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Un Ordine Esecutivo di Bush: Criminalizzare il Movimento contro la Guerra

(15 Agosto 2007)

L’Ordine Esecutivo, dal titolo “Bloccare le proprietà di quelle persone che minacciano gli sforzi di stabilizzazione in Iraq”, assegna al Presidente il potere di confiscare i beni di coloro che si oppongono alla guerra condotta dagli USA in Iraq.
Un Ordine Esecutivo Presidenziale, emesso il 17 luglio, revoca con un tratto di penna il diritto al dissenso e all’opposizione al programma militare del Pentagono in Iraq. L’Ordine Esecutivo, dal titolo “Bloccare le proprietà di quelle persone che minacciano gli sforzi di stabilizzazione in Iraq”, assegna al Presidente il potere di confiscare i beni di “quelle persone” che si oppongono alla guerra condotta dagli USA in Iraq:

“Con il presente documento vi informo che ho emanato un Ordine Esecutivo che blocca i beni delle persone determinate nell’aver commesso, o di essere poste nel significativo rischio di commettere un atto o atti di violenza con lo scopo o l’effetto di minacciare la pace o la stabilità dell’Iraq o del Governo Iracheno o di minare gli sforzi per promuovere la ricostruzione economica e la riforma politica in Iraq o di fornire assistenza umanitaria al popolo Iracheno.”

In buona sostanza, secondo questo Ordine Esecutivo, opporsi alla guerra diventa un atto illegale.

L’Ordine Esecutivo criminalizza il Movimento contro la Guerra. È stato premeditatamente deliberato per “bloccare le proprietà” dei cittadini e delle organizzazioni degli Stati Uniti attivamente impegnati nel movimento per la pace. Consente al Dipartimento della Difesa di interferire negli affari finanziari e di incaricare il Ministero del Tesoro per il “blocco dei beni” e/o di confiscare/congelare le proprietà di “Quelle Persone” impegnate in attività contro la guerra. Prende a bersaglio “Quelle Persone” in America, comprese organizzazioni della società civile, che si oppongono al programma di “pace e stabilità” dell’amministrazione Bush in favore dell’Iraq, caratterizzato, per dirla francamente, da un’occupazione illegale e da un continuo massacro di civili innocenti. Per giunta, l’Ordine Esecutivo prende di mira “Quelle Persone” che “minano gli sforzi per promuovere la ricostruzione economica”, o che, sempre per dirla francamente, si sono opposte alla confisca e alla privatizzazione delle risorse petrolifere Irachene, a tutto vantaggio dei giganti petroliferi Anglo-Americani.

Inoltre, l’Ordine è destinato per chiunque si oppone al programma di Bush di “riforme politiche in Iraq”, in altre parole, per chi contesta la legittimità di “un governo” Iracheno messo al potere dalle forze di occupazione.
Soprattutto, sono soggette a vedere i loro beni finanziari confiscati quelle persone o organizzazioni non-governative (ONG), che forniscono in modo onesto aiuti umanitari ai civili Iracheni e che non sono accettate dall’Esercito Statunitense o dai suoi tirapiedi, che negli USA hanno appoggiato il governo fantoccio Iracheno.
L’Ordine Esecutivo viola il Primo, il Quarto e il Quinto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, ed annulla uno dei fondamentali principi della democrazia USA, che consiste nel diritto alla libera espressione e al dissenso. L’Ordine non ha costituito oggetto di discussione nel Congresso USA. Fino a questo momento, in termini di dichiarazione formale, non è stato indirizzato contro il movimento che si oppone alle guerre USA.
A parte una blanda comunicazione via cavo dell’Associated Press, che presenta l’Ordine Esecutivo come “un’autorizzazione ad esercitare sanzioni finanziarie”, non vi è stata alcuna copertura mediatica, radiofonica o televisiva, per commentare la decisione Presidenziale, che colpisce al cuore la Costituzione degli Stati Uniti.

Più larghe implicazioni

La criminalizzazione dello Stato avviene quando il Presidente e il Vicepresidente in carica usano ed abusano della loro autorità attraverso Ordini Esecutivi, direttive Presidenziali o diversamente per definire “chi sono i criminali”, quando di fatto i criminali sono loro!
Questo ultimo Ordine criminalizza il movimento per la pace. Deve venire considerato in relazione alle varie parti della legislazione “contro il terrorismo”, alla gamma delle direttive Presidenziali sulla sicurezza nazionale, che ultimamente sono conformate ad annullare il governo costituzionale e ad instaurare la legge marziale nell’eventualità di una “emergenza nazionale”.
I criminali di guerra che occupano queste alte cariche sono tutti impegnati a reprimere qualsiasi forma di dissenso che metta in questione la legittimità della guerra in Iraq.

L’Ordine Esecutivo, combinato con l’esistente legislazione anti-terrorismo, alla fine ha come scopo di contrastare i movimenti contro la guerra e per i diritti civili. Può venire usato per confiscare le disponibilità finanziarie dei gruppi pacifisti in America, per bloccare le proprietà e le attività delle organizzazioni umanitarie non-governative che forniscono soccorso all’Iraq, per sequestrare le risorse dei media alternativi impegnati nel riferire la verità rispetto alla guerra condotta dagli USA. Nel maggio 2007, Bush ha promulgato un’importante Direttiva Presidenziale sulla Sicurezza Nazionale e della Patria, (National Security and Homeland Security Presidential Directive NSPD 51/HSPD 20), che avrebbe dovuto sospendere il governo costituzionale ed instaurare ampi poteri dittatoriali sotto legge marziale nel caso di una “Emergenza Catastrofica”, (ad esempio, un attacco terroristico sul tipo 11 settembre).
L’11 luglio 2007, la CIA ha pubblicato la sua “Valutazione Informativa Nazionale”, che puntualizza su un imminente attacco di Al Qaeda contro l’America, un secondo 11 settembre, che, secondo i termini della Direttiva NSPD 51, sarebbe dovuto essere immediatamente seguito dalla sospensione del governo costituzionale e dall’imposizione della legge marziale, con pieni poteri del Presidente e del Vice-Presidente. (Per ulteriori particolari, si veda Michel Chossudovsky, "Bush Directive for a "Catastrophic Emergency" in America: Building a Justification for Waging War on Iran? - Direttiva di Bush relativa ad una “Emergenza Catastrofica” in America: si sta costruendo una giustificazione per scatenare la guerra contro l’Iran? giugno 2007)

La NSPD 51 assegna alla Presidenza e al Dipartimento per la Sicurezza Interna poteri senza precedenti, che calpestano i fondamenti del governo Costituzionale. La Direttiva consente al Presidente in carica di dichiarare una “emergenza nazionale” senza l’approvazione del Congresso. La messa in esecuzione della NSPD 51 porterebbe di fatto alla cessazione della Legislatura e alla militarizzazione della giustizia e dell’applicazione della legge.

“Il Presidente deve guidare le attività del Governo Federale per assicurare la forma di governo costituzionale…”

Dovesse essere invocata la Direttiva NSPD 51, il Vice Presidente Dick Cheney, che nel retroscena detiene l’effettivo potere Esecutivo, essenzialmente assumerebbe di fatto poteri dittatoriali, circuitando sia il Congresso USA che il Potere Giudiziario, e nel contempo userebbe il Presidente George W. Bush come “uomo di paglia per procura”.
La NSPD 51, mentre bypassa la Costituzione, tuttavia prevede procedure veramente precise che garantiscono i poteri del Vice Presidente Dick Cheney in relazione alle funzioni di “Continuità di Governo” in regime di Legge Marziale:

“Questa Direttiva deve essere messa in applicazione in modo da essere conforme a, e agevoli l’effettiva messa in applicazione di, norme Costituzionali concernenti la successione alla Presidenza o all’esercizio dei suoi poteri, e al Presidential Succession Act del 1947 (3 U.S.C.19), con consultazione del Vice Presidente e, quando opportuno, di altri coinvolti. I direttori dei dipartimenti e delle agenzie dell’Esecutivo devono assicurare che venga messo a disposizione del Vice Presidente e degli altri interessati l’appoggio appropriato, quando risulti necessario essere preparati in qualsiasi momento a mettere in esecuzione questa Direttiva.” (NSPD 51, op cit.)

L’Ordine Esecutivo di confiscare i beni degli attivisti per la pace/contro la guerra, è largamente conforme con la Direttiva NSPD 51. La confisca potrebbe scattare anche in assenza di una “Emergenza Catastrofica”, come previsto dalla NSPD 51. Questo annulla la democrazia. Questo è un ulteriore passo verso la “criminalizzazione” di qualsiasi forma di opposizione e di dissenso alla guerra condotta dagli USA e contro l’agenda per la “Sicurezza della Patria”.

Allegato I Testo dell’Ordine Esecutivo

17 luglio 2007
Ordine Esecutivo: “Bloccare le proprietà di quelle persone che minacciano gli sforzi di stabilizzazione in Iraq”,


Per l’autorità a me conferita come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, incluso l’International Emergency Economic Powers Act, e i suoi emendamenti (50 U.S.C. 1701 et seq.)(IEEPA), il National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.)(NEA), e il comma 301 del titolo 3, Codice degli Stati Uniti,
Io, GEORGE W. BUSH, Presidente degli Stati Uniti d’America, dichiaro che, a causa della eccezionale e straordinaria minaccia alla sicurezza nazionale e alla politica estera degli Stati Uniti, sollevata da atti di violenza che minacciano la pace e la stabilità dell’Iraq e minano gli sforzi per promuovere la ricostruzione economica e la riforma politica in Iraq e per fornire assistenza umanitaria al popolo Iracheno, è nell’interesse degli Stati Uniti prendere misure aggiuntive in riferimento all’emergenza nazionale dichiarata nell’Ordine Esecutivo 13303 del 22 maggio 2003, estesa nell’Ordine Esecutivo 13315 del 28 agosto 2003, e che si affida su atti ulteriori con l’Ordine Esecutivo 13350 del 29 luglio 2004, e con l’Ordine Esecutivo 13364 del 29 novembre 2004.

Con il presente, ordino:

Articolo 1. (a) Fatta eccezione al sequestro previsto dal comma 203(b) (1), (3), e (4) dello IEEPA (50 U.S.C. 1702(b) (1), (3), e (4)), o per disposizioni, ordinanze, direttive, o autorizzazioni che possono essere emanate in seguito a questo Ordine, e nonostante qualsiasi contratto portato a conclusione o qualsiasi autorizzazione o permesso accordato prima della data di questo Ordine, tutti i beni mobili e immobili, e gli interessi in questi beni, delle persone più sotto indicate, che si trovano negli Stati Uniti, che in futuro arriveranno negli Stati Uniti, o beni che sono o saranno in possesso o sotto controllo di persone degli Stati Uniti, vengono bloccati e non possono essere trasferiti, versati, esportati, prelevati, o altrimenti trattati: con riguardo ad ogni persona individuata dal Ministro del Tesoro, dopo consultazioni con il Ministro Segretario di Stato e con il Ministro della Difesa,
(i) per avere commesso, o sollevato un rischio significativo di commetterlo, un atto o atti di violenza con lo scopo o l’effetto di:
(A) minacciare la pace o la stabilità dell’Iraq o del Governo Iracheno; o
(B) minare gli sforzi per promuovere la ricostruzione economica e la riforma politica in Iraq o per fornire assistenza umanitaria al popolo Iracheno;
(ii) per avere materialmente assistito, appoggiato, o provveduto al sostegno finanziario, materiale, logistico o tecnico per, con beni o servizi a supporto di, un atto o atti di violenza o in favore di qualsiasi persona le cui proprietà ed interessi nelle proprietà siano stati bloccati in seguito a questo Ordine; o
(iii) per essere controllati da, o per avere agito o presumibilmente avere agito per, o a vantaggio di, direttamente o indirettamente, ogni persona i cui beni o gli interessi per questi beni siano stati bloccati in seguito a questo Ordine.
(b) Le proibizioni indicate nel comma (a) di questo articolo includono, ma non sono limitate a,
(i) la concessione di contributi o forniture di mezzi finanziari, beni o servizi da parte, o a beneficio, di qualsiasi persona le cui proprietà ed interessi nelle proprietà siano stati bloccati in seguito a questo Ordine, e (ii) la ricevuta di qualsiasi contributo o fornitura di mezzi finanziari, beni o servizi da parte di questo tipo di persone.

Articolo 2. (a) Ogni transazione da parte di persone degli Stati Uniti o all’interno degli Stati Uniti che elude o evita, o che abbia l’intenzione di eludere o evitare, o tenti di violare ognuna delle proibizioni indicate in precedenza in questo Ordine, viene proibita.
(b) Qualsiasi intesa messa in atto per violare ognuna delle proibizioni indicate in precedenza in questo Ordine, viene proibita.

Articolo 3. Agli effetti di questo Ordine:
(a) con il termine “persona” si intende un individuo o entità;
(b) con il termine “entità” si intende una società, un’associazione, una fondazione, un’associazione in partecipazione, un’impresa, un gruppo, un sottogruppo o altre organizzazioni; e
(c) con il termine “persona degli Stati Uniti” si intende qualsiasi cittadino degli Stati Uniti, lo straniero residente in permanenza, ogni entità organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti o secondo qualsiasi giurisdizione all’interno degli Stati Uniti, ( ivi comprese le filiali estere), o qualsiasi persona negli Stati Uniti.

Articolo 4. Con il presente, io decido che concedere donazioni del tipo specificato nel comma 203(b)(2) dello IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) da parte, o a vantaggio, di qualsiasi persona le cui proprietà ed interessi nelle proprietà siano stati bloccati in seguito a questo Ordine sarebbe come indebolire in modo serio la mia capacità ad affrontare l’emergenza nazionale dichiarata nell’Ordine Esecutivo 13303 ed estesa nell’Ordine Esecutivo 13315, e quindi proibisco tali donazioni, come previsto dall’Articolo 1 di questo Ordine.

Articolo 5. Per quelle persone, le cui proprietà ed interessi nelle proprietà siano stati bloccati in seguito a questo Ordine, alle quali è concesso avere una presenza costituzionale negli Stati Uniti, penso che, data la possibilità di trasferire istantaneamente fondi o altri beni, la prima preoccupazione per queste persone rispetto alle misure da essere prese secondo questo Ordine dovrebbe essere quella di rendere questi provvedimenti privi di efficacia. Perciò, io decido che, per rendere queste misure efficaci relativamente all’emergenza nazionale dichiarata nell’Ordine Esecutivo 13303 ed estesa nell’Ordine Esecutivo 13315, sia necessario non dare alcun avvertimento di un elenco o dell’individuazione di tali persone, conformemente all’Articolo 1(a) di questo Ordine.

Articolo 6. Il Ministro del Tesoro, dopo consultazioni con il Ministro Segretario di Stato e con il Ministro della Difesa, viene con il presente autorizzato a prendere tali provvedimenti, compresa la promulgazione di norme e regolamenti, e di servirsi di tutti i poteri assegnati al Presidente dallo IEEPA, che possono essere necessari per conseguire gli obiettivi di questo Ordine. Il Ministro del Tesoro può trasferire la delega di ognuna di queste funzioni ad altri dirigenti o ad altri organismi del Governo degli Stati Uniti, conformemente alla applicabilità della legge. Con il presente, a tutti gli organismi del Governo degli Stati Uniti si ordina di prendere tutte le misure che competono alla loro autorità per mettere in atto i provvedimenti di questo Ordine e, dove appropriato, di fornire informazioni al Ministero del Tesoro, in modo tempestivo, sui provvedimenti presi.

Articolo 7. Nulla in questo Ordine viene deliberato per intaccare l’efficacia continuativa di qualsivoglia norma, regolamento, ordinanza, licenza o altre forme di azioni amministrative emanate, prese, o prorogate, in vigore in precedenza o successivamente, fatta eccezione se espressamente limitate, modificate o sospese da, o in seguito, a questo Ordine.

Articolo 8. Questo Ordine non è deliberato per, e non crea, diritti, benefici o privilegi, di sostanza o procedurali, applicabili per legge o secondo giurisprudenza, per qualsiasi parte in causa contro gli Stati Uniti, i loro Ministeri, le agenzie, gli organismi, o entità, i loro dirigenti o funzionari o qualsiasi altra persona.

GEORGE W. BUSH
La Casa Bianca,
17 luglio 2007.

Allegato II

Ufficio Stampa della Casa Bianca, 17 luglio 2007

Messaggio al Congresso degli Stati Uniti con riferimento all’International Emergency Economic Powers Act
Oggetto: Ordine Esecutivo: “Bloccare le proprietà di quelle persone che minacciano gli sforzi di stabilizzazione in Iraq”
.

Con riferimento all’ International Emergency Economic Powers Act, poi emendato (50 U.S.C. 1701 et seq.)(IEEPA), con il presente documento vi informo che ho emanato un Ordine Esecutivo che blocca i beni delle persone determinate nell’aver commesso, o di essere poste nel significativo rischio di commettere un atto o atti di violenza con lo scopo o l’effetto di minacciare la pace o la stabilità dell’Iraq o del Governo Iracheno o di minare gli sforzi per promuovere la ricostruzione economica e la riforma politica in Iraq o di fornire assistenza umanitaria al popolo Iracheno. Ho emesso questo Ordine per prendere misure aggiuntive con riguardo all’emergenza nazionale dichiarata nell’Ordine Esecutivo 13303 del 22 maggio 2003, estesa nell’Ordine Esecutivo 13315 del 28 agosto 2003, e che si affida su atti ulteriori con l’Ordine Esecutivo 13350 del 29 luglio 2004, e con l’Ordine Esecutivo 13364 del 29 novembre 2004. Con questi precedenti Ordini Esecutivi, avevo disposto diverse misure per affrontare la inusitata e straordinaria minaccia alla sicurezza nazionale e alla politica estera degli Stati Uniti sollevata da ostacoli alla pacifica ricostruzione dell’Iraq, al ripristino e al mantenimento della pace e della sicurezza in quel paese, e allo sviluppo di istituzioni politiche, amministrative ed economiche Irachene.
Questo mio Ordine fa passi addizionali, con riguardo all’emergenza nazionale dichiarata nell’Ordine Esecutivo 13303, ed estesa nell’Ordine Esecutivo 13315, bloccando le proprietà e gli interessi nelle proprietà delle persone individuate dal Ministro del Tesoro, dopo consultazioni con il Ministro Segretario di Stato e con il Ministro della Difesa, per avere commesso, o per essere poste nel significativo rischio di commettere un atto o atti di violenza con lo scopo o l’effetto di minacciare la pace o la stabilità dell’Iraq o del Governo Iracheno o di minare gli sforzi per promuovere la ricostruzione economica e la riforma politica in Iraq o di fornire assistenza umanitaria al popolo Iracheno.
Inoltre, l’Ordine autorizza il Ministro del Tesoro, dopo consultazioni con il Ministro Segretario di Stato e con il Ministro della Difesa, a designare il blocco dei beni di quelle persone individuate per avere materialmente assistito, appoggiato o fornito supporto finanziario, materiale, logistico, o tecnico, per, con beni o servizi a supporto di, un atto o atti di violenza o in favore di qualsiasi persona le cui proprietà ed interessi nelle proprietà siano stati bloccati in seguito a questo Ordine, o per essere controllati da, o per avere agito o presumibilmente avere agito per, o a vantaggio di, direttamente o indirettamente, ogni persona i cui beni o gli interessi per questi beni siano stati bloccati in seguito a questo Ordine.
Il Ministro del Tesoro, dopo consultazioni con il Ministro Segretario di Stato e con il Ministro della Difesa, viene con il presente autorizzato a prendere tali provvedimenti, compresa la promulgazione di norme e regolamenti, e di servirsi di tutti i poteri assegnati al Presidente dallo IEEPA, che possono essere necessari per conseguire gli obiettivi di questo Ordine.
Accludo copia dell’Ordine Esecutivo che ho promulgato.

GEORGE W. BUSH
La Casa Bianca,
17 luglio 2007.


[Nessuna risposta è arrivata da parte del Congresso degli Stati Uniti e nessun commento da parte di singoli Senatori o Rappresentanti.]

© Copyright Michel Chossudovsky, Global Research, 2007
L’indirizzo url di questo articolo a: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=6377
(Traduzione di Curzio Bettio di Soccorso Popolare di Padova)


20 luglio 2007

Prof. Michel Chossudovsky

Fonte

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