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Capitale e lavoro:: Altre notizie

USI: contestiamo le note QM20210028083 e QM33579 del Dipartimento Servizi Educativi e scolastici di Roma Capitale

(26 Agosto 2021)

comunicatousi

U.S.I. - Unione Sindacale Italiana Confederazione sindacale fondata nel 1912
Federazione intercategoriale di Roma – servizio controversie di lavoro
Largo Veratti 25, 00146 Roma Fax 06/77201444 e mail usiait1@virgilio.it

Roma, 25 agosto 2021 pagine 4 totali via fax e per e mail loro sedi

Al Direttore p.t. Dipartimento Organizzazione/RR.UU. e Relazioni sindacali di Roma Capitale
Alla Direzione del Dipartimento Servizi Scolastici/Educativi di Roma Capitale
Ai Direttori dei Municipi di Roma Capitale e delle Direzioni Socio Educative Mun. Da 1 a 15
Al Segretariato Generale di Roma Capitale
All’Ufficio di Gabinetto del Sindaco p.t. di Roma Capitale
p.c. Agli Assessori p.t. alla Scuola, alla Persona e alla Comunità solidale e al Personale, Anagrafe e stato civile, servizi demografici ed elettorali di Roma Capitale Mammì e De Santis
p.c. Alla c.a. Garante della Privacy P.zza Venezia n. 11 Pec: protocollo@pec.gpdp.it

OGGETTO: NOTE QM20210028083 del 17 Agosto 2021 e QM33579 del 24 Agosto 2021, del Dipartimento Servizi Educativi e scolastici di Roma Capitale. Intervento da sindacato Usi e contestazione giuridico tecnica legittimità provvedimenti, con incidenza negativa e penalizzante per dipendenti addetti ai servizi educativi e scolastici, a tempo indeterminato e determinato e dei servizi esternalizzati, ricadenti sul rapporto di lavoro e sui servizi in affidamento/appalto in corso di svolgimento, a seguito D.L. 111/2021, per contrasto a norme imperative di legge anche di fonte costituzionale e regolamentare europea, incidenti sul rapporto di lavoro subordinato per effetto interpretazione limitativa su “certificazione verde-green pass” e contenuti sanzionatori e discriminatori. DIFFIDA AD ADEMPIERE E INVITO A MODIFICARE CONTENUTO LIMITATIVO DELLE LIBERTA’ E DIRITTI DIPENDENTI, per illegittima applicazione D.L. 111/2021. PREAVVISO INIZIATIVE LEGALI DI TUTELA, per contrasto a norme imperative di legge (artt. 1,2,3, 21 e 32 Costituzione), L. 300 1970 (artt. 1, 7, 8, 15, 38 e 40), art. 2087 codice civile, disposizioni di tutela salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro (D. Lgs. 81 2008), per contrasto a violazione dell’art. 15 CEDU con riferimento alla risoluzione n. 2361 (2021) del Consiglio d'Europa, nonché dei diritti indicati come effetto dei contratti collettivi di lavoro e di quelli sottoscritti con datore di lavoro - Violazione della risoluzione n. 953 (2021) del Parlamento Europeo.

La Usi Unione Sindacale Italiana, fondata nel 1912, legalmente costituita e presente con rappresentanze sindacali presso Roma Capitale e società affidatarie di servizi in appalto e affidamento, interviene con il presente atto e documento, a nome e per conto degli interessi collettivi e personali dei dipendenti comunali, a tempo indeterminato e determinato e di quelli operanti nei servizi e attività in appalto e affidamento negli asili nido e nelle scuole di pertinenza dell’Ente Roma Capitale, interessi collettivi e personali meritevoli di tutela anche di fonte costituzionale e regolamentare europea, nonché tutelate dal sistema di garanzie di norme imperative di legge e contrattuali, citate nell’oggetto e del presente documento.
Il presente atto e documento di intervento del sindacato, a sostegno di atti di diffida e di manifestazioni di volontà dei singoli dipendenti, confuta asserzioni e indicazioni anche di contenuto operativo, comprese quelle indicate negli atti del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e di quelli conseguenti delle Direzioni dei Municipi, Direzioni Socio Educative e del Dipartimento Organizzazione e RR.UU.-Personale, di cui alle note QM20210028083 del 17 Agosto 2021 e QM33579 del 24 Agosto 2021, i cui effetti penalizzanti e di contenuto discriminatorio a danno dei dipendenti e dei settori interessati, nei servizi educativi e scolastici a gestione diretta e in appalto-affidamento (tra le quali quelle di ausiliariato, pulizie, assistenza anche per attività aggiuntive di contrasto al covid 19, trasporto scolastico nell’appalto in “global service”, per ristorazione scolastica, assistenza alunni-e a persone con disabilità tramite Oepa – Aec nelle strutture educative e scolastiche di pertinenza di Roma Capitale), sono conseguenti alle affermazioni di natura impositiva e di obbligo categorico, derivanti da disposizioni di cui al D.L. 111/2021 e a pareri di altre P. Amm.ni, tra i quali gli effetti pregiudizievoli relativi alla c.d. “certificazione verde-green pass”, che INCIDONO SUL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO e in deroga non ammissibile con altre disposizioni valide ed efficaci, prevalenti sulle disposizioni del D.L., relative ai rapporti di lavoro subordinato e alle codificazioni contrattuali, comprese le vicende di natura sanzionatoria e disciplinare. Tali disposizioni ed effetti di natura penalizzante e pregiudizievole, si pongono in oggettivo contrasto con altre disposizioni, citate nell’oggetto del presente atto e documento, nonché con principi e diritti fondamentali posti e consacrati nella vigente Costituzione repubblicana in vigore, con portata tale da comprimere, affievolire, ledere fino quasi al mancato esercizio di prerogative, garanzie e tutele a favore dei dipendenti, su istituti fondamentali del rapporto di lavoro e della sua lecita contrattualizzazione individuale, che richiedono da parte dell’Ente sia come datore di lavoro che come “stazione appaltante”, una serie riflessione in ordine all’effettiva applicazione del D.L. 111/2021 e dell’alea di un corposo contenzioso nelle sedi giudiziarie competenti per materia e territorio, tra cui la Corte di Giustizia Europea e i giudici ordinari, stante la natura penalizzante e negativa sul rapporto di lavoro subordinato in essere e le dichiarazioni e manifestazioni di volontà, dei dipendenti anche dei servizi in appalto e convenzione/affidamento, sulla prosecuzione secondo buona fede, correttezza, diligenza dell’attività lavorativa e delle prestazioni connesse al rapporto di lavoro instauratosi, specie per il personale educativo e docente e non docente ausiliario comunale in base agli effetti ex art. 1372 del codice civile per il contratto di lavoro e il relativo rapporto di lavoro codificato contrattualmente. Il presente atto è da intendersi a tutti gli effetti di tutela di interessi collettivi e personali, di garanzie connesse a diritti e prerogative poste a favore da norme imperative di legge e prevalenti nella “gerarchia delle fonti de diritto” operanti in Italia, quale invito ad adempiere e diffida, con indicazione e invito a MODIFICARE IL CONTENUTO LIMITATIVO DELLE LIBERTA’ E DIRITTI DIPENDENTI, per illegittima applicazione D.L. 111/2021, a fronte del contrasto e delle criticità rilevabili con le disposizioni normative sopra richiamate nell’oggetto del presente atto e documento.
Si richiamano, con riserva di ulteriore, se necessaria, specificazione, le disposizioni che per effetto di una imposizione e applicazione limitativa e penalizzante, dei diritti e delle libertà dei dipendenti di tali servizi e settori richiamati anche dalle note di Roma Capitale citate nell’oggetto, sarebbero compresse, affievolite, limitate nei suoi effetti concreti e favorevoli, dall’applicazione del D.L. 111/2021 in relazione alla c.d. “certificazione verde green pass”, di fonte regolamentare e di fonte costituzionale, con contrasto tale da rendere le disposizioni di cui al D.L. 111/2021 come non applicabili nel senso sanzionatorio e penalizzante sopra espresso. Si cita il contrasto con gli articoli 1,2,3, 21 e 32 della vigente Costituzione repubblicana. Per quanto riguarda l’articolo 32 Cost., per i trattamenti sanitari, prescrive espressamente che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” ; lo stesso articolo, nel precedere la riserva di legge per i trattamenti sanitari, prescrive che “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”; che ad oggi non è stata approvata nessuna legge che impone l’obbligatorietà del “vaccino” contro il SARSCoV-2; che nel rango dei diritti costituzionalmente garantiti, quello al lavoro all’articolo 1, fondamento della Repubblica, rientrando tra i “principi fondamentali” è preminente rispetto alla tutela della “salute pubblica”, svincolata dal combinato disposto degli articoli citati, che rientra nel titolo secondo sotto l’ambito dei rapporti etico-sociali, così come le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della vigente Carta Costituzionale costituiscono obblighi inderogabili dello Stato e delle istituzioni pubbliche, finalizzati a rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale, che leda lo sviluppo della personalità del singolo cittadino o cittadina, nelle formazioni sociali ove si esplica tale personalità, senza discriminazioni.
Inoltre, il Regolamento UE 2021/953 ha fissato I PRINCIPI PER CUI: i cittadini NON possono essere discriminati in relazione al possesso di una categoria specifica di certificazione. Che l’imposizione dell’obbligo di sottostare al trattamento terapeutico, è posta sotto la minaccia della preclusione dell’esercizio della professione e della propria attività lavorativa in senso affatto lato e quindi della ablazione del diritto al lavoro tutelato dagli articoli 1, 2, 3 e 4 dei Principi Fondamentali della Costituzione e della perdita del diritto alla retribuzione riconosciuto dall’art. 32, senza nemmeno assicurare che il “vaccinato” non sia fonte di contagio verso i terzi;
che vi è una chiara violazione del Reg. UE 2016/679, già segnalata dal Garante della Privacy. Si rilevano inoltre le violazioni e i contrasti delle disposizioni di cui al D.L. 111/2021, con violazione dell’art. 15 CEDU con riferimento alla risoluzione n. 2361 (2021) del Consiglio d'Europa, nonché dei diritti indicati come effetto dei contratti collettivi di lavoro e di quelli sottoscritti con datore di lavoro – anche quelli da controllare e verificare come regolarmente applicati, quale adempimento e obbligo come “stazione appaltante” di Roma Capitale, per effetto del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (artt. 100, 101 e 102, tramite R.U.P. e competenze dei D.E.C., nonché in combinato disposto nell’esecuzione dei C.S.D.P. e degli appalti, affidamenti e convenzioni in corso di svolgimento, ex art. 105 comma 9 D. Lgs. 50/2016), nonché la violazione della risoluzione n. 953 (2021) del Parlamento Europeo. Disposizioni e adempimenti che sono entrati a far parte, del ns. “ordinamento giuridico” come elementi e fattori di valutazione complessiva di regole, principi e norme d rispettarsi.
Così come affermato nelle stesse note del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici (in particolare quella del 17 agosto 2021 prot. QM 20210028083) e come si rileva e riscontra dall’analisi oggettiva, razionale e giuridicamente rilevante, diversi aspetti e questioni sono rilevanti e con effetti negativi, sul rapporto di lavoro subordinato, si osserva e si rileva quanto segue. Tali questioni, comprese le disposizioni di natura sanzionatoria poste dal D.L. 111/2021, INCIDONO PROFONDAMENTE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, costituendo un trattamento che comprime e lede, fino quasi ad annullarli, i diritti, le tutele e le garanzie di norme imperative di legge, alcune di fonte costituzionale, in particolare gli articoli 1, 8, 15, 38 e 40 della Legge 300/1970, con divieto di indagini datoriali, anche a mezzo di terzi, non legate a capacità professionali o lavorative (art. 8) o con nullità di patti o atti che siano di contenuto discriminatorio o che rechino comunque pregiudizio, su importanti aspetti del rapporto di lavoro subordinato compresi gli aspetti disciplinari, comprese le opinioni e convincimenti personali (art. 15), con lesione e invalidità totale per quanto riguarda gli aspetti legati ai principi di cui all’articolo 7 S.L., nonché con lesione e inefficacia di tali provvedimenti come il D.L. 111/2021 e gli effetti del c.d. “green pass”, per quanto attiene le condizioni poste nei CCNL di categoria o comparto di riferimento e degli stessi contratti di lavoro individuali dei dipendenti, con forza e valore di legge ex art 1372 c.c. e con applicazione nel senso dell’ottemperanza datoriale, di quanto già indicato nell’adempimento degli obblighi negoziali, tra i quali quelli relativi al rapporto di lavoro subordinato e ai diritti in capo ai dipendenti, ai sensi degli artt. 1175, 1340, 1375 del codice civile per quanto attiene alla diligenza, correttezza e buona fede, che verrebbero meno nel caso di utilizzo impositivo datoriale con contenuti sanzionatori e pregiudizievoli ai danni dei dipendenti, nell’ambito della loro manifestazione del pensiero, libertà di critica anche sindacale, nonché convincimenti personali. Ciò anche in ordine alla c.d. “obbligatorietà” della green pass e degli effetti negativi inerenti il rapporto di lavoro subordinato, in base alle disposizioni normative e imperative di legge sopra citate preminenti nella gerarchia delle fonti del diritto rispetto al D.L. 111 o ad altri provvedimenti di conversione, compresi gi aspetti sanzionatori per l’accesso ai luoghi di lavoro e a fronte di esplicita dichiarazione e manifestazione di volontà, per quanto attiene da parte del dipendente, anche tramite il presente atto, di voler rispettare e adempiere all’obbligo della prestazione lavorativa, come codificata dal contratto di lavoro individuale e dai CCNL di riferimento e all’accesso alla sede di lavoro normalmente assegnata per le funzioni, mansioni e attività di natura professionale e lavorativa. Inoltre sul contenuto sanzionatorio inserito ex novo dal D. L. 111/2021, che qualificherebbe come “assenza ingiustificata” il mancato possesso della “certificazione verde-green pass”, pur in presenza di accertamento della negatività al sars cov 2 o a eventuali varianti per eventuale rischio di contagio, o di altre cause che siano legittimanti la mancata vaccinazione sperimentale per la tutela della salute o della vita del dipendente, si pone un contrasto con le disposizioni contrattuali in vigore a titolo di CCNL dove sono indicate le fattispecie e le inadempienze che, se accertate nelle forme e con le garanzie dovute ex art. 7 L. 300 1970, possono produrre effetti negativi in termini di sospensione del rapporto di lavoro e dalla retribuzione o con conseguenze pregiudizievoli in termini economici con sanzioni di natura amministrativa, in violazione di quanto indicato dallo stesso articolo 7 S.L. o dai rispettivi CCNL di riferimento per il settore privato (per chi lavora in appalto, convenzione o affidamento di servizi pubblici essenziali e strategici) e per le Pubbliche Amministrazioni, l’introduzione di deroghe non munite della sufficiente garanzia e tutela del diritto costituzionale di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) ai CCNL dei comparti e aree e degli artt. 55, 55 bis, 55 ter e 55 quater del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., che a differenza di interpretazioni non garantiste e non coerenti con la Carta Costituzionale, le leggi di rilevanza costituzionale come la L. 300/1970, le disposizioni regolamentari in sede comunitaria o internazionale sopra richiamate, vorrebbero introdurre una sorta di norma “speciale” rispetto al sistema consolidato di garanzie, tutele e diritti dei dipendenti nelle procedure di natura disciplinare e con effetti sanzionatori, da parte del D. L. 111/2021, con effetto di deroga e di mascherato tentativo di comprimere, ridurre e rendere fortemente lesionati, i diritti di difesa e le tutele normalmente apprestate durante il rapporto di lavoro subordinato, in materia di contenzioso disciplinare e di eventuale impugnazione delle relative sanzioni comminate.
Un effetto di “specialità” di tali norme di introduzione novativa e peggiorativa, non munite di sufficienti garanzie rispetto a quelle codificate nelle disposizioni sopra richiamate, anche di fonte costituzionale, per sanzioni di natura disciplinare e conseguenze sanzionatorie, che non trova giustificazione e legittimità nel complesso ordinamento giuridico italiano, comunitario e internazionale, a danno della parte più debole del rapporto di lavoro subordinato, lavoratrici e lavoratori, che si troverebbe sfornita dei normali e garantisti strumenti di difesa e di opposizione, trattandosi nel caso di specie di ipotesi e fattispecie di condizioni oggettive e materiali o di rispetto dei propri convincimenti e opinioni personali, la cui nullità di ogni patto e atto e dei suoi effetti pregiudizievoli, come le discriminazioni e i trattamenti non paritari indicati all’articolo 15 della legge300 1970, è da valutarsi e da prendersi in considerazione quale motivo di abuso da parte del contraente più forte nel rapporto di lavoro, i datori di lavoro, pur di ottenere l’accettazione e l’imposizione coartate di condotte, di fatto e di compressione del diritto, tramite strumenti come la certificazione verde – green pass. Che non va confusa con altro aspetto e obbligo-dovere datoriale rilevante, ex art. 2087 del vigente codice civile, in ordine all’integrità psico fisica e morale da garantirsi a ogni prestatore di lavoro, nello svolgimento e in tutte le fasi del rapporto di lavoro subordinato, nonché con l’altrettanto rilevante obbligo ex D. Lgs. 81/2008, di eliminazione do ogni fattore di rischio o di pericolo che possa mettere a repentaglio la salute (individuale) di ogni dipendente e la sicurezza dei luoghi e ambienti di lavoro, dove si svolge abitualmente la prestazione lavorativa oggetto del rapporto di lavoro contrattualmente codificato, quindi la prevalenza nel rispetto dell’impianto costituzionale vigente, del diritto alla salute del dipendente e alla sua sicurezza, a fronte di non ben identificate motivazioni di “salute pubblica”, che verrebbero meno se per primo non si rispettano le garanzie, i diritti e le libertà apprestate, disciplinate e codificate dal complesso del ns. ordinamento giuridico italiano, esteso alle disposizioni di fonte comunitaria e internazionale, a favore delle cittadine e dei cittadini quando assumono le caratteristiche di lavoratori e lavoratrici, nell’ambito di un prestabilito e contrattualmente disciplinato rapporto di lavoro subordinato. Si tratta in definitiva, di una serie di imposizioni, forzature, abusi in capo a ogni datore di lavoro, che incidono su aspetti fondamentali e rilevanti del rapporto di lavoro subordinato in essere, indicati da norme del D.L. 111/2021 o da eventuali atti di conversione, che derogherebbero in modo pregiudizievole e peggiorativo, a garanzie, tutele e diritti, codificati da altre disposizioni imperative di legge la cui prevalenza, nel rapporto di lavoro subordinato e nel suo svilupparsi nelle relazioni negoziali tra le parti, è oggettivamente rilevabile per i fattori di riequilibrio della disparità tra datori di lavoro e dipendenti nell’organizzazione del lavoro, nella supremazia gerarchico funzionale tipica del rapporto di lavoro subordinato. Rilevanti al punto tale da non poter essere derogate o aggirate con misure, strumenti o provvedimenti con effetti pregiudizievoli anche di natura economica o della sospensione del rapporto di lavoro stesso, come quelli posti dal D.L. 111/2021 o da eventuali accordi sindacali che ne farebbero da eventuale corollario, la cui illegittimità erga omnes è codificata dalla natura pattizia di accordi in deroga a leggi e disposizioni normative di fonte e rango superiore a tutela di dipendenti pubblici e privati 8si veda quanto indicato all’art. 40 L. 300/1970), nella valutazione preliminare e nella qualificazione degli interessi in gioco e dei suoi effetti.
Tutto cioè premesso, valutato e rilevato, per i motivi di cui sopra, si invita e diffida
le Autorità in epigrafe indicate, in persona del dirigente/responsabile in indirizzo per quanto di competenza: a non dare esecuzione al contenuto precettivo del decreto legge per le evidenti violazioni dei principi costituzionali e della Comunità Europea, stante il diritto dell’istante di scegliere liberamente se vaccinarsi o meno, al predetto del decreto, senza che ciò comporti il loro collocamento in permessi o ferie forzate, la loro sospensione dal lavoro senza retribuzione o, peggio, il loro licenziamento, sospendendo e/o annullando i provvedimenti datoriali che nel frattempo sono stati adottati e dovessero essere adottati in tal senso; a non richiedere all’ingresso dell’Istituto o sede abituale di lavoro, l’esibizione delle certificazioni verdi-green pass, da parte del personale docente e non docente, del personale dei servizi in appalto connessi ai servizi scolastico educativi, degli stessi alunni-e, ad opera di funzionari che non appartengano alle Forze di polizia, al personale dei Corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e al personale delle Forze armate; ad utilizzare e far utilizzare, tamponi salivari non invasivi, rimborsando ogni onere derivante dai costi per tamponi che dovranno essere sostenuti al fine di poter esercitare il proprio diritto al lavoro, sancito costituzionalmente; a valutare la prevalenza e la supremazia giuridica delle disposizioni imperative di legge relative ai vari aspetti del rapporto di lavoro subordinato, nonché alla prevalenza della piena ed efficace tutela della salute personale dei dipendenti e della sicurezza negli ambienti di lavoro dove i dipendenti operano e prestano l’attività lavorativa e professionale, tutelata da norme italiane e comunitarie, in considerazione delle manifestazioni di volontà e di dichiarazione dei dipendenti, di voler efficacemente prestare la propria attività lavorativa e professionale, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato in corso di svolgimento anche in regime di appalto/affidamento/convenzione, senza effetti penalizzanti, pregiudizievoli o peggiorativi dovuti alla inesatta, illegittima e non coerente applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 111/2021 o da atti di eventuale conversione in legge, lesivi di garanzie, diritti e tutele di legge;
infine, a risarcire l’istante per tutti i danni patrimoniali patiendi, anche come lucro cessante e danno emergente, nonchè per le attività di natura risarcitoria per danno biologico ed esistenziale, in caso di ulteriore attività penalizzante, sanzionatoria ai danni di lavoratori e lavoratrici utilizzati nel complesso delle funzioni, attività, mansioni relative e connesse alla loro prestazione lavorativa e professionale da garantirsi come esercizio concreto e tutelato giuridicamente e contrattualmente.
Si invita altresì, il Garante della Privacy a contestare l’utilizzo e il trattamento dei dati personali e sensibili in contrasto con la normativa sulla privacy e con il regolamento GDPR, violazione dell’art. 36, par. 4, e D.L. del 22 aprile 2021, 52, adottato senza che il Garante sia stato consultato e della nota prot. 7742 del 6 maggio 2021 non recepita dell’art. 3 comma 4, del dl n. 105/2021.
Con osservanza, si ringrazia per l’attenzione e si resta in attesa di vs. decisioni e determinazioni in merito, a fronte di tale atto e documento di intervento con invito ad adempiere e diffida. Per contatti e comunicazioni, recapito e mail usiait1@virgilio.it

Trasmette e inoltra per Usi, a nome e per conto della tutela di interessi collettivi e personali meritevoli di tutela, del personale educativo, insegnante, docente e non docente, comunale e di dipendenti dei servizi e attività gestite tramite soggetti terzi in regime di appalto/affidamento/convenzione per conto di Roma Capitale nei servizi scolastici ed educativi – il segr. locale intercategoriale p.t. Roberto Martelli

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