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La Fiom e la Fiat

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(29 Dicembre 2010) Enzo Apicella
La Cgil attacca la Fiom per essersi opposta al ricatto di Marchionne

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    (Capitale e lavoro)

    Le sorprese non finiscono Mai !!! A leggere bene la Finanziaria si scopre che ......

    (8 Ottobre 2006)

    Neanche il tempo di finire di urlare a mezzo mondo che con il centrosinistra sarebbe finalmente finita la politica dei condoni che subito ne compare uno, guarda caso, proprio in favore di Atesia (principale elettore di Rutelli e Margherita) e di quanti hanno speculato sulla precarietà del lavoro.

    Ma non basta, la nuova legge Finanziaria introduce un precedente pericoloso anche in materia di conciliazione ed arbitrato intervenendo a ridurre il diritto inalienabile del singolo a ricorrere al giudice naturale per tutelare i propri interessi.

    Tutto è rinchiuso nell'articolo 178 della legge Finanziaria 2007, che qualsiasi giurista considerere un intervento "intrusivo" sui diritti del singolo.

    Questo articolo prevede che il datore di lavoro (in questo caso Atesia) previa riformulazione contrattatuale con passaggio del lavoratore da co.co.pro. a subordinato (che tradotto non significa contratto a tempo indeterminato ma significa Inserimento, Apprendistato, Prova, senza obbligo di stabilizzazione) sana anche per il pregresso il contenzioso con Stato e lavoratori.
    Il Ministro Damiano, fautore dell'innovativa idea, ci prova così ad aggirare l'intervento degli Ispettori del Lavoro mettendo in campo un pericoloso precedente in materia di conciliazione ed arbitrato che peserà non poco al prossimo tavolo per un nuovo Patto sociale tra Confindustria-Governo-Sindacati, che riscriverà le dinamiche della contrattazione e le regole nelle relazioni sindacali.

    06-10-2006-Coordinamento Rsu

    Art. 178.
    Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro

    1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni del presente articolo.


    2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.


    3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto le parti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.


    4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.


    5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’Istituto nazionale di previdenza sociale gli atti di conciliazione di cui al comma 2 unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approvano i relativi Accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.


    6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’art. 51 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al presente articolo.


    7. L’accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.
    Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5.

    8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

    06-10-2006 -Coordinamento Rsu

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