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Il Pubblico impiego vittima di Scherzi a parte? ancora un accordo sindacale non votato dai lavoratori interessati.

Ancora nel 2007 gli iscritti ai sindacati e i lavoratori in attesa di contratto, senza aver votato alcuna piattaforma ed ipotesi d'accordo, le apprendono dai tg. Ma non siamo su Scherzi a parte

(15 Aprile 2007)

Kafkiana è la vita sindacale del semplice iscritto. Del suo rinnovo contrattuale nulla sa perché nulla ha votato. Altri hanno deciso per lui, le chiamano "burocrazie sindacali"

Cari compagni, care compagne,

La vicenda del tentativo di rinnovo dei CCNL del Pubblico Impiego ripropone inalterata la questione del controllo democratico da parte dei lavoratori sulle piattaforme e le ipotesi di accordo decise e trattate dai vertici di alcune organizzazioni sindacali.

Chi tratta per conto del lavoro dipendente è sempre irresponsabile –dal punto di vista del mandato e della sua revoca e da quello della verifica elettorale- nei confronti dei lavoratori che vedranno calate nei loro CCNL quelle piattaforme e ipotesi di accordo.

L’unica legittimazione che proviene alle delegazioni trattanti di parte sindacale è quella indiretta e lontana, per niente di merito- celebrata in congressi di categoria, sovente realizzati uno o piu’ anni prima.

Un po’ poco, ne converrete. La questione della democrazia di mandato (costruzione e validazione democratica di piattaforme ed ipotesi di accordo alla base della contrattazione) si interseca con quella della rappresentatività.

Per quanto riguarda il Pubblico Impiego, esiste una pessima legge sulla rappresentatività, costruita per sbarrare il passo alle organizzazioni piu’ piccole, senza però che ne esista una sulla costruzione-concessione-verifica dei mandati a trattare e degli accordi raggiunti.

L’assenza di queste regole democratiche minime è –dal punto di vista di molti- ciò che determina la condivisibile sfiducia della maggioranza dei lavoratori italiani nelle organizzazioni sindacali.

Gli stessi lavoratori hanno imparato a diffidare anche di quelle esperienze che –pur proclamandosi di base- non prevedono –neppure nei loro statuti- meccanismi di democrazia di mandato.

Può accadere così che organizzazioni che si autodefiniscono anticoncertative sottoscrivano accordi-bidone, non appena ammesse ai tavoli nazionali di trattativa, senza aver in alcun modo costruito e validato democraticamente quella sottoscrizione.

Il punto –voglio precisare- non è se gli accordi siano bidone (questo è naturalmente opinabile) ma se la sottoscrizione di quegli accordi sia il risultato di meccanismi democratici a norma di statuto. Voi aderireste ad organizzazione sindacale che decide per voi senza consultarvi nel merito? Sarebbe un po’ come se l’ammistratore di condominio decidesse il rifacimento il tetto senza indire neppure un’assemblea.

Sicuramente, la decisione di quell’amministratore sarebbe impugnata a norma del codice civile.

Attualmente, nessuno statuto di nessuna organizzazione sindacale prevede meccanismi di democrazia di mandato specifici per i rinnovi contrattuali, ma sempre e solo poche norme sull’elezione degli organi statutari. Una vaghezza non casuale che rende nulla l’influenza democratica del singolo iscritto.

Come dire che si elegge un amministratore di condominio affinché faccia poi quel che voglia.

Da dove ripartire e con chi allora?

I vertici di ogni organizzazione non possono che esprimere una tendenza al monopolio delle decisioni, occorre allora che dal basso (è il basso non coincide purtroppo con le organizzazioni di base) si rivendichino nuove regole. Minime, di buon senso, democratiche.

In cui ci si possa riconoscere al di là delle appartenenze di organizzazione.

Perché nessuno –tranne il banco e chi lo rappresenta- accetta di partecipare ad un gioco truccato, occorrono nuove regole minime che valgano dentro le organizzazioni sindacali a tutela della partecipazione democratica degli iscritti, ma anche fuori -nei rinnovi contrattuali- affinché anche i lavoratori non iscritti possano incidere democraticamente.

Senza alcuna pretesa di qualità tecnica della proposta, da semplice iscritto, propongo queste:

DEMOCRAZIA DI MANDATO
REGOLE MINIME per LA DEMOCRAZIA DI MANDATO NELLA CONTRATTAZIONE :

Art. 1:Misurazione della rappresentatività categoriale ed intercategoriale

Al fine di dare attuazione all’art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali –ai fini della contrattazione nazionale di categoria ed intercategoriale- è misurata e certificata attraverso voto a suffragio universale segreto dei lavoratori interessati.

E’ previsto un voto distinto per la determinazione della rappresentatività a livello categoriale e per quella a livello intercategoriale.

Entrambi i voti avvengono su base di liste nazionali concorrenti, i voti sono ripartiti con metodo proporzionale su collegi provinciali. E’ prevista l’espressione di una preferenza.

Gli eletti, salvo quanto previsto dall’art. 2 (validazione con referendum vincolante a suff. universale), divengono –per la parte del lavoro dipendente- titolari esclusivi -in forma collettiva di assemblea rappresentativa- del livello di contrattazione che li riguarda.

Art. 2:Validazione a suffragio universale di piattaforme ed ipotesi di accordo

Nella contrattazione di ogni livello (aziendale, territoriale, comprensoriale, categoriale, nazionale), le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo sono sempre sottoposti a referendum vincolante. Il referendum avviene a suffragio universale tra i lavoratori interessati. Il voto è sempre individuale e segreto.

Le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo sono definite da una apposita Convenzione eletta -a suffragio universale segreto- dai lavoratori del livello di contrattazione interessato. Detta elezione avviene su base di liste. Possono presentare liste tutte le organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta. Non sono consentite soglie o requisiti di sbarramento.

La convenzione decide a maggioranza semplice dei partecipanti al voto.

Le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo sono approvate (o respinte) a maggioranza semplice (la metà piu’ uno dei voti validamente espressi) dei partecipanti al voto.

Partecipano al voto tutti i lavoratori interessati. Si intendono per lavoratori interessati gli occupati del comparto di riferimento economicamente dipendenti, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione.

Art. 3: contrattazione aziendale

A livello di singola azienda, le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo sono sempre decise –punto per punto- e poi validate –punto per punto-, in entrambi i casi a pena di nullità, –con voto individuale, segreto, a suffragio universale- dal Plenum dei lavoratori dell’azienda.

La rsu e la delegazione trattante (qualora non coincidano) sono meri portavoce del plenum dei lavoratori. Il detto plenum è il livello gerarchicamente sovraordinato e sovrano della contrattazione aziendale.

Le sedute delle controparti contrattanti:

-avvengono presso sedi di istituzioni pubbliche,

-sono verbalizzate ed i verbali debbono essere resi pubblici e consultabili tramite le modalità tecnicamente piu’ avanzate,

-possono assistervi –senza intervenirvi- tutte le organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta,

A livello di singola azienda le delegazioni trattanti sono:

-interamente elette a suffragio universale segreto dai lavoratori dell’azienda; il voto avviene su base proporzionale di liste di lavoratori liberamente presentate dai lavoratori senza vincolo di organizzazione;

- Le delegazioni trattanti possono essere sfiduciate tramite voto. Il voto è disposto su richiesta certificata di almeno il 20% dei lavoratori aziendali;

Nelle riunioni del plenum dei lavoratori, ogni lavoratore ha diritto –sul modello civilistico dell’assemblea condominiale- di chiedere la messa ai voti di singoli punti, che –se approvati- sono inderogabilmente impegnativi.

Saluti comunisti

gianmarco, Mantova

Fonte

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