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(10 Ottobre 2011) Enzo Apicella

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(Di lavoro si muore)

Approfondimento e scheda tecnica sulla patente a crediti nei settori: edilizio, cantieristica, costruzioni/opere e lavori pubblici

Criticità per le aziende, soggetti esentati, soggetti obbligati, rilievi critici nel settore

(2 Ottobre 2024)

IL 16 NOVEMBRE A ROMA (ex scuola popolare Baccelli via Orciano Pisano 9) CONVEGNO DI RILIEVO NAZIONALE SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO “LA SALUTE NON E’ UNA MERCE, LA SICUREZZA NON E’ UN COSTO DA RIDURRE PER IL PROFITTO”.

no morti sul lavoro

La patente a crediti nei cantieri è uno strumento di qualificazione obbligatorio introdotto per migliorare, a detta del legislatore, la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili e nel settore dell’edilizia. Questo sistema, in vigore dal 1° ottobre 2024, è richiesto sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri e nel settore, già oggetto di nostra scheda tecnica commentata.
Vi sono dei soggetti e determinate categorie, che non sono tenute ad avere la “patente” ed è esonerato nei cantieri e nella partecipazione a bandi di gara, specie se si tratta di appalti pubblici.

Alcune categorie non debbono ottenere la Patente a Crediti. Sono esonerati i “fornitori di beni e servizi di natura intellettuale”, tutti quei professionisti o aziende che offrono servizi non materiali, basati su competenze tecniche e conoscenze specifiche, essenziali per la progettazione, la gestione e la supervisione delle attività nei cantieri edili. Questi servizi includono, ma non si limitano a: Progettazione e consulenza: Architetti, ingegneri e geometri che progettano edifici, strutture e infrastrutture e, per le consulenze tecniche, gli Esperti in sicurezza sul lavoro, sostenibilità e conformità normativa. Per le attività di supervisione e direzione lavori: Professionisti che gestiscono e coordinano le attività in cantiere, assicurando il rispetto delle norme e delle tempistiche, nonché le figure di Servizi di verifica e collaudo, addetti al Controllo della qualità dei materiali, delle strutture e delle opere realizzate. Sono poi esonerate le imprese con certificazione SOA (SOCIETA’ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE, classifica III o superiore), cioè quelle imprese che possiedono una qualificazione SOA di livello III o superiore, che non sono soggette all’obbligo di patente, poiché la certificazione SOA già attesta la loro qualificazione nei lavori pubblici.

Cos’è e come si ottiene la SOA?: La SOA (Società Organismo di Attestazione) è un ente autorizzato che rilascia un’attestazione necessaria per le imprese che intendono partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici in Italia. La certificazione SOA attesta la capacità tecnica ed economica dell’impresa di eseguire opere pubbliche di un determinato importo e categoria. La SOA Verifica l’idoneità tecnica e finanziaria dell’impresa; è obbligatoria per partecipare a gare d’appalto pubbliche di importo superiore a 150.000 euro, vale 5 anni, ma è soggetta a una verifica intermedia dopo i primi 3 anni. L’attestazione SOA si basa sulla categoria di opere che l’impresa è qualificata a svolgere (es. edilizia civile, stradale) e sull’importo massimo delle commesse che può affrontare, suddivise in classi di importo.
Per ottenere l’attestazione SOA, un’impresa deve stipulare un contratto con una Società Organismi di Attestazione (SOA), che verificherà la documentazione aziendale relativa ai 10 anni precedenti. La SOA convalida le informazioni tecniche, economiche e organizzative dell’impresa per accertare la sua idoneità a partecipare a gare d’appalto per lavori pubblici.

Chi deve avere la patente a crediti? Tutti gli altri soggetti che operano nei cantieri temporanei o mobili, e non rientrano tra i soggetti e le imprese esonerate, devono ottenere la patente. Si tratta quindi delle Imprese di costruzioni di qualsiasi dimensione, che non abbiano la certificazione SOA necessaria per l’esonero, lavoratori e lavoratrici autonomi, che svolgono lavori direttamente sui cantieri, Imprese appaltatrici e subappaltatrici, a meno che non siano esonerate, devono dimostrare la propria qualificazione attraverso la patente. La procedura per ottenere la Patente a Crediti è chiara e centralizzata attraverso un portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La richiesta può essere fatta seguendo i seguenti passaggi: Iscrizione alla Camera di Commercio: l’impresa o il lavoratore autonomo deve risultare regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.

Obblighi formativi: Il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori e lavoratrici, devono completare gli obblighi formativi previsti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008). Documentazione richiesta: Si deve essere in possesso di documenti come il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La Patente a Crediti include una serie di informazioni che sono utili sia alle imprese che alle autorità di controllo (Enti committenti e stazioni appaltanti) e di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS, ASL – Spresal), tra cui i dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo, la data di rilascio della patente e numero univoco, il punteggio attribuito al momento del rilascio e l’aggiornamento del punteggio in base alle eventuali decurtazioni o aumenti di crediti (un punteggio iniziale di 30, le aziende potranno accumulare fino a 100 crediti in base a comportamenti virtuosi, mentre violazioni delle norme sulla sicurezza comporteranno decurtazioni), eventuali provvedimenti di sospensione o di decurtazione dei crediti per infrazioni. Un punteggio inferiore a 15 crediti impedirà l'operatività nei cantieri. Le imprese che saranno trovate senza patente o con meno di 15 punti rischiano sanzioni pari al 10% dell’importo dei lavori, accanto all’espulsione dalla partecipazione a lavori pubblici per 6 mesi. Quindi la patente a crediti assumerà un ruolo di “permesso di lavoro” perle imprese nel settore e per le figure di lavoro autonomo nei cantieri e nell’edilizia e come deterrente, con sanzioni e sospensioni, per la SICUREZZA SUL LAVORO E DEL LAVORO, in caso di caso di infortuni con morte o inabilità permanente del lavoratore. In questo caso, saranno gli ispettori del lavoro a verificare il nesso causale tra l’infortunio e il comportamento del datore di lavoro”, proponendo la sospensione della “patente” stessa.
Tutte queste informazioni sono accessibili attraverso il portale nazionale del sommerso presso l’INL, che permette alle autorità di verificare in tempo reale lo stato della patente e i crediti disponibili.

Le criticità e gli svantaggi per imprese e figure di lavoro autonomo, sul “sistema a punti”: gli esperti e i tecnici che sono di ausilio a tali categorie di imprese, hanno rilevato degli aspetti di criticità di tale nuovo sistema. Sulle decurtazioni e sul recupero dei crediti, il dubbio è se vi sia una reale efficacia o che possa risultare troppo permissivo, per evitare che nella “cattiva prassi” che si potrebbe instaurare in fase di prima applicazione, non vi sia un aggiramento delle norme, per esempio mediante operazioni societarie di comodo, soprattutto per l’impatto di questa normativa sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro. Le nuove regole valgono infatti per le imprese edili e per tutte le imprese e anche i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, ad esclusione delle prestazioni intellettuali come ad esempio ingegneri, architetti, geometri. E per la regolarità e il possesso non solo per ottenere la “patente a crediti”, ma per soddisfare i vari requisiti fondamentali: l'iscrizione alla Camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), il possesso dei documenti unici di regolarità contributiva (Durc) e fiscale (Durf), il possesso del documento di valutazione dei rischi (Dvr), l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).

Tra le criticità sulla documentazione, i consulenti del lavoro già lamentano quella della richiesta del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale), un documento che non viene rilasciato in tempi brevi e che prevede di essere in attività da almeno tre anni, con versamenti effettuati in conto fiscale nel triennio precedente per un ammontare non inferiore al 10% dei ricavi dichiarati. Requisiti che alcune imprese, pur operando correttamente da anni, potrebbero non riuscire a soddisfare, i CdL stanno già richiedendo tramite interpello e approfondimenti da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, che a partire dalla riforma del collegato lavoro del 2010, sempre più assumono la veste di “consulenti perle imprese” e ausilio per i professionisti, come i consulenti del lavoro e i commercialisti abilitati in questo settore, per risolvere le problematiche “scomode”, quando la funzione originaria dell’Ispettorato del Lavoro era quella di organismo di vigilanza e controllo con poteri sanzionatori e di indirizzo, in caso di infortuni anche mortali sul lavoro e di registrazione e rilevazione di infrazioni e inadempimenti, presso la Magistratura. Per determinate categorie, anche i CdL possono stare sereni, alcuni dei sei requisiti saranno, richiesti a tutte le categorie di soggetti richiedenti: il Dvr (Documento di Valutazione del Rischio, art. 28 D. Lgs. 81/2008), non è obbligatorio per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori, cioè le imprese anche artigiane composte da un singolo operaio specializzato come contoterzista o come figura inserita nei cantieri con specializzazione specifica nel processo lavorativo (elettricisti, idraulici…) .
Il settore edile fa da apripista a novità legislative importanti: la comunicazione di assunzione preventiva (il giorno prima dell’apertura materiale del cantiere e di avvio dei lavori), il Durc, gli indici di congruità della manodopera adoperata.

La patente a crediti è di fatto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che è destinato ad allargare i propri confini, in futuro potrà essere estesa ad altri ambiti di attività da individuarsi con decreto del ministro del Lavoro, in seguito alla stipula di accordi a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, dove il tema della sicurezza sul lavoro è di rilevanza enorme, come il comparto industriale, il settore del trasporto e della logistica.

Il nuovo sistema della patente a crediti, in vigore dal 1°ottobre 2024, condizionerà l’intero ecosistema del settore edile, secondo le intenzioni dichiarate dal legislatore, come uno strumento di selezione e incentivo per le imprese più virtuose e come metodo per far assumere nuove responsabilità per i committenti, specie per i committenti pubblici, appaltatori rispettosi delle norme. Ciò a partire dalla INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE RICADONO NELL’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 81 2008, ARTICOLO 27, LE IMPRESE (non tutte esclusivamente del settore edile) E LE FIGURE DI LAVORO AUTONOMO CHE STANNO FISICAMENTE NEI CANTIERI, ESTENDENDO IL BACINO DEI SOGGETTI CHE SONO TENUTI AL POSSESSO DELLA “PATENTE A CREDITI”, così come dei soggetti che nella fase transitoria fino al 31 ottobre 2024, durante il quale gli operatori potranno presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, d.lgs. 81/08, fermo il divieto di operare in cantiere oltre il 31.10.2024, in assenza di richiesta di rilascio della Patente tramite apposito portale. La sanzione prevedibile è la sospensione della patente stessa o del suo rilascio nella fase di richiesta rilascio non ottenibile, è fino a 12 mesi, oppure di revoca della stessa patente, situazione che potrà creare dubbi sulla oggettiva interpretazione e applicabilità, anche discrezionale, dell’Autorità preposta (INL), per l’adozione o meno dei suddetti provvedimenti di sospensione o di revoca e sulle tempistiche di loro adozione. Sono effetti penalizzanti, che ricadono non solo sulle imprese o sui lavoratori autonomi in forma di impresa individuale artigiana, ma anche come elemento e fattore di ricaduta sui committenti soprattutto se si tratta di Enti Pubblici.

La stessa circolare esplicativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, applicando in queste ipotesi quanto disciplinato all’art. 157 del d.lgs. n. 81/2008, prevede sanzioni amministrative a carico del committente o del responsabile dei lavori, in caso di omessa verifica del possesso della patente a crediti, o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e si prefigura una prevalenza di tali disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, rispetto alle “aperture” concesse con il nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023), su autocertificazioni e utilizzo del meccanismo di sub appalto. Diventa fondamentale per le imprese ed Enti committenti, predisporre sin da subito un adeguato sistema di controllo nella fase di selezione degli appaltatori, ma anche strutturare, sulla base delle istruzioni operative contenute nelle circolare dell’INL, adeguati sistemi di monitoraggio in fase di esecuzione dei lavori, per verificare il mantenimento della Patente a crediti e degli altri titoli abilitativi in capo ai soggetti operanti nel cantiere.

In attesa della sua concreta applicazione, tale sistema sembrerebbe essere un’iniziativa valida a migliorare le condizioni di sicurezza e legalità, si spera sostanziale e on solo formale, all’interno di un settore caratterizzato da ampio numero di infortuni, dovuti all’inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici (che sono una minoranza), nell’esecuzione dei lavori e nei cantieri, specie per opere e lavori pubblici, senza dimenticare i servizi di rilevanza pubblica propriamente detti, non esclusi i servizi alla persona o con utenza-cittadinanza beneficiaria.

LA SALUTE NON E UNA MERCE, LA SICUREZZA NON DEVE ESSERE RELEGATA AD UN “COSTO” RIDUCIBILE O ELIMINABILE PER GARANTIRE UN PROFITTO A POCHI A DANNO DELLA MAGGIORANZA, scaricandola sul soggetto più debole contrattualmente, lavoratori e lavoratrici, verificheremo in concreto se tale attuazione sarà effettivamente un elemento di riequilibrio dei molteplici fattori di rischio e pericolo, non solo nel settore delle costruzioni, cantieristica ed edilizio, ma che diventi una BUONA PRASSI virtuosa da estendere in altri settori dove gli infortuni, come le malattie professionali, sono in Italia rimaste con triste primato a livello europeo, anzi con un tendenziale aumento a fronte di maggiori pretese di flessibilità, maggiore produttività e di contrasto alla precarietà, al lavoro al nero e sommerso. NOSTRO COMPITO SARA’ DI VIGILARE E INTERVENIRE PER ELIMINARE GLI ASPETTI MAGGIORMENTE DANNOSI, SOSTENERE LA PREVENZIONE DEI RISCHI E DEI PERICOLI E DARE MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA ALLE CLASSI LAVORATRICI, VERO LA LORO EMANICPAZIONE TOTALE, ATTRAVERSO LE FORME DI AUTORGANIZZAZIONE, SINDACALE E SOCIALE, NON SOLO SUI POSTI DI LAVORO MA ANCHE NEI TERRITORI, TRAMITE UN LAVORO DI RETE locale e nazionale EFFICACE, ANCHE IN QUESTO AMBITO SULLA SICUREZZA SUL-DEL LAVORO.

IL 16 NOVEMBRE A ROMA (ex scuola popolare Baccelli via Orciano Pisano 9) CONVEGNO DI RILIEVO NAZIONALE SU SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, in preparazione di iniziative di mobilitazione e della campagna permanente di elezione e di scelta dei RLS Rappresentanti dei Lavoratori (e lavoratrici) per la Sicurezza. Per contatti, adesioni e partecipazioni utilizzare e mail
usicons.roma@gmail.com e usiait1@virgilio.it

A cura di Usi fondata nel 1912

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