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(25 Marzo 2007)
Dall’1/1/07 al 30/6/07 ogni lavoratore dipendente del settore privato è chiamato a scegliere tra: 1) mantenere il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) futuro presso il datore di lavoro, oppure 2).destinarlo ai Fondi pensione.
Nel caso 1), per i lavoratori di aziende fino a 49 dipendenti, il regime del TFR futuro non subirà nessuna modificazione rispetto al passato. Invece, per i lavoratori di aziende con più di 49 dipendenti, c’è una qualche novità: il TFR futuro sarà trasferito dal datore di lavoro a un Fondo presso la Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS con modalità identiche a quelle già adottate dal datore di lavoro.
I lavoratori devono, comunque, esprimere la propria scelta con una dichiarazione scritta.
La vera novità è rappresentata dal caso 2), cioè la destinazione del TFR a un Fondo pensione, che può avvenire in modo esplicito (con una dichiarazione scritta) o in modo tacito (silenzio-assenso).
DICHIARAZIONE SCRITTA:
La dichiarazione dev’essere rivolta al datore di lavoro con l’indicazione del Fondo pensione prescelto.
I lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 possono destinare al Fondo pensione anche solo una parte del TFR futuro. In particolare, se sono iscritti a un Fondo pensione già da prima dell’1/1/07, possono scegliere di contribuire a questo Fondo con una quota uguale a quella precedente e mantenere presso il datore di lavoro la quota rimanente del TFR.
SILENZIO-ASSENSO:
Se il lavoratore non esprime alcuna indicazione sulla destinazione del TFR futuro, il datore di lavoro lo trasferisce al Fondo pensione previsto da un accordo sindacale nazionale o territoriale, oppure a quello previsto da un eventuale accordo aziendale.
Spieghiamo meglio: potendo esistere accordi sindacali diversi che prevedono diversi Fondi pensione, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro al Fondo individuato con accordo aziendale, se esiste. Se invece non esiste, lo trasferisce al Fondo previsto da altro tipo di accordo sindacale al quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
Se manca qualsiasi tipo di accordo sindacale, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro a un particolare Fondo pensione istituito presso l’INPS, al quale si applicano le stesse regole di funzionamento degli altri Fondi pensione.
Queste regole valgono anche per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 che non esprimono nessuna scelta.
Una volta che il TFR è finito in un Fondo pensione, questa destinazione non può essere revocata. Invece, la scelta di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro può essere revocata in qualsiasi momento per aderire a un Fondo pensione.
Il TFR maturato precedentemente resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro.
Dopo queste informazioni, come COBAS ne dobbiamo dare subito un’altra: i Fondi pensione sono investimenti sul mercato finanziario soprattutto internazionale, non hanno tutele né rivalutazioni automatiche, come invece ha il TFR lasciato in azienda, possono crescere di valore, ma possono anche subire contraccolpi gravi, che ne abbattono drasticamente il valore, lasciando i lavoratori con un pugno di mosche o poco più.
Casi di questo tipo negli USA e in Canada, che sono la patria dei Fondi pensione, avvengono di continuo, con centinaia di migliaia di lavoratori ai quali non resta che pentirsi di non avere fatto bene i calcoli prima.
Conoscere le loro vicissitudini può esserci utile a non cadere anche noi nella trappola!
13.3.07 – Pisa
CONFEDERAZIONE COBAS - PISA
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