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Monti Bildelberg

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(4 Maggio 2012) Enzo Apicella
32 dall'inizio dell'anno gli operai e i piccoli imprenditori travolti dalla crisi che hanno deciso di uccidersi

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    Modifiche al Codice degli appalti.... arrivano le liberalizzazioni senza efficaci controlli e garanzie.

    (31 Marzo 2023)

    comunicatousi

    Il Ministero Infrastrutture e Traporti, fa approvare in Consiglio dei Ministri rilevanti modifiche al codice degli appalti e contratti con le Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 50/2016). Arrivano le liberalizzazioni e le “agevolazioni” specie di OPERE E LAVORI PUBBLICI, a danno di controlli delle stazioni appaltanti, limitazioni possibili su SALUTE E SICUREZZA, SUI DIRITTI E L'APPLICAZIONE CORRETTA DI TARIFFE E CONTRATTI PER CHI LAVORA NEGLI APPALTI PUBBLICI. Scheda commentata a cura dell’Unione Sindacale Italiana Usi 1912 .

    Un segnale chiaro dal Ministero presieduto da Salvini. E' stato approvato il 28 marzo in Consiglio dei Ministri, con modifiche e le liberalizzazioni al testo del Codice degli Appalti e contratti con le Pubbliche Amministrazioni, specie per LAVORI PUBBLICI E OPERE PUBBLICHE, solo alcune modifiche avranno rilevanza per I SERVIZI (STRATEGICI ed ESSENZIALI) EROGATI DA REGIONI, ENTI LOCALI, AZIENDE OSPEDALIERE E SANITARIE LOCALI, SCUOLE, UNIVERSITA’ E MINISTERI (affidamenti diretti, sotto soglia, clausole protezionistiche, appalto integrato e subappalto). Di sicuro, un rischio forte di PEGGIORAMENTO DELLA QUALITA’ E QUANTITA’ DEI SERVIZI EROGATI, DI MANCATI E MINORI RESPONSABILITA’ PER LE STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE, ULTERIORI DISAGI SU SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI, DI RISPETTO PER DIRITTI E BASI SALARIALI PER CHI LAVORERA’ NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI, PURESUI SERVIZI RILEVANTI PER CITTADINI/E NELLE COMUNITA’ LOCALI.

    Affidamenti diretti e gare
    Nel codice è prevista la cosiddetta liberalizzazione sotto soglia: per appalti fino a 5,3 milioni potranno essere fatti affidamenti diretti. In particolare, fino a 150 mila euro si procede con affidamento diretto, poi fino al limite di 1 milione di euro, è ammessa la procedura negoziata senza bando invitando almeno 5 imprese (in possesso formale di determinate caratteristiche). Da un milione e 1 centesimo fono al limite di sotto soglia individuato dalla U.E. di 5,38 milioni di euro, il numero delle società e ditte da invitare sale a 10. Per importi superiori si fa la gara di appalto vera e propria, che resta possibile, ma come situazione residua e in concorrenza con gli inviti di procedura negoziata a 10 società accreditate, per questa ultima fascia di lavori, anche se non ci dovrebbe più essere, nel testo definitivo e nelle procedure tecniche, la richiesta di una "adeguata motivazione" per indire il bando di gara (che sarebbe stata una limitazione maggiore e una forma di deterrente per evitare procedure negoziali ad inviti “anomale”, specie per costituende RTI Raggruppamenti Temporanei di Impresa, Consorzi, con capofila irreprensibili e altre società meno “trasparenti”). Questa procedura negoziata a inviti, con simili condizioni agevolate per LAVORI E OPERE PUBBLICHE, avrà una platea di possibili assegnazioni senza bando di gara ufficiale, che su dati ANAC, sfiorerebbe il 98% del totale dei lavori, con valore stimato di circa 19 miliardi di euro.

    MAGGIORE DISCREZIONALITA’ A SINDACI E GIUNTE DI PICCOLI COMUNI, per lavori e opere pubbliche con importo fino a 500.000 euro, senza stazioni appaltanti “qualificate”.
    Per i lavori fino a mezzo milione di euro, sarà consentito inoltre per i piccoli Comuni, di poter procedere direttamente, senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Grande obiettivo per il Ministero (Mit) e un favore a una parte dei piccoli comuni del centro nord, dove alla CARENZA DI TRASPARENZA NELLA PROCEDURA E NEI CONTROLLI A MONTE E A VALLE, trattandosi di affidamenti diretti, si spaccia tale deregolamentazione, come agevolazione dei tempi materiali di realizzazione, soprattutto per i Comuni che utilizzino fondi risparmiati in Bilancio, per lavori di lieve entità, finalizzandola con la maggiore vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità territoriale. Una manna per liberi professionisti o piccole aziende …di amici di amici di Sindaci e Assessori, per vedersi assegnati lavori pubblici in totale liberalizzazione e deregolamentazione rispetto alle procedure controllate in vigore in passato. Rimane il vincolo per i grandi Comuni e gli Enti Locali, le Unioni di Comuni, i capoluoghi di regione e provincia e le città metropolitane, dove si prevede che siano automaticamente “stazioni appaltanti qualificate”, a verificare le procedure di negoziazione e di assegnazione, con una verifica annuale “a valle” in alcuni casi, per la regolarità dei lavori svolti a regola d’arte e la correttezza contabile. Altro favore è l’ESCLUSIONE DELLA COLPA GRAVE, per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici, specie se dimostreranno di aver agito sulla base della giurisprudenza (sentenze di Tar e Consiglio di Stato in tema di appalti e opere pubbliche già contrarie alla finalità del D. L.gs 50/2016, sulla “libertà imprenditoriale ex art 41 Cost…” e altre amenità su un rischio di impresa…pari a zero, VISTO CHE SI TRATTA DI SOLDI PUBBLICI E gli imprenditori o loro cordate, di loro non rischiano nulla, né tanto meno dirigenti e funzionari pubblici indicati come R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento o come D.E.C. Direttore per l’Esecuzione del Contrato, sarebbero salvati da strani orientamenti della magistratura amministrativa, come avvenne anche a Roma per il SISTEMA DI MAFIA CAPITALE e la CORRUTTELA E CONCUSSIONE, IL FALSO MATERIALE O QUELLO IDEOLOGICO IN ATTI PUBBLICI, che sono fattispecie previse e punti dal codice penale e di procedura), o dei pareri dell’autorità (ANAC). CI SI DIMENTICA CHE IN ITALIA LE SENTENZE DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA, NON CREANO DIRITTO a differenza degli ordinamenti anglo americani e di common law, che gli stessi pareri dell’ANAC o di altre autorità di vigilanza, sono obbligatorie ma non vincolanti, rispetto al merito e al metodo utilizzato nei casi concreti, così come si esclude una responsabilità civile, amministrativa, contabile e penale per coloro che, comunque investiti da obblighi e doveri tipici delle funzioni ricoperte, dimostrerebbero di essersi limitati a seguire criteri interpretativi di sentenze e non i normali criteri di EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA’, RAZIONALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ PUBBLICHE, anche in opere e lavori pubblici.

    Opere prioritarie: Il Governo in carica, per accelerare la programmazione, di concerto con le Regioni, qualifica una “infrastruttura” come strategica e di preminente interesse nazionale (IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA?) e l'elenco di tali opere è inserito nel documento di economia e finanza (Mef). E' prevista poi la riduzione dei termini per la progettazione, l'istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all'esame di tali progetti. Gli piace vincere facile….diceva una réclame

    Prima l'Italia, IL NAZIONALISMO APPRODA ANCHE NEI LAVORI PUBBLICI.
    All'approvazione del Codice, il Mit ha fatto sapere che al suo interno c'è anche una norma definita "prima l'Italia", giustificata come una clausola di "salvaguardia del made in Italy". Tale clausola, prevede criteri premiali per il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei Paesi Ue, rispetto al totale delle forniture necessarie per eseguire l'appalto: quindi una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. LA CINA E’ VICINA, ma su certi appalti e lavori pubblici è bene che stia …al posto suo, in questo caso la clausola protezionistica, manda a farsi benedire pure la “libertà di iniziativa imprenditoriale”, utilizzata come grimaldello giustificatorio in molti altri casi, per abbassare il costo complessivo del lavoro o gli standard elevati, che richiederebbero in materia di SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO, tali cantieri di lavori e di opere pubbliche, da chiudersi in tempi accettabili e veloci….sulla pelle di chi ci lavora in questo sistema di appalti e come vedremo, di subappalti “legalizzati” .
    Appalto integrato e Subappalto “a cascata” (sperando che i CASCHETTI PROTETTIVI ALMENO LI METTANO, OPERAI E CONTOTERZISTI, NEI CANTIERI)
    Il testo approvato in CdM Consiglio dei Ministri illustra che: "…la progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo". Torna dunque applicato il c.d. appalto integrato, che era stato (giustamente) eliminato nella versione precedente del Codice degli Appalti, salvo poi trovare diverse deroghe e utilizzo di straforo. Invece qui si torna alla mentalità precedente, dove “CHI VINCE PRENDE TUTTO” e si tratta di appalti e lavoro di entità economica rilevante, non le briciole. Sostanzialmente, le stazioni appaltanti potranno affidare il contratto a un unico operatore con oggetto sia per la progettazione esecutiva che per l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. UNA CONCORRENZA LIMITATA A POCHE GRANDI SOCIETA’, DOTATE DI IMPONENTI (e accreditate) STRUTTURE DI PROGETTAZIONE, che faranno la parte del leone, costituendo preliminarmente le basi per la successiva e contestuale fase di esecuzione dei lavori. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori (lavorare a ciclo e ritmo continuo, alla faccia della tempistica su salute e sicurezza che richiede il suo tempo per ogni fase di realizzazione di un’opera pubblica e dei lavori pubblici) si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti…E CON BASSO RISCHIO DI CONTROLLI. Nei cantieri, già adesso gli infortuni e gli incidenti, per l’aumento dei ritmi e dei carichi di lavoro per l’esecuzione dei lavori, anche con il miraggio di premi e incentivi se si finisce prima, producono bassi controlli e aumento dell’incidenza di fattori di rischio e pericolo per la SICUREZZA e la SALUTE della forza lavoro utilizzata, con il SUBAPPALTO LIBERO, tali fattori di rischio sono esponenzialmente maggiori e pochi saranno i Rls, se presenti, ce si opporranno seriamente o avviseranno gli organismi ispettivi e di vigilanza per la verifica PREVENTIVA, DI CORRETTA INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO di chi sarà usato a costi e salari bassi in subappalto e con le opportune tutele in goni fase di esecuzione dei lavori.

    Illecito professionale
    Il passaggio sull'illecito professionale, che comporta l'esclusione di un operatore economico dai lavori pubblici, anche dal punto di vista “imprenditoriale”, rimane oggetto di discussione. Occorre tale fattispecie, quando ci sono "…elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale"; l'"…idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico aggiudicatario…."; e "….adeguati mezzi di prova".
    L’eccessiva natura discrezionale, specie per opere pubbliche di notevole complessità e articolazione, delle STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE e individuate, pone la classica domanda CHI CONTROLLA IL CONTROLLORE, in termini di imparzialità, attendibilità, efficienza e competenza, nella valutazione dei criteri e nella verifica degli “adeguati mezzi di prova”. Il testo del decreto approvato in CdM, elenca i casi in cui si può "desumere" l'illecito (quindi si basa su presunzioni e indizi, non di analisi oggettiva e affidabile degli idonei mezzi di prova dell'illecito professionale), cn forti critiche sul fatto che ci fosse eccessiva “arbitrarietà” nell'esclusione, affidata alle stazioni appaltanti e non anche, nelle fasi istruttorie, da organismi di vigilanza terzi rispetto alle stazioni appaltanti e con minore rischio di valutazioni non trasparenti e no imparziali. Nel Codice si trovano specificate le condizioni, dalle sanzioni Antitrust, ai tentativi di voler influenzare indebitamente, la decisione della stazione appaltante, dagli inadempimenti verso i subappaltatori, fino a una serie di reati quali bancarotta o infrazioni di tipo urbanistico. Il fatto che lo stesso Ministero Mit, nella relazione di accompagnamento, rilevi "…per alcuni tipi di reato, l'illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari", la dice lunga sulla reale applicabilità di tale fattispecie.

    Digitalizzazione
    Che funzioni o meno ha una relativa importanza, quello che conta è che risulti. Il Mit ne fa un punto d orgoglio ideologico, quando afferma che …"(si tratta) un vero motore per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l'intero ciclo di vita dell'appalto. Il pilastro di questo processo risiede nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (che fa capo all'Anac)".
    Questa sarà operativa dal 2024 e sarà una specie di anagrafe degli operatori economici, anche con eventuali motivi di esclusione: attraverso l’individuazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico. Previste poi "piattaforme di approvvigionamento digitale, l'utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti che tutti i cittadini possono richiedere". DOPO LA MAGRA FIGURA DEL MECCANISMO DELLA SOCIETA’ 3/1, con la digitalizzazione dei flussi di dati anche quelli sensibili e riservati confluendo ISTAT, INPS, INAIL a livello nazionale, con la vicenda nella Capitale d’Italia della digitalizzazione dei “dati e utenti catastali” dell’UFFICIO CONDONO EDILIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA’ RISORSE PER ROMA, con un valore immenso di chi gestisce tali banche dati e i sistemi sicuri, per evitare che tali flussi di informazioni, dati e notizie di tutte-i noi, CAPITINO IN MANI SBAGLIATE O SIANO USATI IN MODO…IMPROPRIO…questa ennesima operazione in termini di GARANZIA, TRASPARENZA, SICUREZZA ED EFFICACIA, ci lascia oggettivamente perplessi.

    Prezzi degli appalti
    Per quello che riguarda le quotazioni in appalto, è confermato l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi, quando si verifichino variazioni del costo superiore alla soglia del 5%, che fa scattare il riconoscimento in favore dell'impresa dell'80% del maggior costo. Per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici Istat, tra cui quelli dei prezzi al consumo e alla produzione e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Nel nuovo codice è previsto il riordino delle competenze dell'Anac, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie, PURCHE’ CHI DIRIGE L’ANAC SIA FIGURA OMOLOGATA, OBBEDIENTE E NON SI ARRISCHI IN VALUTAZIONI POCO GRADITE…AL MANOVRATORE

    A cura di Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912

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