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(13 Febbraio 2012) Enzo Apicella

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Atesia: sospesi gli effetti della pronuncia dell'Ispettorato. Tutto come previsto

Alla luce del condono previsto in Finanziaria, esito scontatissimo della sentenza del TAR di Roma sulla vicenda Atesia-Ispettorato del lavoro

(24 Novembre 2006)

In nome del Popolo Sovrano, la prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio presieduta dal Giudice Pasquale De Lise, visto il ricorso 9861/2006 proposto da SOC ATESIA SPA contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato ha pronunciato l'ordinanza con la quale viene sospesa l'esecutività del provvedimento emesso dall'Ispettorato del Lavoro che, a seguito di ripetuti controlli, intimava l'assunzione a tempo indeterminato di 3200 precari.

Motivazione:

1- ritenuto a un primo esame - fatto salvo l'approfondimento della questione nella sede di merito - che l'esercizio del potere di diffida ex art. 13 d. lgs n. 124 del 2004 appare idoneo ad arrecare una lesione concreta ed attuale all'impresa destinataria dell'accertamento;

2- ritenuto che in capo a tale soggetto possa pertanto ravvisarsi la titolarità di una posizione legittimante al ricorso giurisdizionale amministrativo avverso i provvedimenti impugnati (peraltro suscettibili di autonomo gravame anche ai sensi dell'art. 17, 2°co, d.lgs cit.);

3- ritenuto altresì che il ricorso si presenta assistito dal prescritto fumus boni iuris in ordine ai vizi prospettanti l'erroneità delle operazioni svolte dall'amministrazione;

4- ritenuto, infine, che a fronte dei molteplici rischi paventati dalla ricorrente ed alla luce dell'imminente (ancorché evenutale) mutamento del quadro giuridico di riferimento (secondo quanto dedotto in giudizio), appare preminente garantire il mantenimento della situazione in essere.

P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.


Il primo punto è molto interessante perchè il TAR non nega la legittimità del pronuncia ispettiva ma ritiene sufficiente il ricorso all'esercizio del potere di diffida per arrecare una "lesione concreta ed attuale" ad Atesia.
Quale sia questa "lesione concreta ed attuale" potenziale rimane un mistero per tutti.
L'unica cosa chiara è che, non negando la legittimità della pronuncia, il Tribunale rinuncia alle sue prerogative di IUDEX SUPER PARTES per indossare lui stesso la toga ispettiva;

Il secondo punto non dice nulla, se non che Atesia ha titolo per ricorrere al TAR;

Il terzo punto sembra quello più adatto ad essere analizzato: peccato che l'eventuale interesse legittimo rimanga avvolto nel mantello del mistero, non potendo noi sapere quali siano questi "vizi prospettanti l'erroneità delle operazioni svolte dall'amministrazione";

Il quarto punto è imbarazzante: la giuria sembra eccessivamente spaventata dai "molteplici rischi paventati", dall' "imminente mutamento del quadro giuridico" e, come a volersi fare carico dei pericolanti destini dei lavoratori precari tutti, con poco salomonico giudizio opportunamente "garantisce il mantenimento della situazione in essere".

Ma qual è la situazione in essere?
La situazione per la quale il TAR è stato chiamato a giudicare in merito ad un interesse legittimo leso.
E quale sia questo interesse legittimo leso non è dato sapere (terzo punto).
Forse viene leso un diritto soggettivo?
Non ci pare se ne faccia mensione: alpiù la corte è preoccupata di eventuali e dannose conseguenze derivanti dalla legittima applicazione della pronuncia ispettiva.
Ma è giusto che una valutazione puramente psicologica sia rilevante al punto da diventare discriminante all'interno di un impianto dispositivo?
Certo che no, altrimenti riduciamo il Diritto alla Psicologia e liberiamo il reo perchè ci fa un pò pena.

E' evidente allora che il TAR non è voluto entrare nel merito della questione sollevata, rischiando altrimenti di dover prendere atto della bontà delle argomentazioni addotte dall'Ispettorato.
A questo proposito giova ricordare come non viene fatta alcuna citazione, mentre ci si preoccupa delle sorti aziendali, del danno morale e patrimoniale "già" inflitto tanto ai lavoratori di Atesia quanto allo Stato, vilipeso dalla continua elusione, da parte dell'azienda, delle più elementari norme in materia di Diritto del Lavoro.

Particolare su cui riflettere: il compito dell'Avvocatura , che alla luce di quanto scritto è comparsa innanzi al giudice nel tentativo di respingere il ricorso di Atesia e per tutelare gli interessi dello Stato, stride con l'atteggiamento sanatoriale tenuto dai rappresentanti governativi (in primis il Ministro Damiano) che, nell'ambito della ormai probabile Legge Finanziaria 2007, abbonano il pregresso all'azienda del signor Tripi ed "auspicano" l'introduzione, a margine dei rinnovi contrattuali, di clausule conciliatorie sul passato (niente più vertenze!).

Come sia possibile difendere se stessi davanti al TAR quando si ha tutto l'interesse a rendere applicative le quasi vigenti nuove norme condonanti rimane un altro dilemma.
Appare evidente che, seppure prodighi di buona volontà, stando queste condizioni al contorno, gli Avvocati dello Stato sono esposti aprioristicamente a subire la sconfitta processuale, per demotivazione (indotta?).

Dal Brasile, dove si trova per delocalizzare e lucrare sulla pelle dei poveri, è subito arrivato il plauso di Tripi che, confondendo le sospensioni del TAR con una sentenza di assoluzione per dichiara:
"la decisione del TAR non mi sorprende poiché come abbiamo sempre affermato, l’Azienda ha sempre operato nel pieno rispetto della legge....
...Ritengo che questa decisione debba essere considerata positiva soprattutto per riprendere il dialogo costruttivo con le Organizzazioni Sindacali.
Dopo questa Ordinanza sarà possibile attuare il programma che prevede la stabilizzazione di tutti i collaboratori a progetto del Gruppo, compresi quelli della società Atesia che altrimenti sarebbero rimasti in una condizione di incertezza.
Il mio apprezzamento va soprattutto nei confronti di quei lavoratori che hanno continuato a operare con composta fermezza in un clima difficile e di crescente confusione".

Quello che va affermando il signor Tripi non trova alcun riscontro per i seguenti motivi:

1- non è possibile riscontrare alcuna pronuncia assolutoria (essendo il Tar chiamato ad esprimere sentenze di legittimità e non di legalità);
2- il dialogo con le Organizzazioni Sindacali (CGIL-CISL-UIL) non s'è mai interrotto e, fatti storici alla mano, parte da lontanissimo, passa per gli sciagurati accordi di aprile 2006 ed arriva a quelli di ottobre che aprono la strada all'attuazione degli accordi aziendali delegati all'applicazione delle norme condonanti;
3- la "stabilizzazione", come la chiama Tripi, passerà attraverso il versamento del differenziale contributivo INPS che la legge Finanziaria incolla non a lui ma alla collettività nella misura (per Tripi e compari) di 300 milioni di euro e attraverso l'applicazione delle forme di subordinazione più malleabili in uscita (prova, apprendistato, inserimento, intermittenza);
4- quando parla di "condizioni di incertezza" intende "licenziamento" cui segue la delocalizzazione delle strutture, come in parte sta già avvenendo, in paesi dove grazie al costo bassissimo del lavoro, è possibile la formazione in loco di personale addetto e che parli la lingua italiana;
5- l'ultimo spunto è per i crumiri, razza di lavoratori venduti per un tozzo di pane che, a detta di Tripi, gli sono stati vicini in questi mesi difficili prima che, al suono dei lauti finanziamenti elargiti al partito di Francesco Rutelli, l'Unione vincesse le elezioni e le cose si rimettessero a posto a colpi di scambio condonale di tipo politico-finanziario-giudiziario.

Appare evidente che l'arma dell'Ispettorato ha i suoi limiti ed occorre agire in maniera più ampia per irrobustirla di contenuti.
Un processo vertenziale maggiormente incisivo, che faccia perno sulle strategie di lotta maturate in questi mesi e che conduca anche alla formazione di rappresentanze sindacali realmente rappresentative degli interessi dei lavoratori, appare sempre più come inevitabile.

francesco fumarola
www.mercantedivenezia.org

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