Lavoro non è in grado di garantire né un’adibizione a mansioni utili ad essere svolte in modalità agile né la possibilità di seguire formazione online e che, contattati i Vostri uffici, stanno ricevendo risposte difformi. In alcuni casi, hanno ricevuto indicazioni rassicuranti relative possibilità di proseguire con certificati di malattia che possono utilizzare ancora il “ codice V07”, evitando loro l’accumulo nel comporto.
Poiché dal decreto summenzionato non si evince tale possibilità, urge sapere se siano stati istituiti percorsi appositi di tutela o se vi siano ulteriori estremi normativi, per tutti coloro dovessero trovarsi nelle medesime condizioni e che, man mano, stanno rivolgendosi alla nostra Segreteria per avere chiarimenti, evitando in questo modo il rischio concreto di una disparità di trattamento.
In attesa di un sollecito riscontro, considerata la rilevanza della tematica, invio cordiali saluti.

Serenetta Monti - Esecutivo Nazionale USI Unione Sindacale Italiana e Vice Segretario Romano

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