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Amianto e sorveglianza sanitaria: un brutto passo falso

Oggi in vigore il D.Lgs. 257/2006.

(27 Settembre 2006)

Preoccupante passo falso del Governo che nel recepire la direttiva sull'amianto ha introdotto una periodicità minima della sorveglianza sanitaria totalmente incongrua e illegittima.

Il Decreto legislativo 25 luglio 2006, n.257 recante Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro è stato pubblicato sulla GU n. 211 del 11-9-2006 ed entra in vigore dal 26-9-2006.
Da tale data il decreto abroga il capo III del Decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, e modifica il D.Lgs. n. 626/94 inserendo il titolo VI-bis. Non modifica peraltro il DPR 30 giugno 1965 n. 1124, e dunque restano in vigore gli articoli 157 (visita medica annuale), 160 ( visita medica, controllo Rx. e registro radiologico), 162 (certificazione conforme modello B all. 10 ), quali norme speciali, ai sensi dell'art. 15 del codice penale
Art. 15 Codice Penale. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito".

Anche il decreto 21/01/1987 (Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi) resta in vigore).
Poiché in Italia, dal marzo 1992, l’amianto è vietato, le nuove disposizioni si ad applicano alle situazioni di esposizione residuali ed in particolare alle attività lavorative che possono comportare rischio di esposizione ad amianto quali
1. manutenzione
2. rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto
3. smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti
4. bonifica delle aree interessate
Le disposizioni vanno applicate anche "se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione".
Il recepimento della Direttiva 2003/18/CEE sull'amianto ha introdotto nel testo del D. Lgs. n. 626/94 alcune significative novità rispetto al previgente D. Lgs. n. 277/91.
In questa sede ci occupiamo molto brevemente della sorveglianza sanitaria degli esposti ad amianto.
Viene fissata una periodicità minima delle visite che, in relazione alla pericolosità dell'agente in oggetto, appare eccessivamente dilatata nel tempo, ben tre anni!
" 1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
c) all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto.
In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonchè esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria ( art. 59-quinquiesdecies D. Lgs. n. 626/94).

La periodicità scelta è decisamente sconcertante se si pensa che per il rischio chimico il D. Lgs. n. 626/94 prevede che sia "di norma annuale", per le vibrazioni è annuale (D. Lgs. n. 187/2005), per i videoterminalisti ultracinquantenni è biennale (D. Lgs. n. 626/94), mentre per chi è esposto ad un agente cancerogeno come l'amianto è almeno triennale.

Per quanto riguarda la facoltà del medico competente di decidere una periodicità differente, ritengo che la possibilità dimotivazione di una differente periodicità sia esercitabile nel rispetto del periodo minimo di almeno tre anni: sarebbe paradossale e contralegem che un termine già esageratamente dilatato di tre anni potesse essere ulteriormente diluito nel tempo con una interpretazione che è in contrasto con l'obiettivo di fondo del D. Lgs. n. 626/94, che è il miglioramento (nel tempo) della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (titolo e art. 4 c. 2 lett. c del D. Lgs. n. 626/94). Occorre ricordare che l'art. 12 delle preleggi al codice civile prevede che la legge debba essere interpretata applicando simultaneamente i due concetti dell'interpretazione letterale e dell'intenzione del legislatore

Articolo a cura dell’avv. Rolando Dubini.

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