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La classe operaia va in fumo

La classe operaia va in fumo

(8 Settembre 2011) Enzo Apicella
L'articolo 8 della manovra economica permette i licenziamenti senza giusta causa

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SEGNALAZIONE E INTERVENTO SU BANDO DI GARA CASA DI RIPOSO COMUNALE DI ROMA 3: C'E' RISCHIO DI TURBATIVA D'ASTA E DI ALTRI ILLECITI

Un'altra brutta storia sulla pelle di chi lavora e degli anziani utenti"

(2 Ottobre 2021)

comunicatousi

UNIONE SINDACALE ITALIANA Usi – fondata nel 1912 Confederazione sindacale nazionale e federazioni locali intercategoriali Segr. Prov. intercategoriale e servizio controversie di lavoro Sezione sindacale e Rsa Usi c/o Casa di Riposo comunale Roma 3 soc coop IL CIGNO LARGO VERATTI 25 00146 ROMA -FAX 06/77201444 e mail usiait1@virgilio.it

Roma, 1° Ottobre 2021


All’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Roma – U.T.G. via fax 06 67294555
Direzione Generale c.a. Direttore Generale – Dott.ssa …………..
direzione.generale@comune.roma.it protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it
Al Segretariato Generale di Roma Capitale Dott……………………
Protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it
Vice Direttore Generale - Area Tematica Servizi alla Persona e Direttore ad interim Dipartimento Servizi alla Persona, Comunità solidale Dott. ….dipartimento.politichesociali@comune.roma.it fax 06 77207587
Al Direttore di Direzione Dott.ssa dir.serviziallapersona@comune.roma.it

OGGETTO: SEGNALAZIONE E INTERVENTO CON OSSERVAZIONI E RILIEVI CRITICI DA SINDACATO USI, su procedura in corso di bando di gara e atti relativi (All. C, C.S.D.P. LOTTO 1), riferimento bando di gara numero 8130867, LOTTO 1 (Casa di Riposo comunale Roma 3) CIG 8731315D10, con riscontro errori e anomalie, non conformità al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 23 comma 16, art. 100, 101, 102, 105 comma 9), al rispetto del CCNL di settore e maggiormente applicato nella zona ove si svolge la prestazione lavorativa (addetti-e Coop. Sociali) per costo del lavoro, utilizzo corretto tabelle ministeriali e inquadramento/livello del personale in organico con qualifica di OSS (anche a seguito accordi sindacali sottoscritti, efficaci, validi e in vigore, negli ultimi due cambi di appalto e gestione ex art. 37 CCNL Coop. Sociali e art. 50 D. lgs.50/2016, del 2016 e del 2019), con richiesta di corretta applicazione nella predisposizione delle correzioni e integrazioni al bando di gara e del CSDP per il LOTTO 1, CdR Roma 3, con pregiudizio e penalizzazione per il personale in organico e soggetto al cambio di appalto (art. 15 e 38, art. 40 L. 300 1970), L. 367/1958 di ratifica convenzione OIL N° 87.
RICHIESTA DI SOSPENSIONE IN AUTOTUTELA, delle disposizioni del bando anomale e non conformi alla situazione in fatto e in diritto, con ripristino condizioni di legalità, correttezza amministrativa, con attuale e concreta configurazione di illeciti e anomalie sulla procedura in corso di svolgimento, a danno di lavoratori e lavoratrici del LOTTO 1, con fattispecie di reati disciplinati e previsti all’art. 353 c.p., 328 c.p., 476, 479 c.p. Invito e diffida ad adempiere, preavviso iniziative in caso di omissione, ritardo e inazione per eliminazione e correzioni errori e anomalie, presso A.G. e organi di vigilanza, competenti per materia e per territorio, nell’ambito delle attività di natura sindacale, di tutela e garanzia della forza lavoro.

La Usi Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912, segreteria intercategoriale e con rappresentanza sindacale costituita e operante nell’appalto delle Case di Riposo comunali fin dal 1999 ex art. 19 nuova formulazione L. 300/1970, a seguito di sottoscrizione di accordo sindacale ex art 37 CCNL Coop Sociali (CCNL di settore e maggiormente utilizzato nella zone ove si svolge, a Roma, la prestazione lavorativa del personale della Casa di Riposo Comunale di Roma 3 in via G. Ventura 60 Roma, identificato nel LOTTO 1 del bando e avviso di gara), attualmente anche presso il soggetto aggiudicatario, Soc. coop sociale IL CIGNO, interviene per quanto indicato nell’oggetto del presente atto, a titolo di intervento di natura sindacale con le prerogative e le garanzie di legge e costituzionali, nonché a tutela interessi collettivi del personale in organico nell’appalto in questione e degli interessi generali di corretta, efficace, efficiente, diligente azioni amministrativa e buon andamento del servizio, con utilizzo di risorse economiche, fondi pubblici in appalti e contratti per erogazione di servizi pubblici essenziali, con la segnalazione e i rilievi critici sulla non conformità, per inesatte, imprecise, dichiarazioni non corrispondenti al vero, contenute nel bando di gara (All. A) nel CSDP per il LOTTO 1 CDR ROMA 3 (All. C-1), riferimento bando di gara numero 8130867, LOTTO 1 (Casa di Riposo comunale Roma 3) CIG 8731315D10, a disposizioni di legge, tra cui il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In particolare, dalla lettura degli atti di gara, per il LOTTO 1 relativo alla Casa di Riposo di Roma 3, si sono riscontrate le seguenti anomalie, errori, inesattezze e dichiarazioni non corrispondenti a verità e correttezza, di grave rilevanza, tale da inficiare il regolare svolgimento in termini di trasparenza e correttezza, della gara di appalto del servizio, con uno squilibrio delle normali “regole” negli appalti e il forte rischio di veder falsati gli esiti di gara e le valutazioni conseguenti, l’alea di avvantaggiare alcuni partecipanti al bando di gara, a detrimento di altri, fino all’ipotesi di cui all’art. 353 del vigente c.p., la cui concretezza e fondatezza è attuale, rilevante e con effetti negativi, penalizzanti per lavoratori e lavoratrici, sia dal punto di vista economico – salariale, che dal punto di vista normativo e contrattuale.
In particolare, si osserva e si segnala che, nell’Allegato A Bando di Gara – Progettazione di gara pagina 13, numero 10 lettera c),in relazione al calcolo di spesa per il personale O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) è affermato in modo inesatto, non corrispondente al vero, quanto affermato nell’ato a firma Dott.ssa……, che “…prendendo a riferimento il livello C1, che è l’inquadramento attuale degli operatori in servizio…”. NON E’ ESATTO E NON E’ VERO, quanto affermato dal Direttore di Direzione, almeno per il LOTTO 1 e il personale OSS della Casa di Riposo di Roma 3. Dal 1° marzo 2016, a seguito di sottoscrizione di accordi sindacali applicativi del CCNL Coop. Sociali nella procedura dell’art. 37 di cambio di gestione e appalto, nonché nel successivo accordo dell’ottobre 2019 (entrambi sottoscritti da Cgil Cisl Uil e Usi), il personale OSS è inquadrato a C2, trattandosi di personale che svolge attività socio assistenziali di rilevanza sanitaria, presso struttura residenziale come la Casa di Riposo comunale di Roma 3 (dove tra l’altro, diversi operatori e operatrici sono in servizio da moltissimi anni, passando da un SS.AA. all’altro, con cambi di gestione e continuità lavorativa, occupazionale, salariale come da CCNL e secondo le condizioni di miglior favore applicative del CCNL, delle leggi sul lavoro, in osservanza all’art. 40 L. 300/1970 e con legittima aspettativa di veder tutelate le prerogative acquisite anche ex art 13 S.L.), non quindi come semplici assistenti domiciliari che operano nei servizi municipali e territoriali di assistenza all’area della terza età (SAISA), ma con competenze, mansioni e funzioni maggiormente articolate e complesse, tipiche della figura di OSS, che opera in questo tipo di strutture residenziali, rispetto alle mera opera di assistenza domiciliare a utenti sul territorio con appalti di livello municipale. Ne consegue, che tale asserzione dell’ENTE Committente e della stazione appaltante, come sopra descritta, non corrisponde a quanto è in atti e con corretto inquadramento e livello acquisito da tale personale, condizione che non può non essere di piena conoscenza di Roma Capitale, anche in sede di informazioni propedeutiche alla predisposizione degli atti di gara in questione. Inoltre, le stesse tabelle ministeriali da prendere a riferimento del complessivo costo del lavoro, del settembre 2020 (comprensive dell’ultima tranche di adeguamento contrattuale), indicano nel decreto del Ministero, il rispetto e l’ottemperanza di quanto è già stabilito all’articolo 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’effetto che non possono essere presi in considerazione, in modo valido ed efficace, importi con costo del lavoro inferiore a quelle tabelle che riportano i corretti inquadramenti, livelli e retribuzioni lorde, se non con la penalizzazione di recare pregiudizio, con divieto e nullità ex art 15 L. 300 1970 (legge applicabile per espresso richiamo del CCNL di settore Coop Sociali all’articolo 3), di patti o atti contrari a quelle legittime aspettative sul corretto inquadramento, livello acquisito da anni corrispondete alle mansioni effettivamente svolte nelle strutture residenziali quali le Case di Riposo comunali di Roma Capitale, meritevoli di tutela e codificate da accordi sindacali di livello aziendale, applicativi del CCNL di settore e di riferimento, con quanto è connesso ai fini di retribuzione, scatti di anzianità, come condizione pattizia di miglior favore, contrattualmente efficace anche ex art 1372 codice civile come effetto pure nei confronti di terzi soggetti (come nel caso di specie, Roma Capitale), tutelata come condizioni migliorativa anche ai sensi di quanto disciplinato all’art. 40 della stessa Legge 300 1970.
Né la dizione utilizzata, in modo anch’esso ambiguo e non scevro da dubbi di legittimità, nel bando di gara “servizio di…assistenza domiciliare alla persona anziana e servizi connessi presso le strutture residenziali di Roma Capitale”, Allegato A degli atti di gara, deve trarre in inganno, poiché la dizione corretta, come era nei precedenti bandi di gara per il medesimo servizio che anche in questi atti che si contestano, non produce alcuna mansione nuova o modalità differente di svolgimento dello stesso da parte del personale OSS se non una maggiore complessità di mansioni articolate come servizio socio assistenziale a rilevanza sanitaria h24 in struttura residenziale che troverebbe corrispondenza nel corretto inquadramento a C2 di tale personale come è in uso da almeno 5 anni e mezzo, risulta sempre con atti a firma della Dott. ssa …………., nel C.S.D.P. per il LOTTO 1 Casa di Riposo di Roma 3 gara n° 8130867, allegato C -1 degli atti di gara, dove testualmente si dichiara (ndr e non potrebbe essere altrimenti): “PREMESSA…OGGETTO E’LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA ANZIANA…E ALTRI SERVIZI PER GLI OSPITI CH VIVONO PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI DI ROMA CAPITALE…”, con servizio h24 per 365 giorni continuativi. Servizi che sono per quanto riguarda il personale OSS, come già detto, ma ribadito nel CSDP citato, all’interno di una serie di interventi assistenziali e sociali di rilevanza sanitaria (ndr mentre quelli di rilevanza sanitaria strettamente intesi, sono di competenza della ASL), in un “…SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DELLA REGIONE LAZIO”, in sinergia con l’Ente Locale committente, secondo gli indirizzi e le linee guida della L.R. 11/2016 e delle D.G.R. 124-125-126/2015.
Come possa configurarsi una serie di interventi integrati, in strutture residenziali di Roma Capitale, con certe caratteristiche del servizio e delle prestazioni lavorative, professionali e di mansioni articolate del personale OSS per la Casa di Riposo di Roma 3, alla stessa stregua di un mero servizio di…assistenza domiciliare, pur importante per il territorio ma con motivazioni e caratteristiche differenti, da svolgersi nelle abitazioni private di utenti aventi diritto, alla terza età, allo scopo di operare una inopportuna, illegittima e fuorviante “retrocessione” da C2 a C1 del personale OSS in servizio in quella Casa di Riposo comunale di Roma 3, con le penalizzazioni salariali, retributive, contributive, di corretto inquadramento, livello attribuito e conseguito da anni (con conseguente copertura nei budget coerenti con le tabelle ministeriali el’art. 23 comma 16 del D. Lgs.50/2016, anche in ossequio e ottemperanza reale ai criteri di cui alla D.C.C. 135/2000 e al regolamento attuativo D.C.C. 259/2005 di Roma Capitale, per la copertura economica nei bandi di gara, affidamenti, appalti, convenzioni di servizi) e in applicazione di accordi pattizi di livello contrattuale di secondo livellocomequelli sottoscritti dagli organismi aggiudicatari con OOSS e Rsa interne fin dal marzo 2016 e mai contestati per ben due bandi di gara consecutivi, dal committente Roma Capitale e dalle stazioni appaltanti, per quanto riguarda la loro efficacia vincolante, è questione rilevante, attuale e concreta, con asserzioni contraddittorie nei vari documenti e atti di gara sopra citati, anche con la configurazione di illeciti di natura penale oltre che di quelli di natura amministrativa e contabile, di trasparenza e correttezza. SUL PUNTO COME SU QUELLI SUCCESSIVI DEL PRESENTE ATTO, SI RICHIEDE IN AUTOTUTELA, da parte dell’A.C. e con vigilanza sugli atti da parte del competente U.T.G. presso la Prefettura di Roma, L’INTEGRAZIONE, CON MODIFICA DEGLI “ERRORI MATERIALI” segnalati e rilevati, LA SOSPENSIONE DELLA VERSIONE ATTUALE DEL BANDO DI GARA E DEGLI ATTI RELATIVI PER IL LOTTO 1 –CASA DI RIPOSO DI ROMA 3, con modifica-integrazione (e conseguente rimessa in termini per non creare ulteriori fattori di squilibrio tra i partecipanti al bando di gara stesso) dei punti “incriminati” e non corrispondenti ad esattezza, verità e rispetto di metodo e di merito, eliminando il fattore di rischio e pericolo per le condizioni del personale OSS in organico e in servizio presso la CdR di Roma 3 e l’alea della configurazione concreta del reato previsto e punito all’art. 353 c.p., quindi con una situazione non equa a vantaggio di alcuni partecipanti al bando di gara per il LOTTO 1, con esperienza acquisita nella mera “assistenza domiciliare” ad anziani (presso le loro utenze e abitazioni private), a danno di altri soggetti partecipanti, che hanno maggiore esperienza, presenza sul territorio nazionale o locale, nel delicato e articolato sistema integrato di SERVIZI ALLA PERSONA ANZIANA, socio sanitari, socio assistenziali a rilevanza sanitaria, sanitari con rilevanza sociale, H24 NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI (pubbliche), COME LE CASE DI RIPOSO COMUNALI – ROMA CAPITALE.
A conferma di tale erronea e squilibrata impostazione, che risulta dalla lettura degli atti di gara per il LOTTO 1 CdR Roma 3 CIG 8731315D10 GARA N° 8130867, sempre nel CSDP ALLEGATO C-1, si segnala altra anomalia, che rischia di compromettere la qualità del servizio agli anziani utenti nella Casa di Riposo e la condizione lavorativa e professionale del personale, anche in questo caso a conferma di dichiarazione in atti pubblici che costituisce ipotesi di illecito amministrativo (e anche di reato, secondo quanto indicato all’art. 328 c.p., 476 e 479 c.p., fino all’ipotesi di cui all’art. 353 c.p.), nel CSPD al punto 5 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ E QUALITA’ ORGANIZZAZIONE. Sono inseriti, nei criteri di esperienza del personale e di soggetti partecipanti, in condizione di priorità, “…l’assistenza domiciliare agli anziani …presso il domicilio o presso strutture socio assistenziali…”, dando quindi una rilevanza eccessiva a chi ha svolto, anche in modo efficace non si discute, attività diverse da quelle che contraddistinguono coloro che hanno maturato e possono provarlo, anche in sede di offerta tecnica, esperienze e gestioni di servizi preso strutture residenziali o anche semi-residenziali, rivolte alla terza età, esperienza professionale e requisiti maggiormente stringenti e comprovanti, la capacità di saper proporre soluzioni di servizio e di prestazione, progettuali, in termini qualitative maggiori e maggiormente attendibili in strutture e in attività come nelle Case di riposo comunali o anche private convenzionate, rispetto a chi ha effettuato attività di mera assistenza domiciliare di base, presso le abitazioni private di anziani utenti, attività che richiedono minore competenza e possesso di titoli di contenuto qualificante più basso (assistenti familiari, badanti, assistenti domiciliari e dei servizi tutelari Adest…), rispetto alle competenze richieste al personale OSS. Si segnala poi al punto 6.1.5. del citato CSDP, altra anomalia, per quanto riguarda i titoli che il personale deve possedere,tra coloro che stanno nei soggetti partecipanti a questo bando di gara per il LOTTO 1 CDR Roma 3. E’ indicata l’attività di Operatore Socio Sanitario O.S.S., figura determinata da specifici protocolli della Conferenza Stato- Regioni-Città metropolitane e che si acquisisce con corso teorico pratico, parte in aula e parte in prestazione, pari a 1000 ore, che rilascia apposito attestato e titolo di OSS, che negli anni ha progressivamente sostituito quelli precedentemente richiesti, che sono utilizzabili in forma residua e nelle more dell’ottenimento del titolo corrispondente di OSS, garantendo la continuità lavorativa e occupazionale. Al punto 6.1.5. DEL CSDP, invece, NON SI CITA CHE IL TITOLO NECESSARIO E’ QUELLO DI OSS, ma si articolano un serie di titoli di contenuto inferiore (Adest, Ota, Osa, Assistente familiare) e un’anzianità di servizio minima di due anni nei servizi di assistenza domiciliare alla terza età. Sarebbe stato corretto inserire, come condizione preliminare per garantire un livello professionale mediamente qualificato e attendibile, che il titolo e requisito professionale richiesto è quello di O.S.S., con anzianità di servizio anche triennale nei servizi in strutture residenziali o semi residenziali accreditati e in via residuale, il possesso di titoli di contenuto inferiore e una maggiore anzianità di servizio nell’area terza età e specifica in strutture residenziali, fermo restando l’impegno per il S.A., in sede di aggiudicazione dell’appalto, di predisporre per coloro che ne fossero sforniti, la partecipazione ai corsi e l’ottenimento del titolo di OSS, come requisito di garanzia della qualità della prestazione professionale agli anziani. ATTUALMENTE, NELL’ORGANICO IN SERVIZIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI ROMA 3, IL PERSONALE E’ MUNITO DEL TITOLO E DEGLI ATTESTATI RELATIVI DI O.S.S., oltre ad un’anzianità di servizio maggiore dei due anni minimi richiesti, elemento che se non preso in debita considerazione dall’Ente committente, apportando l’integrazione, correzione e modifica anche al punto 6.1.5., porterebbe ad un altro squilibrio, non solo in termini di inquadramento professionale e livello come ampiamente descritto nei punti precedenti del presente atto di segnalazione e intervento, a danno del personale in organico che sarebbe penalizzato economicamente e dal punto di vista normativo,in sede di passaggio diretto tra società uscente e società subentrante ex art. 37 CCNL di settore e dell’art.50 D.LGS. 50/2016, come condizione di priorità rispetto ad altri lavoratori e lavoratrici, ma anche per la qualità della prestazione professionale all’utenza anziana e delle mansioni articolate richiesta, di servizio socio assistenziale di rilevanza sanitaria nel “sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” nelle Case di Riposo e come linea guida della stessa Regione Lazio. UN’ANOMALIA PREOCCUPANTE, che unita alle altre segnalate e rilevate con il presente atto, getta diverse ombre sulla trasparenza, correttezza, capacità di gestione ottimale ed efficiente del servizio, come “buon andamento” ex art. 97 Cost., nonché del corretto utilizzo della forza lavoro attualmente in servizio e in organico nell’appalto, che si troverebbe per il LOTTO 1, fortemente penalizzato e dequalificato, anche come “impulso motivazionale” fin qui dimostrato in tanti anni di lavoro, da scelte e asserzioni inesatte, imprecise, inopportune come risulta anche al soggetto segnalante Usi alla lettura degli atti di gara e all’esperienza concreta maturata, in molti anni di intervento nel settore nei servizi sociali, socio sanitari, assistenziali ed educativi, per la tutela di interessi collettivi di chi lavora anche in regime di appalto, di quelli “collettivi diffusi” e generali di erogazione corretta, efficace, efficiente, trasparente di servizi pubblici.
Da ultimo all’articolo 14, SOPRALLUOGO, si riscontra un’insufficiente indicazione, rispetto a quanto genericamente asserito, delle disposizioni e ipotesi per l’accesso di familiari, utenti e della stessa forza lavoro, nella Casa di Riposo di Roma 3, in applicazione delle varie disposizioni relative alle varie situazioni per l’esibizione della c.d. “certificazione verde – covid 19”, in particolare per coloro che fruiscono dell’ipotesi tampone, nonché delle misure, provvedimenti e garanzie a tutela del personale in servizio (e indirettamente di utenza e familiari o visitatori) per quanto riguarda la salute e la sicurezza di luoghi e ambienti di lavoro (D. Lgs. 81 2008, art 2087 codice civile), il contrasto ai fattori di contagio, anche per quanto riguarda la forza lavoro impiegata, delle disposizioni del novembre 2020, in vigore, della Regione Lazio (tamponi al personale anche di questi servizi e attività, ogni 15 giorni). Sarebbe stato opportuno inserire clausole che richiamassero i soggetti affidatari e aggiudicatari, al rispetto di queste disposizioni specifiche di legge e ai protocolli aziendali di contrasto al sars cov 2 o covid 19, nonché il riferimento anche alle modifiche, integrazioni doverose come adempimento di legge, al D.V.R. aziendale e per l’Ente committente-stazione appaltante, del D.UV.R.I.
TANTO PREMESSO, COME INDICATO ANCHE NELL’OGGETTO DEL PRESENTE ATTO E NELLE ARGOMENTAZIONI UTILIZZATE, AI FINI DI “PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA” dell’azione e degli atti dell’Ente Locale Roma Capitale, onde evitare l’alea di contenziosi in sede giudiziaria, nonché l’adozione di misure di tutela legale, di chi lavora e degli utenti, anche sotto il profilo penalistico per la configurazione di diverse fattispecie di reato e per la correttezza, trasparenza ed equità della procedura in corso di svolgimento del bando di gara e degli atti relativi predisposti, SI RICHIEDE DI MODIFICARE, INTEGRARE E CORREGGERE, a titolo di “errori materiali”, le anomalie e le distorsioni rilevate e segnalate, alcune di rilevante impatto negativo per la forza lavoro in organico e in servizio alla CdR di Roma 3, nonché a sospendere (rimettendo in termini, se del caso, i legittimi partecipanti alla procedura di gara), nelle more delle doverose integrazioni e correzioni, gli effetti negativi degli atti e nei punti contestati, allo scopo di eliminare ogni legittimo dubbio e ogni fattore di rischio, dagli squilibri evidenziati, che portano alla configurazione delle fattispecie di cui agli articoli 328 c.p., 353 c.p., nonché 476 e 479 c.p. In caso di mancato riscontro, ottemperanza e verifica, o comunque inazione da parte dei soggetti a vario titolo interessati, a partire dalla stazione appaltante e dall’Ente committente Roma Capitale, su tale segnalazione, osservazione e rilievi,in tempo utile per garantire le legittime aspettative, i diritti e regolari condizioni di tutela della forza lavoro secondo le leggi e le disposizioni contrattuali nazionali e pattizie di secondo livello di miglior favore acquisite da anni, nonché sulla regolarità e trasparenza della procedura di gara da fattori di squilibrio e di iniquità di trattamento, ci si riserva di procedere innanzi agli organi di vigilanza e all’A.G., competente per materia e per territorio, nell’ambito delle legittime prerogative di iniziativa sindacale e di intervento di tutela e garanzia della forza lavoro e, indirettamente, della cittadinanza. Certi che tali rilievi, osservazioni e segnalazione, siano tenute nel debito riguardo e considerazione, si inviano i ns. distinti saluti.

Trasmette per Usi Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 e per le funzioni di tutela e intervento sindacale – il segr. intercategoriale p.t.

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