">
Posizione: Home > Archivio notizie > Capitale e lavoro (Visualizza la Mappa del sito )
(21 Settembre 2024)
Il decreto Salva Infrazioni, il D.L. del 16 settembre 2024 numero 131, introduce un’importante misura di compensazione per i lavoratori e le lavoratrici, non solo per il personale docente e ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) con rapporti di lavoro a tempo determinato e storie di precariato, nella pubblica amministrazione.
NON SI TRATTA DI UN INDENNIZZO CHE SI OTTIENE IN FORMA AUTOMATICA E NON TUTTI POTRANNO ACCEDERVI. Con questa scheda tecnica, si mette in evidenza a chi spetta tale indennizzo, la sua funzione, come funziona e quali sono i requisiti e le modalità per fare l’istanza e la richiesta.
Cos’è l’indennizzo per il precariato della Pubblica Amministrazione?
L’indennizzo per i precarie le precarie della P.A. (pubblica amministrazione) è un compenso economico, che può essere riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici, che hanno subito un abuso e un danno, che va dimostrato in corso di causa quindi per via giudiziale, nell’uso di contratti a tempo determinato da parte delle amministrazioni pubbliche.
Il decreto legge n° 131/2024, definito come decreto Salva Infrazioni, introduce questa misura, che permette al Governo Italiano in carica e allo Stato, anche quando opera come datore di lavoro, quindi per salvaguardare se stesso, dopo una procedura d’infrazione aperta dall’Unione Europea nei confronti dell’Italia.
Il problema evidenziato dall’UE riguarda l’abuso dei contratti a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni, senza prevedere meccanismi efficaci per prevenire o sanzionare tali abusi e i relativi danni subiti dal personale utilizzato in forma precaria.
Il Governo italiano guidato da Meloni e sodali, ha quindi approvato il decreto legge, per evitare sanzioni dall’Unione Europea, dopo che anni fa, su ricorso di precari docenti di scuola statale, anche con altro Governo in carica, l’Italia era stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea, sulla scorretta applicazione della Direttiva 70/99 di UE, che portò a modifiche della precedente legge di ratifica di tale Direttiva europea, fermo restando per il reclutamento e l’assunzione a tempo indeterminato, per i dipendenti pubblici, come recita l’articolo 97 della vigente Costituzione repubblicana e antifascista, di concorso pubblico o secondo il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di prove selettive pubbliche, che tangano conto come punteggi preferenziali, degli anni trascorsi come lavoro a tempo determinato e contratti precari. QUINDI LO STATO ITALIANO E IL GOVERNO, DIFENDE SE STESSO, DALLE INGIUSTIZIE PROVOCATE, IN UESTO ARTICOLO A LIVLLO ECONOMICO, AI PROPRI PRECARI, altri articoli dello stesso D.L. sono applicabili per lavoro stagionale (art. 9) o per il settore di lavoro privato e cooperativo, come norma a carattere generale, previo sempre ricorso e causa di lavoro e sentenza in via giudiziale.
A chi spetta l’indennizzo:
L’indennizzo è riservato a specifiche categorie di lavoratori e lavoratrici che hanno lavorato nella pubblica amministrazione, che hanno subito abusi e danni economicamente rilevanti e rilevabili, con contratti a termine reiterati nel tempo. Le principali categorie coinvolte includono:
- Insegnanti e personale ATA (scuola statale di ogni ordine e grado)
- Operatori e operatrici sanitari (sanità pubblica)
- Personale dell’AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e settore operistico
- Personale di enti di ricerca pubblici
- Lavoratori forestali
- Volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco C. Naz VV.FF.
Queste categorie sono identificate dalla procedura d’infrazione n. 2014/4231, avviata dall’UE contro l’Italia il 19 aprile 2023.
E’ una misura che cerca di prevenire l’alea di rischio di innumerevoli controversie di lavoro e di “vertenze” da parte di centinaia di migliaia di precari e precarie, utilizzati nelle P.Amm.ni.
Quando si ha diritto all’indennizzo:
Non tutti i precari e le precarie, possono accedere a tale forma di compensazione e di indennizzo. Il diritto è riconosciuto solo in presenza di un abuso nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato da parte della pubblica amministrazione, con relativo danno da dimostrare in corso di giudizio appositamente costituito innanzi al giudice competente per materia e territorio, giudice ordinario – civile del lavoro (non di fronte al TAR).
In Italia, la normativa in vigore, in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato (D. Lgs. 81 2015 articoli da 19 a 29, del c.d. “codice dei contratti” e delle disposizioni speciali per il Pubblico Impiego), prevede che la durata massima di un contratto a tempo determinato, inclusi i rinnovi, sia di 36 mesi. Oltre questo limite, il contratto dovrebbe essere trasformato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Se questa soglia viene superata e non si procede alla stabilizzazione, il lavoratore o la lavoratrice, potrebbe avere diritto all’indennizzo.
Il riconoscimento dell’indennizzo non è automatico, ma dipende dalla valutazione del giudice del lavoro, che analizza caso per caso la gravità della situazione e decide se concedere o meno il risarcimento, valutando l’abuso e il danno economicamente rilevato e valutabile anche dal punto di vista del danno economico –patrimoniale avuto dai ricorrenti.
A quanto ammonta l’indennizzo:
L’indennizzo può variare da un minimo di 4 mensilità, fino a un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore/lavoratrice. L’importo esatto è stabilito dal giudice del lavoro, in base a vari fattori, tra cui la durata complessiva del rapporto di lavoro, il numero di contratti temporanei stipulati e la gravità dell’abuso e danno subito.
In alcuni casi, il lavoratore/la lavoratrice, potrebbe dimostrare di aver subito danni ulteriori, ottenendo così un risarcimento superiore e una valutazione economica di maggiore entità.
Come funziona l’indennizzo per le categorie di precariato, della PA:
L’indennizzo è concesso, esclusivamente tramite una procedura giudiziaria. Il lavoratore o la lavoratrice, deve presentare un ricorso al tribunale del lavoro, dimostrando l’abuso nell’utilizzo dei contratti a tempo determinato. Sarà poi il giudice a determinare l’entità del risarcimento, sulla base delle prove fornite, quindi l’ONERE DELLA PROVA E’ A CARICO DEL DIPENDENTE PRECARIO, COME RICORRENTE E PARTE ATTRICE NELLA CAUSA DI LAVORO.
Questa procedura, non comporta automaticamente la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Anche dopo aver ricevuto l’indennizzo, il lavoratore può continuare a rimanere in una condizione di precarietà, in base alle disposizioni sopra richiamate per il reclutamento e l’assunzione nel Pubblico Impiego.
Quando arriva l’indennizzo:
L’indennizzo viene concesso solo dopo una sentenza favorevole del giudice del lavoro. Non esiste un termine preciso per il pagamento, poiché dipende dal corso della procedura legale e amministrativa. Tuttavia, i lavoratori e le lavoratrici interessati/e, possono già presentare ricorso, dato che il decreto legge è entrato in vigore il 17 settembre 2024.
CONSIGLIAMO SEMPRE DI ANTICIPARE IL RICORSO CON DIFFIDA FORMALE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AL RELATIVO MINISTERO DI RIFERIMENTO, anche tramite PEC, PER INVITARLI AD APPLICARE FORMA DI CONCILIAZIONE PER RECUPERO IN VIA “BONARA E AMICHEVOLE” secondo le norme del codice di procedura civile in materia, METTENDO UN TERMINE PRECISO ENTRO IL QUALE, IN ASSENZA DI RISPOSTA, SARA’ A CURA DELL’AVVOCATO CHE ASSISTE E TUTELA IL O I RICORRENTI, A NOTIFICARE IL RICORSO E L’APERTURA FORMALE DELLA CAUSA DI LAVORO.
Come richiedere l’indennizzo
Per richiedere l’indennizzo, i lavoratori e le lavoratrici ricorrenti, parte attrice (la parte convenuta è la P.A., tramite l’Avvocatura dello Stato che la difende in giudizio), devono presentare un ricorso al giudice del lavoro, preparato da un avvocato/a e sostenuto dall’ausilio di sindacati seri e combattivi (per Usi 1912 e Usicons aps, è possibile contattare le nostre sedi di Roma in Largo G. Veratti 25, cell. 327 7385959 e mail usiait1@virgilio.it e usicons.roma@gmail.com, oppure le sedi di Cuneo usi.cuneo@gmail.com, Rimini usi.rn@libero.it, Siracusa tramite e mail a patriziasalemi1@gmail.com, Udine usiconsudine@gmail.com, Bergamo e Monza Brianza tramite e mail usiconsbergamo@gmail.com e usiconsmonza@gmail.com, che possono indirizzarvi a studi legali che collaborano con le nostre strutture o aiutarvi con la diffida ad adempiere preliminare al deposito materiale del ricorso in via giudiziale, che va fatto da avvocati/e).
Il ricorso deve includere:
- La richiesta di riconoscimento dell’abuso dei contratti a termine.
- La domanda di risarcimento danni per la precarietà subita.
È essenziale raccogliere tutta la documentazione che attesti la condizione lavorativa e l’abuso subito. Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto del lavoro – diritto civile o tramite i ns. servizi e uffici legali, previa valutazione dei vari casi.
L’introduzione dell’indennizzo per i precari e le precarie della Pubblica Amministrazione rappresenta un ulteriore, passo di una certa rilevanza, verso la tutela di migliaia di lavoratori e lavoratrici, che hanno subito abusi con contratti a tempo determinato reiterati nel tempo e per un risarcimento e ristoro dei danni economicamente rilevabili e accertabili.
Chi ritiene di avere diritto all’indennizzo, ha il dovere di agire tempestivamente, raccogliendo la documentazione necessaria e avvalendosi del supporto legale per presentare un ricorso, facendo valere almeno per un recupero economico, i propri diritti.
ALLA LOTTA, AL LAVORO! NON SPRECHIAMO L’OCCASIONE ED EVITIAMO DI FINIRE IN PASTO AD AVVOCATI – TRUFFATORI O A SINDACATI INCIUCIONI, CHE FIRMANO I CCNL A PERDERE IN FORMA COLLABORAZIONISTA E CHE NON HANNO MOSSO PASSI DECISIVI PER TUTELARE E DIFENDERE FINO IN FONDO, LE PREROGATIVE DEI PRECARI E DELLE PRECARIE.
A cura di USI 1912 E USI S.U.R.F.
2763