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(16 Gennaio 2012) Enzo Apicella

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OEPAC: ANALISI COMMENTATA E DOCUMENTO CON INDICAZIONI UTILI DOPO L'ACCORDO TERRITORIALE QUADRO DI AGOSTO

(29 Agosto 2022)

OEPAC (Operatori Educativi Per l’Assistenza e la Comunicazione, assistenza specialistica alunni-e con disabilità), sottoscritto ad agosto 2022, ACCORDO TERRITORIALE QUADRO con le CENTRALI COOPERATIVE, per il personale che lavora nelle scuole comunali e statali sul territorio di ROMA CAPITALE. Analisi commentata e consigli utili da Usi Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 – coord. Lav. coop sociali e terzo settore. La LOTTA RICOMINCIA…

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E’ stato sottoscritto il 10 agosto 2022, dalle centrali cooperative Legacoopsociali, Confcooperative-Federsolidarietà e Agci del Lazio con Cgil e Cisl, un accordo territoriale valido per chi lavora, con la qualifica di Oepac (Operatori Educativi Per l’Assistenza e la Comunicazione, assistenza specialistica alunni-e con disabilità, già AEC OEPA), nelle scuole comunali e statali (fino alle scuole secondarie di primo grado, scuole medie), applicativo delle scelte di Roma Capitale fatte nei mesi scorsi, con la delibera di Giunta comunale 162 del maggio 2022 e della deliberazione dell'assemblea capitolina numero 22 del 20 aprile 2022.

Le deliberazioni dell’Ente locale, sperimentali per i prossimi anni scolastici 2022/2024 e rinnovabili per altri due anni, costituiscono anche le LINEE GUIDA per questo settore, dove sono utilizzati circa TREMILA lavoratrici e lavoratori di cooperative ed enti accreditatisi nel RUAS – Registro Unico Accreditati Scuola, istituito presso il Dipartimento Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, attraverso lo strumento individuato come scelta operativa dal Comune più grande d’Italia per la gestione di questo importante e strategico servizio all’utenza e alle famiglie, dell’ACCREDITAMENTO, a cooperative ed enti del terzo settore e con scelta all’interno degli enti accreditati nel RUAS, da parte delle famiglie di alunni-e (che sono poi i veri beneficiari del servizio, che serve alla realizzazione del diritto allo studio e all’istruzione di ragazzi e ragazze con varie forme di disabilità fisica, motoria, sensoriale e cognitivo-intellettiva e ai processi di autonomia e inclusione scolastica e sociale), della cooperativa, con la conseguenza che IL PERSONALE CHE HA IN CARICO QUEGLI UTENTI, segue per CONTINUITA’ EDUCATIVA E DI INTERVENTO, la scelta delle famiglie e può cambiare anche cooperativa, con un’applicazione specifica del “cambio di gestione/appalto”.

La scelta del MECCANISMO DELL’ACCREDITAMENTO, frutto di una prima deliberazione di iniziativa consiliare nella Giunta Raggi, con ben altre caratteristiche che mantenva un regime misto con gli appalti e affidamenti usati fin dal 1998 quando il Comune di Roma dismise il servizio precedentemente svolto da personale comunale (con la qualifica di Aec, Assistente educativo Culturale, figura in fase di chiusura e dismissione nell’organigramma e dotazione organica capitolina, ne restano 6 di dipendenti comunali), che suscitò forti critiche di operatori e operatrici e di parte del movimento sindacale attivo in qesto settore fra cui l’Usi e l’Associazione utenti e consumatori Usicons, è stata ribadita e corretta dall’attuale Giunta Gualtieri, con deliberazione dell’aprile del 2022 (la numero 22) e confermata dalle LINEE GUIDA della Giunta (D.G.C. 162/2022).

In pratica, per evitare anche lunghi contenziosi giudiziari con cooperative escluse dai meccanismi usati in passato, su appalti con offerte eccessivamente ribassate e anomale (e peggioramento di condizioni di lavoro con disparità di trattamento odiose per chi ci lavorava, soggette ad interpretazioni discrezionali pure di dirigenti scolastici), procedure di accreditamento farraginose con sovrapposizioni di competenze tra Dipartimenti centrali e Municipi, applicazione della scarsa normativa specifica di settore in maniera disomogenea sui territori e nelle stesse imprese cooperative, è stato RISTRUTTURATO E MODIFICATO L’IMPIANTO e poste le base per una variazione, in linea con le scelte operate dalla Regione Lazio, che alcuni anni fa aveva DEFINITO LA FIGURA PROFESSIONALE DI OEPAC, della gestione del servizio e del trattamento, normativo ed economico del personale utilizzato.

A questo proposito, va ricordato che in molte situazioni il rapporto di lavoro di Aec-Oepa oggi OEPAC, era caratterizzato da contratti precari e atipici (tempi determinati, ma anche co.co.co. e prestazioni d’opera ai sensi dell’art. 2222 del codice civile) e per coloro che furono stabilizzati, con contratti a tempo INDETERMINATO PART TIME DI DURATA 8- 10 MESI, i vecchi “contrati misti multiperiodali”, dove la durata era corrispondente all’attività scolastica e alle lezioni, senza pagamento (oggi illecito, per effetto di disposizioni chiarificatrici di INPS che obbligano ora i datori di lavoro a corrispondere 12 mensilità di contributi previdenziali e pensionistici) dei contributi per tutto l’anno e senza retribuzione per i mesi estivi, a fronte di una sospensione della richiesta datoriale di prestazione lavorativa 8che obbligava chi lavorava nelle scuole a trovare occupazione in altri servizi o settori, o nei soggiorni estivi, campi scuola o rifugiandosi nell’assistenza domiciliare di ambito municipale ad anziani o disabili SAISA e SAISH per sostituzioni, un settore quello dell’ASSISTENZA DOMICILIARE nel quale una grande maggioranza degli attuali OEPAC lavora, a completamento del proprio monte ore contrattuale e che tutt’ora rimane disciplinata da una Delibera di Giunta dell’epoca di Alemanno, la 355/2012, in fase anch’essa di modifica e di riorganizzazione da parte dell’attuale maggioranza capitolina).

Con il meccanismo definito dell’ACCREDITAMENTO, si sostituiscono le gare di appalto svoltesi nel ventennio precedente e le numerose proroghe alle cooperative ed enti già affidatari (in termini tecnici definite OEA OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI, oggi “ORGANISMI”), con l’aggiunta delle scelte delle famiglie della cooperativa accreditata, ma si frena la spinta che vi era stata dal 2018 in poi, della procedura di RI-PUBBLICIZZAZIONE totale del servizio con l’assorbimento della forza lavoro utilizzata in struttura a totale gestione PUBBLICA (che non voleva dire assunzione a Roma Capitale e al Comune, ma una scelta di ripresa gestionale concreta su un servizio delicato e strategico dell’Ente Locale), che fu osteggiata da una parte considerevole del movimento cooperativo – imprenditoriale che aveva gestito appalti e proroghe per anni, dagli stessi sindacati di categoria concertativi, che seguono le cooperative sociali e il terzo settore, in parziale disaccordo con componenti degli stessi sindacati che organizzano i dipendenti pubblici, producendo la sua bocciatura da parte della giunta Raggi e la spaccatura dell’articolato movimento che si era creato, in cui vi erano componenti sindacali filo M5S e sindacati chene hanno cavalcato l’onda, andando a barattare il meccanismo originario con una fantomatica assunzione per un numero limitato di posti (300) su un concorso pubblico, sui 3000 finora utilizzati nel servizio, spacciandolo per “l’internalizzazione del servizio”.

ADESSO, I PUNTI CARDINE SONO STATI RECUPERATI, con l’avallo delle 3 Centrali Cooperative e il sostegno concertativo di Cgil e Cisl, che rientrano in campo a colpi di accordi sindacali e con un tentativo, lodevole nelle intenzioni ma foriero di grandi disagi per chi lavora stante la natura “totalizzante” di gestione sindacale in regime di monopolio, di codificare alcune istanze provenienti dalla base, con le esigenze delle imprese cooperative e degli enti del terzo settore, “profit e non profit”, che si sono accreditati al RUAS, con quelle di alcune associazioni di familiari degli utenti. TALI PUNTI CARDINE E PRINCIPI FONDANTI, del “nuovo meccanismo” che nuovo non è, sono: la CENTRALITA’ DEI BISOGNI DI UTENTI E ALUNNI-E CON VARIE FORME DI DISABILITA’ (che ci trova concordi in teoria, bisogna vedere la realizzazione pratica e concreta), LA FUNZIONE ATTIVA DELLE FAMIGLIE (che sono quelle che scelgono tra le cooperative accreditate, quella di loro gradimento, che non è magari la stessa che in precedenza gestiva il servizio, alcune consulte e associazioni di familiari, hanno lamentato l’assenza, in questa regolamentazione, dal poter scegliere materialmente, oltre alla cooperativa, l’operatore-trice che svolge il servizio, che lo trasformerebbe se passasse questo ordine di idee, in una sorta di badantato personalizzato in strutture complesse e articolate come LE SCUOLE, snaturando la sua funzione originaria e principale di PROCESSO FINALIZZATO ALL’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI-E CON DISABILITA’ E ALL’INCLUSIONE SOCIALE NEL CONTESTO SCOLASTICO…che è quello che proviamo a fare da dipendenti, anche sindacalizzati in Usi, sui posti di lavoro), contemperando questi principi e interessi con la “TUTELA DELLA CONCORRENZA ALL’INTERNO DI UN MERCATO PUBBLICO” (pagina 2 testo accordo quadro del 10 agosto 2022).

NON ERA PRESO IN CONSIDERAZIONE CON PARITA’ DI “VALORE” E DI QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE DI RIORGANIZZAZIONE TOTALE DEL SERVIZIO, UN PUNTO CARDINE INELIMINABILE, IL TRATTAMENTO SALARIALE, ECONOMICO, NORMATIVO E DI GESTIONE DI CHI EROGA TALE SERVIZIO, gli OEPAC appunto, richiamato nelle LINEE GUIDA DELLA D.G.C. 162/2022, SOLO AL PUNTO 8 “DISCIPLINA IN FAVORE DEI LAVORATORI”.

Si era creata una discrasia e un “buco normativo”, che all’inizio ha creato u senso di panico in molti operatori e operatrici, centinaia di persone hanno abbandonato questo settore facendosi ricollocare nell’assistenza domiciliare o in altri servizi dove sono accreditate in regime di appalto o affidamento, le cooperative datrici di lavoro o in alcuni casi, di cambio di settore lavorativo, perdendo professionalità, competenze e forza lavoro che aveva comunque resistito alle sopra descritte condizioni di precarietà e di uso “improprio” di questa figura professionale, che al di là degli equivoci, rimane una figura di ambito operaio anche se “operaio specializzato” (ex 5° LIVELLO, ORA D1), tra quelle soggette alla nuova classificazione del personale (già art. 47 del CCNL di settore, Cooperative Sociali), vanificando le pessime tendenze corporative che in alcuni ambiti, proponevano l’inserimento di questa figura come aggiunta al personale educativo e docente (basti vedere in che condizioni stanno messi i docenti nel comparto scuola in Italia) o il passaggio di questo settore alla scuola statale, snaturandone la natura di cerniera tra l’intervento tipico nel contesto scolastico per alunni-e con varie forme di disabilità, con le altrettanto rilevanti esigenze di natura socio assistenziale di competenza esclusiva degli Enti Locali, all’interno di processi e percorsi di INCLUSIONE e di CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLE BARRIERE, per coloro che hanno necessità di complessi ambiti di intervento complessivo. Tendenze corporative e di “egoismo professionale”, che non ci hanno mai trovato concordi e consenzienti, nemmeno nel dibattito ventennale a livello sindacale e di movimento cooperativistico, nel suo senso e significato genuino.

Secondo la nostra complessiva valutazione, questo accordo quadro territoriale sottoscritto un mese prima dell’inizio del nuovo A.S. 2022/2023 per il territorio di Roma Capitale e per la figura specifica di OEPAC IN POSSESSO DEI REQUISITI DI TITOLI DI STUDIO e di esperienza lavorativa previsti dalla regolamentazione comunale (con percorsi di disagio non ancora risolti, per coloro che non si sono potuti permettere il pagamento dei corsi per l’ottenimento del titolo specifico e che in via transitoria hanno maturato una esperienza lavorativa sul campo, senza i titoli necessari, inquadrati in fascia C1 o C2 ex 4° LIVELLO), pur rivestendo una spinta verso un miglioramento dell’inquadramento contrattuale e di inserimento di clausole di salvaguardia e tutela, per la funzione esplicitata nel testo dell’accordo quadro, di VOLER CONTEMPERARE TROPPI INTERESSI, ANCHE CONFLIGGENTI CON QUELLI “COLLETTIVI DIFFUSI” DI CHI LAVORA come meritevoli di tutela nell’ambito degli INTERESSI PUBBLICI, rischia di creare ulteriori sacche di trattamento non omogeneo e di disparità, SE NON SI MANTIENE UN ALTO LIVELLO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DI INTERVENTO COLLETTIVO, dal nostro punto di vista autorganizzato e diffuso, PER OTTENERE CHE LE CONDIZIONI DI TUTELA E DI SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE (tra cui la clausola sociale, ex art. 50 D. Lgs. 50/2016 e modificazioni, per il Lazio dalla Legge Regionale 9/2022 art. 6 approvata a luglio di quest’anno), SALARIALE, DI CONDIZIONI CONTRATTUALI (almeno l’applicazione razionale degli articoli da 4 a 12 del D. Lgs. 81/2015 per i contratti part time a tempo indeterminato e gli accordi di miglior favore ottenuti a livello aziendale, dal punto di vista normativo e dei diritti), DI CONTINUITA’ DI INTERVENTO nei cambi di gestione dovuti alle diverse scelte delle famiglie degli alunni-e di dfferenti enti accreditati, DI CODIFICAZIONE CON PARITA’ DI TRATTAMENTO, PER COLORO CHE LAVORANO A COMPLETAMENTO DELL’ORARIO DI LAVORO E DEL MONTE ORE, NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISH disabilità e SAISA anziani, SISMIF minori, tutti affidamenti e appalti di livello municipale) o in altri servizi similari, con contratti di lavoro e clausole di tutela con inquadramento al livello C (C1 o C2), SIANO APPLICATE, RISPETTATE E UTILIZZATE A LIVELLO DI MASSA E CON EFFETTI SOSTANZIALI FAVOREVOLI A CHI LAVORA, negli Enti e cooperative accreditate.

Anche con l’applicazione di analoghi meccanismi, per cooperative o ENTI che non sono associati alle 3 centrali cooperative firmatarie dell’accordo quadro territoriale ma che sono inserite nel RUAS o che, in base a presunti “stati di crisi” deliberati dai propri organismi societari, cerchino di aggirare l’applicazione delle condizioni e clausole più favorevoli ai dipendenti e a soci lavoratrici-tori.

SI RICORDA CHE quello sottoscritto il 10 agosto 2022, E’ UN ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE, quindi una fonte del diritto di NATURA PATTIZIA, che non ha gli effetti “erga omnes”, validi automaticamente per tutte-i, di una legge statale o regionale, di una direttiva comunitaria e non ne ha i requisiti di forza e autorevolezza normativa.

INDICHIAMO ALCUNI “CONSIGLI UTILI”, DA PRATICARE E FAR PRATICARE, IN QUESTA FASE TRANSITORIA, COLLEGATI E PARTE INTEGRANTE DI QUESTO DOCUMENTO DI ANALISI COMMENTATA, proprio perché la teoria e lo studio tecnico giuridico, va reso concreto con l’applicazione sostanziale, socializzando quel patrimonio di saperi e conoscenze anche a chi, nel proprio ambito lavorativo, non ha disponibili strutture sindacali autorganizzate, autogestite e indipendenti che possano arginare la tendenza a creare figli e figliastri, con condizioni economiche e normative diversificate e una sorta di NUOVA FRONTIERA della PRECARIETA’ LAVORATIVA, PUR IN PRESENZA DI RAPPORTI DI LAVORO E DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO già stipulati o in fase di sottoscrizione a seguito di ulteriore stabilizzazione del personale utilizzato come OEPAC (già Oepa-Aec), in forme atipiche.

INQUADRAMENTO DI OEPAC IN POSSESSO DEI REQUISITI DI TITOLI DI STUDIO E DI ESPERIENZA LAVORATIVA E INSERIMENTO NEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DI CLAUSOLE SOCIALI E DI TUTELE (punto b - pagina 3 testo accordo quadro 10 agosto 2022). Come detto, è previsto l’inquadramento di chi lavora prevalentemente come OEPAC già Aec come proprio monte ore complessivo, a D1 ex 5° livello del CCNL Coop. Sociali e che abbia i requisiti di titoli ottenuti o in attesa di ottenerli e in via transitoria, fermo restando che poi va preso il titolo specifico, di chi ha esperienza lavorativa superiore a tre anni consecutivi o almeno 5 anni di servizio anche se non continuativi come OEPAC già Oepa già Aec nelle scuole. Quindi vanno fatti accordi specifici di livello aziendale, che regolamentino la questione dal prossimo anno scolastico 2022/2023. I contratti vanno stipulati a tempo indeterminato, anche se part time, con indicazione secondo indicazioni di Inps, per chi lavora da settembre a giugno (ex part time ciclico multiperiodale) del versamento sulle 12 mensilità dei contributi previdenziali e pensionistici, anche se la prestazione lavorativa è ridotta.

Se con i rapporti di forza interni alla cooperativa/ente accreditato, si riesce a far sottoscrivere con la cooperativa un contratto per 11 mesi, 1 mese è di ferie cioè 26 giorni annuali è pure meglio. I contratti a tempo determinato o le altre forme contrattuali atipiche, tipo cococo o altre prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, vanno oramai trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo INDETERMINATO, pure se a part time.

Così come va inserita in modo esplicito, non per richiamo, nel contratto individuale di lavoro con inquadramento a D1, la clausola sociale di continuità lavorativa e di salvaguardia occupazionale, che serve anche per gli eventuali cambi di gestione in seguito a cambi possibili di scelta del soggetto gestore, cioè delle cooperative ed enti accreditate al RUAS, da parte delle famiglie, che è uno dei problemi di questo periodo di assestamento, di due anni e per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. I riferimenti normativi sono sempre l'articolo 50 del decreto legislativo D. Lgs. 50 2016 e modificazioni, l'articolo 37 del CCNL coop sociali. Va pure inserita la clausola di priorità e precedenza, nella scelta di utenti nuovi se l'alunno precedentemente in carico, finisce il ciclo di studi o si ritira, per l'OEPAC come continuità lavorativa e di intervento, anche nei casi di riassorbimento in altre coop. accreditate.

POSSIBILITA’ DI STIPULA DI ALTRO CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO (A TEMPO INDETERMINATO), per le altre attività svolte e lavoro a completamento del proprio monte ore, nella stessa cooperativa o anche in altre cooperative, nei servizi di Saish o Saisa o altri servizi similari, che prevede un inquadramento contrattuale secondo la classificazione di cui all'articolo già 47 del CCNL coop sociali, inferiore a D1 che è tipico per chi fa OEPAC, cioè c1 o c2 ex 4° livello (c2 oramai per chi lavora per esempio su servizi socio sanitari o servizi socio assistenziali, di rilevanza sanitaria) a completamento dell'orario di lavoro personale e del proprio monte ore con mansioni di contenuto inferiore a quelle classificabili in D1, con clausole simili e di contenuto non inferiore, economico salariale e normativo, a quelle che si avevano in godimento prima, con indicazione della clausola sociale di salvaguardia occupazionale e di continuità lavorativa (art. 50 D. Lgs. 50 2016 e art. 37 CCNL coop sociali), come per chi sarà inquadrato a D1 come OEPAC. Compresa la “clausola di prelazione e consolidamento” (punto 2 pagina 4 testo accordo quadro), nei casi di futura assunzione nel livello superiore (D1), con la verifica in sede di confronto aziendale, specie se ci sono già RSA Rappresentanze sindacali aziendali è materia di esame e confronto sindacale di livello aziendale periodico – semestrale o quando se ne verifici la necessità, delle esigenze di organizzazione del servizio e come fase di assestamento del servizio OEPAC, nei vari ambiti di accreditamento. ATTENZIONE: le ore svolte nei vari servizi e attività, con livelli di inquadramento e salariali differenti, VANNO CONTABILIZZATE CON UNA SOLA BUSTA PAGA, LEGGIBILE E CON CRITERI DI TRASPARENZA E CERTEZZA SECONDO LA LEGGE 4/1953, così come la contabilizzazione di ore supplementari o straordinarie, se non inserite in apposita BANCA ORE ATTIVATA A LIVELLO AZIENDALE, VANNO RIFERITE ALLE DIFFERENTI ORE SVOLTE NEI VARI SERVIZI (ad esempio OEPAC part time a tempo indeterminato, diversa configurazione nel corpo centrale della busta paga, dalle ore fatte e contabilizzate per altri servizi tipo SAISH, SAISA o altro) e a fini fiscali va predisposto UN UNICO CUD. Così nel caso che uno dei due contratti dovesse essere risolto, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, L’ALTRO CONTRATTO DI LAVORO SOTTOSCRITTO RIMANE IN VIGORE A TUTTI GLI EFFETTI e non vi è estensione della clausola di rescissione contrattuale.

APPLICAZIONE INTEGRATIVA DELL’ART. 37 CCNL COOP. SOCIALI, PER PERSONALE OEPAC IN VIA SPERIMENTALE PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
L’Accordo quadro (pagina 5 lettera c), disciplina anche la procedura da seguire per la fase transitoria sui cambi e passaggi di gestione, se come è prevedibile, le famiglie scelgono per gli utenti cooperative differenti da quelle che ci stavano prima.

I LAVORATORI E LE LAVORATRICI NON PERDONO IL POSTO, MA SEGUONO L'UTENTE ALUNNO-A CON DISABILITA', nel cambio di gestione, con procedure simili a quelle previste all'articolo 37 del CCNL coop sociali, ma con qualche aggiunta in più di procedura.

Dopo la comunicazione da parte del MUNICIPIO territorialmente competente alla gestione del servizio, la cooperativa USCENTE provvederà con la massima TEMPESTIVITA’, a convocare un incontro, con le cooperative SUBENTRANTI, le Rsa interne aziendali se presenti (e CONSIGLIAMO VIVAMENTE DI ORGANIZZARSI E DI PROMUOVERLE DAL BASSO E IN FORMA AUTORGANIZZATA, SE NON LE AVETE GIA’ NELLE COOPERATIVE ED ENTI ACCREDITATI, EVITANDO DI ANDARE IN ORDINE SPARSO E SINGOLARMENTE PER LA GESTIONE DEL PASSAGGIO E CAMBIO DI GESTIONE), eventualmente rappresentanti delle 3 centrali cooperative di riferimento, PER VERIFICARE LE CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLE CALUSOLE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL PASSAGGIO DEL PERSONALE, CHE SEGUE PER CONTINUITA’ DI SERVIZIO E LAVORATIVA, L’UTENTE IN BASE ALLA SCELTA OPERATA DALLA FAMIGLIA. La procedura tecnica è la stessa già prevista dall’articolo 37 del CCNL Coop. sociali, tra cui la corretta ed esplicita applicazione delle clausole di continuità lavorativa e di salvaguardia occupazionale e salariale, descritta nei punti precedenti, con il mantenimento del posto di lavoro e dell'ambito di intervento da parte della COOPERATIVA SUBENTRANTE.

Soprattutto nei casi di chi ha finito il ciclo di utente con esame di terza media superato dall'utente, o che si ritira proprio da scuola, allora la cooperativa ha l'obbligo di dare altri utenti o con condizione di priorità rispetto ad altri, se perdenti posto per chiusura del ciclo scolastico dell'utente che si aveva in carico prima o per ritiro dell'alunno da scuola, proprio perchè si deve fare il nuovo contratto individuale come D1 OEPAC con le clausole di tutela da inserire o con incremento eventuale di ore in condizione di precedenza e di priorità, o per inserimento di nuovi utenti non seguiti in carico da altri OEPAC.

RESTA SEMPRE LA POSSIBILITA’ DI SOTTOSCRIVERE, ACCORDI PER ASSEGNARE AL PERSONALE, ALTRI UTENTI IN DIVERSO ISTITUTO, AMBITO COMPRENSIVO E TERRITORIALE, tra la cooperativa subentrante e il personale. Non è più necessario, per questa fase sperimentale, l’invio e il rispetto dei termini di preavviso (art. 33 CCNL Coop sociali), nei casi di cambi di gestione con le caratteristiche sopra descritte, per le cooperative ed enti che si sono accreditate al RUAS presso il Dipartimento Scuola, formazione e lavoro di ROMA CAPITALE e a favore di lavoratrici e lavoratori che hanno diritto, in quanto regolamentata e codificata, alla clausola sociale di salvaguardia occupazionale e di continuità lavorativa e di servizio.

CI RACCOMANDIAMO A SEGUIRE QUESTI CONSIGLI UTILI E LE PRATICHE DI BUONA PRASSI DI AUTORGANIZZAZIONE SINDACALE E DI TUTELA LAVORATIVA, evitando le soluzioni personali o la brutta tendenza a gestire in modo clientelare tali passaggi, che in via sperimentale possono creare brutti precedenti e rendere vano ogni tentativo di migliorare la situazione nelle cooperative, creando un doppio circuito tra lavoratori e lavoratrici e una possibile differenziazione in termini di diritti, condizioni salariali e tutele normative.

NEL DUBBIO, CONTATTATECI e chiedete consigli o sostegno sindacale, creando una rinnovata e capillare RETE AUTORGANIZZATA SUI POSTI DI LAVORO E SUI TERRITORI, che sia utile a diffondere sapere, conoscenze e applicazione omogenea dei diritti per tutte-i, anche utilizzando gli spazi e gli “sportelli-punti info lavoro e diritti” che abbiamo da molti anni messo a disposizione in diverse zone della città, anche a livello di associazionismo con l’Usicons.

BUONA RESISTENZA ATTIVA E NON FACCIAMOCI ABBINDOLARE DAI RICHIAMI DELLE “SIRENE” CONCERTATIVE O DALLE PRESSIONI E INTIMIDAZIONI PADRONALI.

Usi Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 e ricostituita
Segreteria intercategoriale e coordinamento lav.coop sociali e terzo settore

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