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Segnalazione ed esposto al Governo su situazione lavoratrici "fragili"

(21 Dicembre 2020)

comunicatousi

Roma 19 dicembre 2020


ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI c.a. presidente del Consiglio p.t.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

AL MIUR – Ufficio di Gabinetto del Ministro e Direzione Generale personale docente


OGGETTO: ESPOSTO E SEGNALAZIONE – RICHIESTA DI INTERVENTO A FAVORE DELLE LAVORATRICI FRAGILI IN PARTICOLARE NEL COMPARTO SCUOLA (PERSONALE DOCENTE), per piena e concreta attuazione diritto alla salute (art. 32 Cost.), art. 2087 codice civile e disposizioni di tutela ex D. Lgs. 81 2008.

La scrivente Confederazione sindacale nazionale Usi Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912, unitamente al sindacato di categoria USI SURF, anche a nome di lavoratrici fragili che hanno richiesto il nostro intervento o che hanno conferito mandato ad agire, fa presente la gravità di una situazione rimasta senza adeguata e attuale tutela, lasciando in una situazione di vacanza applicativa delle disposizioni normative citate nell’oggetto e dell’interesse meritevole di tutela di cui agli articoli 1, 2 ,3, 32 Costituzione, delle lavoratrici e lavoratori c.d. “fragili”, in particolare per il comparto Scuola statale di ogni ordine e grado.

L’attuale situazione, che non ha previsto negli ultimi DPCM, come misure e provvedimenti di contrasto ai fattori di rischio e pericolo derivanti da sars cov 2, le disposizioni d tutela per i dipendenti definiti “fragili”, anche con utilizzo di detto personale, specie docente, di modalità in regime di smart working – lavoro agile con il medesimo orario frontale di lavoro e prestazione professionale e lavorativa, ha di fatto accesso una eccessiva e inopportuna discrezionalità, che in diversi casi ha sconfinato nel danno e penalizzazione concreta e una disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti pubblici nelle medesime condizioni sanitarie e di capacità lavorativa, la possibilità a Dirigenti scolastici o a medici aziendali (anche nominati dai dirigenti scolastici), di prendere provvedimenti sui singoli casi, con la relativa penalizzazione e discriminazione.

Per tali motivi, lavoratrici hanno chiesto intervento anche con il conferimento di mandato ad agire, alla Confederazione Usi per sostenere le loro ragioni e invitare il Governo e il Miur, a prendere opportuni provvedimenti e misure, che costituiscano applicazione concreta, di tutela e difesa dei propri legittimi diritti e interessi, meritevoli di tutela, anche nel rispetto della legge su salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008) il codice civile (art. 2087) e in applicazione dell’art. 32 della Costituzione, nonché degli articoli 1, 2, 3 della Carta Costituzionale.

Infatti oltre alle disposizioni legislative e anche di fonte costituzionale, sopra richiamate, i provvedimenti presi nei mesi precedenti avevano disposto delle previsioni, allo stato non reiterate e senza la necessaria chiarezza. L’art 83 del DL 19 MAGGIO 2020 N. 34 convertito nella legge 17 luglio 20 n. 7 sancisce la sorveglianza sanitaria in relazione al rischio di contagio da virus COVID 19 (sars cov 2), sia per soggetti che hanno patologie derivanti da immunodepressione, oncologiche, che per coloro che sono affetti da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore esposizione ai fattori di rischio e pericolo, a danno di condizioni di salute e di integrità psico-fisica;

Che le comorbilità non sono più contemplate nei seguenti provvedimenti normativi, legge n. 126 del 13 ottobre art. 26 comma 2 – equiparazione della malattia al ricovero ospedaliero - e comma 2 bis, con utilizzo e svolgimento del lavoro in modalità di “lavoro agile” o smart working; anche il D.L. n 126 equiparava la c.d. “ malattia d’ufficio” al ricovero ospedaliero che, seppur non implichi nessuna trattenuta, nel contratto collettivo nazionale per il personale 8docente e non docente) del Comparto scuola, rientra purtroppo nell’ambito del calcolo complessivo del c.d. “periodo di comporto”. Tale situazione anomala, danneggia ulteriormente i docenti e le lavoratrici c.d. “fragili”, i-le quali non hanno una incapacità lavorativa totale, ma solo una maggiore esposizione a fattori di rischio e pericolo da contagio al coronavirus rispetto ad altri dipendenti pubblici di altri comparti o di colleghi e colleghe docenti o Ata, quindi NON HANNO UNA CAPACITA’ LAVORATIVA RIDOTTA, per i compiti e funzioni di istituto, che possono essere svolte anche in modalità di lavoro agile (e con le esperienze di funzione docente a distanza, secondo modalità in D.A.D. ora DDI con alunni-e). Tale condizione penalizzante e discriminatoria, con la misura poco opportuna della c.d. “malattia d’ufficio”, anche per lunghi mesi, oltre la stessa previsione governativa dello stato di emergenza (gennaio 2021) – a cagione delle proprie patologie non causate dal corona virus – ha un effetto ulteriormente dannoso, che potrebbe mettere a repentaglio anche la conservazione del posto di lavoro.

Infatti, per coloro che avessero già usufruito di malattia pregressa, come in molti casi di chi ci ha scritto di intervenire, o che avessero necessità di usufruirne in seguito alla conclusione dello stato emergenziale da COVID 19 (sars cov 2), dovrebbero fare i conti con la circostanza che a quei periodi di “assenza giustificata per malattia”, si assommerebbero i giorni di malattia d’ufficio, legati alla condizione di fragilità certificata dal medico competente d’Istituto a cui si sono rivolti i Dirigenti scolastici (in alcuni casi le lavoratrici fragili sono state messe in malattia d’ufficio per lunghi periodi, cioè fino a marzo 2021), con l’effetto economico salariale, la riduzione stipendiale in base alla normativa contrattuale di comparto vigente (com’è noto infatti su un totale di 18 mesi al massimo solo i primi nove mesi, sono retribuiti al 100%, i successivi tre mesi, al 90% ed i restanti 6 mesi al 50%),ma con l’ulteriore effetto, penalizzante e dannoso, di causare con tale anomala modalità di calcolo e di sommatoria dei periodi di malattia, il superamento del periodo di comporto, quindi con il licenziamento delle stesse lavoratrici (cessazione del rapporto di lavoro subordinato).

Si segnala e si espone, che moltissimi Dirigenti scolastici, non si sa in base a quale potere discrezionale, prendono misure che non permettano la fruizione, a favore di queste lavoratrici, di utilizzo e di fruizione del “lavoro agile”, quindi nella stessa mansione e funzione docente, anche con espletamento della prestazione lavorativa e professionale docente con le citate modalità a distanza, nell’esercizio del concreto diritto al lavoro e al corrispondente diritto allo studio di alunni-e delle sedi di assegnazione, di ottenere adeguato processo formativo con il personale docente assegnato in organico, sia a tempo indeterminato che in casi che si sono riscontrati attualmente,per il personale a tempo determinato, (docenti di sostegno ad alunni-e con disabilità). Si ribadisce e si precisa che la modalità di lavoro agile o in smart working, anche per il personale docente di scuola statale, sposta SOLO IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, NON IL CONTENUTO, L’OGGETTO E LA QUALITA’ STESSA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. Si porrebbe inoltra una condizione di disparità di trattamento e di discriminazione, a danno di queste donne, lavoratrici e dipendenti pubbliche del comparto scuola, per le 18 ore medie di prestazione docente frontali, negando loro la modalità di fruizione e corretta erogazione della prestazione professionale e lavorativa alternativa in lavoro agile, non solo rispetto al personale ATA non docente, amministrativo o collaboratore scolastico, che in casi similari è ammesso per le ore di servizio a tale modalità alternativa, senza alcun cambio di mansione e senza riduzione stipendiale (non conforme nemmeno a quanto già disciplinato nelle Pubbliche Amministrazioni, per l’applicazione dell’art. 13 Legge 300 1970 e dell’art. 2103 codice civile, in caso di utilizzo anche temporaneo in mansioni equivalenti o di contenuto inferiore e non sarebbe questo il caso e la fattispecie), ma anche come disparità di trattamento e di discriminazione, nei confronti di altri dipendenti pubblici di altri comparti, che si trovino nelle medesime condizioni di tutela sanitaria e del “loro” diritto alla salute e che sono ammessi a fruire delle modalità di prestazione lavorativa, professionale e da lavoro salariato, in modalità di smart working e di lavoro agile.

Pertanto, alla luce di tale situazione come sopra descritta, esposta e denunciata,

SI CHIEDE ai SOGGETTI IN INDIRIZZO.

Di porre in essere provvedimenti e misure urgenti, per la tutela dei loro diritti e interessi legittimi meritevoli di tutela, anche di fonte costituzionale, finalizzati: al reinserimento nell’applicazione della legge 126, dei e delle dipendenti affetti da comorbilità; a far si che i periodi di malattia derivanti da tali patologie e condizioni temporanee, con assenza per malattia non rientrino nel calcolo per il periodo di comporto, come del resto è già pacificamente riconosciuto a coloro che sono affetti da patologie oncologiche e invalidanti;

a permettere che gli stessi dipendenti, abbiano la concreta possibilità, di riconoscimento del loro diritto al lavoro costituzionalmente garantito ex art 1 e da garantirsi, in combinato disposto degli articoli 2 e 3 della vigente Costituzione, delle leggi che regolano il rapporto di lavoro subordinato nelle pubbliche amministrazioni – comparto scuola, anche in modalità alternativa in remoto, sempre per le loro 18 ore settimanali frontali, senza modifiche contrattuali in pejus, che comportino un inopportuno demansionamento, o un ingiustificato aumento del monte orario a 36 ore settimanali, che risulta essere invece l’orario del personale ATA (amministrativi e collaboratori scolastici); a promuovere la corretta e paritaria applicazione degli obblighi datoriali di cui al D. lgs. 81 2008, dell’art. 2087 del codice civile, anche a queste situazioni di lavoratrici e docenti considerate “lavoratrici fragili”, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto al resto del mondo del lavoro salariato pubblico o privato, con una logica e opportuna attuazione, che limiti un eccesso e uno “straripamento” di competenza da parte dei Dirigenti scolastici o di loro collaboratori, con un uso abnorme dell’autonomia decisionale di cui fruiscono i dirigenti in casi di normale gestione della forza lavoro docente e non docente, ma che non troverebbe adeguata giustificazione in una situazione come quella esposta e descritta, di rilievo nazionale, nella quale sono aumentati i fattori di rischio e pericolo derivanti dal contagio da sars cov 2 e da coronavirus. Ciò allo scopo di garantire determinate situazioni di dipendenti, lavoratrici e docenti affette da patologie oncologiche o progressivamente invalidanti, che non ne limitano la loro capacità lavorativa, con il pieno ed efficace utilizzo delle loro prestazioni professionali e di lavoro subordinato.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro, nonché si invitano i soggetti in indirizzo e i dirigenti apicali del settore, anche per evitare l’alea di un potenziale contenzioso in sede giudiziaria in varie parti del Paese a tutela di diritti e legittimi interessi lesionati, compressi o addirittura violati, di prendere provvedimenti e misure a carattere normativo specifiche, nel senso auspicato dal presente atto, in applicazione degli interessi collettivi pubblici di razionale e coerente applicazione delle leggi di fonte costituzionale o di ratifica di direttive comunitarie, in materia di salute, sicurezza sul lavoro e del diritto al lavoro e alla salute.

I ns. recapiti sono: usiait.1@virgilio.it; usicons.roma@gmail.com;

Distinti saluti e buon lavoro

Per la Confederazione nazionale Usi fondata nel 1912 e a nome e per conto del sindacato di categoria Usi SURF e degli interessi legittimi e diritti di docenti e “lavoratrici fragili” - Prof. Giuseppe Martelli

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